Formazione-Sicurezza, quando il lavoratore cambia mansione o viene trasferito.

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OLYMPUS ha divulgato la risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione generale per l’Attività Ispettiva – allo specifico quesito riguardante l’obbligo formativo nei casi di trasferimento del lavoratore ad altra sede o altre mansioni, all’interno dell’azienda. Riferimento: ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

E’ previsto l’obbligo formativo:

  • nella costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • nel trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • nell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Questi casi introducono, di fatto, una variazione dei potenziali rischi ai quali il dipendente potrebbe essere esposto,  citando l’articolo, “..in relazione al suo inserimento nell’organizzazione lavorativa dell’azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo”.

La risposta per esteso chiarisce che il bisogno formativo è da stabilire a seconda delle variazioni introdotte (la nuova mansione del lavoratore, che prevede per esempio l’utilizzo di particolari tecnologie, o il suo spostamento ad altro locale in cui esistano condizioni che prevedono un protocollo di sicurezza specifico). Questo a prescindere dal ruolo del soggetto, che nel trasferimento può anche restare invariato.

La nota dell’Osservatorio, infatti, chiarisce: “..qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l’opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente”.
Testo integrale – LINK

E’ quindi in riferimento alle reali condizioni potenziali di rischio da individuare e valutare, che l’azienda deve predisporre l’adeguata formazione sulla Sicurezza da fornire al lavoratore (dipendente, collaboratore, imprenditore…) in oggetto. Ancora una volta il legislatore sottolinea l’importanza della valutazione e della formazione, ai fini del corretto adempimento normativo.

 

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