Formazione obbligatoria Sicurezza: sentenze, budget e responsabilità.

La normativa sulla Sicurezza prevede serie responsabilità non solo in caso di lacune strutturali e logistiche, ma anche nel caso di mancata formazione ed informazione dei dipendenti, dei quali, per i rischi specifici, il datore di lavoro resta sempre responsabile.
Ma va aggiunto che le responsabilità di datore di lavoro, dirigenti e dipendenti, sono differenziate soprattutto in relazione alle attività svolte, ed a parte i rischi legati ad ambiente e macchine, è importante, durante la Formazione, conoscere e prevenire eventuali comportamenti a rischio nello svolgimento di ciascuna mansione.

Determinanti, in casi di dubbio, le sentenze della Cassazione che hanno chiarito i casi in cui un datore di lavoro, un manager o un lavoratore, è (o non è) responsabile dell’infortunio o dell’inadempienza:

FORMAZIONE INADEGUATA = CONDANNA ASSICURATA.

La Formazione aziendale sulla Sicurezza, in Italia, continua ad essere focalizzata sul minimo necessario agli adempimenti normativi. Talvolta si scende sotto al minimo e le conseguenze si fanno sentire. Un caso per tutti, la condanna di un imprenditore (Cassazione, sentenza n. 40605 del 1 ottobre 2013), colpevole della contravvenzione di cui all’art. 22 del D.Lvo n. 626/1994 poiché in qualità di legale rappresentante di una società cooperativa, ha omesso di assicurare informazioni sulla sicurezza.
In sintesi la Cassazione lo ha condannato per l’inadeguatezza della formazione impartita ad un lavoratore straniero, alla quale sono state dedicate 2 sessioni da 15 minuti ciascuna.

NO BUDGET NO RESPONSABILITY.

Altro punto cruciale della normativa sulla Sicurezza sono le varie responsabilità. Il datore di lavoro delega alcune di esse a specifici dirigenti e manager, ma se il manager non adempie agli obblighi formativi del personale per mancanza di budget, davanti alla legge non viene ritenuto responsabile dell’inadempienza. (Cassazione, sentenza n. 6370 dell’11 febbraio 2014).

LE RESPONSABILITA’ SI LIMITANO AI RISCHI SPECIFICI.

La responsabilità di un datore di lavoro continua anche quando i propri dipendenti vanno a svolgere lavoro in esterno, per esempio in caso di subappalto,  quando i dipendenti utilizzino macchine che prevedano un rischio specifico.
L’impresa quindi resta sempre responsabile dei propri ambienti di lavoro e dei rischi derivanti dall’utilizzo di determinati utensili e macchinari, ma non ha responsabilità per l’infortunio del dipendente durante lo svolgimento delle proprie mansioni “a seguito di manomissioni sul luogo di svolgimento della prestazione“.
Questo infatti è quanto sancito sempre dalla Cassazione nella sentenza n. 39491 del 24 settembre 2013, in cui si afferma che il datore di lavoro non è punibile nel caso in cui un dipendente si infortuni a causa di attività che esulano dai rischi specifici previsti. Qui la sentenza in dettaglio.

LA RISPOSTA E’ LA COMPETENZA

Nelle varie sentenze della Cassazione relative alla Sicurezza sul Lavoro, è spesso presente il monito della Corte sull’inadeguatezza delle attività formative e di informazione ai dipendenti, poiché in molti casi di infortunio non è soltanto il rischio relativo a macchinari o ambienti che causa il danno, ma anche la mancata competenza del lavoratore o del dirigente (o datore di lavoro) che non ha previsto la corretta preparazione del lavoratore per quella mansione.
La valutazione effettiva dei rischi, quindi, è la prima attività da svolgere, per stabilire la corretta Formazione da erogare.

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