Sicurezza sul lavoro: prevenzione incendi (mini-guide)

Obblighi antincendio per le aziende: la valutazione del rischio e carico di incendio, il piano di emergenza ed evacuazione, la planimetria di emergenza ed evacuazione, la prova pratica di evacuazione.

Valutazione del rischio incendio e calcolo del carico d’incendio.
La valutazione del rischio d’incendio, come previsto dal Decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 e successivo DPR 151/2001 e ss.mm.ii., costituisce parte integrante del “documento” di valutazione dei rischi di cui all’art.17 e 28 del Decreto legislativo 81/2008, obbligatorio per tutte le aziende a prescindere dal settore e dal numero di addetti.
Il DM del 10 marzo 1998 e successivo DPR 151/2001 e ss.mm.ii., forniscono sia i criteri per la valutazione del rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio.
Nella valutazione dei rischi d’incendio il datore di lavoro, anche tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, provvede ad effettuare l’analisi dei luoghi di lavoro, tenendo nel dovuto conto:

  • del tipo di attività;
  • delle sostanze e dei materiali utilizzati e/o depositati;
  • delle caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro;
  • del numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti nei luoghi di lavoro.

In questa fase di analisi è necessaria la determinazione dei fattori di pericolo d’incendio, ad esempio con riferimento a materiali, sostanze, macchine, organizzazione del lavoro, carenze di manutenzione ecc., che possono causare un pericolo; dopo aver effettuato la valutazione dei rischi è possibile classificare il livello del rischio d’incendio di un determinato luogo di lavoro (o di parte di esso), in una delle seguenti categorie: luoghi di lavoro a rischio d’incendio basso/medio/elevato.
La quarta e ultima fase della valutazione presuppone l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione; si deve stabilire il programma delle misure antincendio, ovvero delle misure necessarie per l’eliminazione, ovvero la riduzione, dei rischi, con i relativi tempi di attuazione.

Il carico di incendio è la misurazione correlata alla valutazione del rischio incendio ed indica la quantità di calore in grado di svilupparsi a seguito di un incendio, in pratica, rappresenta il massimo calore che si può sviluppare per effetto della combustione di tutti i materiali combustibili presenti. Si può calcolare applicando la relativa formula (in conformità alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 91 del 14.09.1961 e ss.mm.ii.).).
Il carico d’incendio rappresenta il potenziale termico della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti mobili, dei pavimenti e dei soffitti.

Piano di emergenza ed evacuazione.
Per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) è prevista la presenza di un Piano di emergenza ed evacuazione (D. Lgs. 81/08, art. 43 e DM 10/03/98, art. 5 5 e successivo DPR 151/2001 e ss.mm.ii.). Il Piano di emergenza viene redatto dal datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e gli addetti alle emergenze, tenendo conto della struttura, del tipo di attività, dei turni di lavoro, dell’eventuale presenza di persone esterne e della composizione della squadra di emergenza.
Sono esonerate solo quelle aziende dove sono impiegati meno 10 dipendenti, ad eccezione delle attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco (a rilascio C.P.I.) come previsto dal D.P.R. 29/07/82, n. 577 e successivo DPR 151/2001 e ss.mm.ii. (ad esempio: discoteche, teatri, grandi impianti industriali, oleodotti, etc…) adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un Piano di emergenza..
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione rappresenta lo strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazione da compiere in caso di emergenza per raggiungere gli obiettivi primari di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni e delle strutture oltre a consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli
occupanti di un edificio.
Gli obbiettivi consistono nel dare a tutti i lavoratori l’informazione necessaria con le azioni ed i comportamenti utili a garantire una “Gestione dell’emergenza” in caso di pericolo grave e immediato.
La gestione delle emergenze riguarda i seguenti eventi:

  • Infortunio.
  • Black-out.
  • Incendio modesto.
  • Incendio rilevante.
  • Allagamento – Scoppio – Crollo.
  • Avviso e/o sospetto della presenza di ordigni esplosivi.
  • Calamità naturale “Terremoto”.
  • Evento tossico o assimilabile.

Il Piano viene aggiornato ogni qualvolta siano apportate all’edificio modifiche sostanziali nella tipologia e nella distribuzione del personale, nelle dotazioni di emergenza, nelle funzioni e nei nominativi di organico, etc.
In assenza di variazioni di rilievo, il Piano viene comunque controllato con frequenza annuale.

Planimetria di emergenza ed evacuazione.
Per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) è prevista la presenza di una Planimetria di emergenza ed evacuazione (D. Lgs. 81/08, art. 43 e DM 10/03/98, art. 5 e successivo DPR 151/2001 e ss.mm.ii.), questa viene redatta contestualmente al Piano di emergenza ed evacuazione (ed è parte integrante dello stesso Piano) dal datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e gli addetti alle emergenze. Sono esonerate solo quelle aziende dove sono impiegati meno 10 dipendenti, ad eccezione delle attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco (a rilascio C.P.I.) come previsto dal D.P.R. 29/07/82, n. 577 e successivo DPR 151/2001 e ss.mm.ii. (ad esempio: discoteche, teatri, grandi impianti industriali, oleodotti, etc…) adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un Piano di emergenza e relativa Planimetria di emergenza.
In ottemperanza ai requisiti richiesti per la redazione dei piani di evacuazione, ogni struttura deve avere affisse le planimetrie per l’evacuazione dell’edificio, suddivise per piano, con l’indicazione di:

  • i percorsi d’esodo, le uscite di emergenza e le compartimentazioni antincendio
  • il tipo e la distribuzione delle attrezzature ed impianti di estinzione
  • l’ubicazione dei pulsanti d’allarme ed eventualmente dei comandi per lo sgancio della alimentazione elettrica/gas
  • la posizione dei pacchetti di medicazione
  • l’ubicazione del punto di raccolta

Inoltre è buona norma indicare sulla planimetria stessa anche i numeri utili da chiamare in caso di emergenza e un vademecum di regole sintetizzate da osservare in caso di emergenza.

Prova pratica di evacuazione.
Per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) ove è prevista la presenza del Piano e della relativa Planimetria di emergenza ed evacuazione (D. Lgs. 81/08, art. 43 e DM 10/03/98, art. 5), tranne quelle aziende dove sono impiegati meno 10 dipendenti, ad eccezione delle attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco (a rilascio C.P.I.) come previsto dal D.P.R. 29/07/82, n. 577 (ad esempio: discoteche, teatri, grandi impianti industriali, oleodotti, etc…) si deve almeno una volta all’anno organizzare la Prova di Evacuazione, resa obbligatoria dallo stesso decreto antincendio, attenendosi al seguente schema.
La Prova sarà condotta e coordinata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con l’ausilio della Squadra di Emergenza.
Gli Addetti all’Antincendio interverranno con gli estintori là dove la prova verta sullo spegnimento di un evento di tipo comunque controllabile, contrariamente si provvederà ad avvertire i Vigili del Fuoco.
Gli Addetti al Primo soccorso lo faranno laddove venga richiesto un loro intervento a seguito di contusioni, traumi, abrasioni, ustioni causate da eventi come crolli, inondazioni, incendi.
Gli Addetti alle Emergenze, cureranno la correttezza delle procedure esplicate durante le varie fasi della simulazione.
Al termine della prova pratica simulata, verrà redatto specifico verbale firmato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dai componenti la Squadra di Emergenza, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dovrà sancire l’avvenuta effettuazione della prova simulata che andrà ripetuta sino a che tutti gli ingranaggi del meccanismo non abbiano funzionato perfettamente.

Ricordiamo che la Prova di Evacuazione va ripetuta tutti gli anni.

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