Antiriciclaggio, le notifiche alla Gdf e le sanzioni.

GdF

La Circolare 40 del Mef, datata 29 novembre 2013,  è stata emanata per precisare alle Ragionerie territoriali dello Stato, le procedure da osservare in caso di provvedimenti sanzionatori emanati nel rispetto della disciplina antiriciclaggio e sancirebbe l’obbligo di segnalare alla Guardia di Finanza, le operazioni di trasferimento di contante o titoli di valore pari o superiore a mille euro, anche quando non sia evidente una violazione.

E’ già stabilito nel decreto 231/7 il divieto di tali operazioni all’art.49 ed il successivo articolo 51 sottolinea l’obbligo di segnalare le operazioni sospette da mille euro in su, per gli intermediari finanziari e per i professionisti che ne vengano informati. La segnalazione è obbligatoria a prescindere dalla natura del contante e dell’operazione che ha generato il trasferimento di valuta e va inviata entro 30 giorni.

Le sanzioni sono significative, la minima è stabilita a 3.000 euro. Per trasferimenti di somme superiori, si applicano aliquote crescenti che prevedono, per esempio, sanzioni che vanno dal 5% al 40%, per operazioni di importo superiore ai 50.000 euro.
Per i soggetti tenuti a segnalare e che non lo facciano, le sanzioni variano dal 3% al 30% del valore dell’operazione.

In sintesi, l’intermediario od il professionista devono effettuare la segnalazione anche nel caso in cui la violazione non sia palese ma anche solo sospetta e deducibile da operazioni che potenzialmente possono essere, ad esempio, riconducibili ad operazioni frazionate.
Ricordiamo in proposito quanto sostenuto dalle Associazioni dei Commercialisti, ben riassunto nell’intervista a Pia d’Oca sulle mancate  Segnalazioni di Operazioni Sospette.

L’atto sanzionatorio, peraltro, scatta dopo la notifica del Mef al violatore. Il Ministero, quando riceve la segnalazione, ha 90 giorni di tempo per inviare la notifica e chi la riceve ha tempo 30 giorni per inviare documentazione in sua difesa o per essere ricevuto dalla Ragioneria competente nel territorio.

Da segnalare che nella Circolare si obbligano gli uffici della Ragioneria a trasmettere comunque, alla Gdf, i dati di ogni segnalazione, anche di quelle che eventualmente si concludano, grazie alla documentazione difensiva prodotta, a favore del presunto violatore.

Link correlati:

Circolare MEF del 29.11.2013 PDF

Sanzioni Antiriciclaggio – talia Oggi

 

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