ANTIRICICLAGGIO: differenza tra S.O.S. e comunicazione della violazione del contante

S.O.S. – OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO DI DENARO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Un argomento che trova spesso i professionisti dubbiosi sulle corrette procedure, riguarda l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. La confusione scaturisce prevalentemente dalla non conoscenza della definizione di operazione sospetta e di conseguenza vengono incluse in questo campo tutte le violazioni più comuni in cui un professionista può imbattersi.

Secondo l’art 41 del d.lgs 231/2007, i professionisti hanno l’obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta quando “sanno, sospettano, o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo” ed ancora “il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ….”

Detto questo, riassumendo, le operazioni sospette sono quelle operazioni in cui vi può essere il sospetto che vi sia dietro del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo.
A tal fine gli operatori valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell’incarico. Ciò consente di individuare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente e alle prestazioni di solito richieste dallo stesso.

Per effettuare una segnalazione di operazione sospetta esistono due strade per i professionisti:

1)inviare la segnalazione tramite gli ordini professionali di appartenenza, e saranno loro a provvedere ad effettuare la segnalazione direttamente all’UIF
2) inviare la segnalazione direttamente all’ UIF tramite il portale INFOSTAT-UIF di Bankitalia.
Per i CED è prevista unicamente la via telematica all’UIF

Il contenuto della segnalazione è articolato principalmente in quattro sezioni, che riportano:

  • i dati identificativi della segnalazione;
  • gli elementi informativi (su operazioni, soggetti, rapporti e legami intercorrenti tra gli stessi);
  • gli elementi descrittivi (in forma libera, sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto);
  • gli eventuali documenti allegati.

OPERAZIONI IN CONTANTI

euro

La vigente versione del comma 1° dell’art. 49 del d.lgs 231/2007 dispone:
“È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore ad € 1.000.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa”.

Tutti i professionisti sono tenuti ad comunicare le seguenti irregolarità riscontrare in tema di contanti e di assegni alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti. Le ragionerie territoriali sono delegate dal MEF alle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori.
La Comunicazione andrà effettuata dal professionista (o dal diverso soggetto destinatario della normativa) a prescindere dal sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nel senso che qui nessuna valutazione soggettiva dovrà essere posta in essere.
Nella Comunicazione dovranno essere inseriti i dati identificativi dei soggetti che hanno partecipato alla transazione, la tipologia di contratto o pagamento che ha dato origine alla stessa, il nominativo ed i riferimenti del professionista che effettua la comunicazione.

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