Decreto Legislativo 231/2001 – Corruzione

Uno dei reati che spicca tra il novero dei reati 231 è la corruzione; la corruzione intesa come corruzione verso la Pubblica Amministrazione è stato uno dei primi reati ad entrare a far parte del Decreto. Si riportano di seguito gli articoli di legge relativi:

art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

(Istigazione alla corruzione) 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio , per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3.La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

(Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Con la Legge Anticorruzione del Novembre 2012 è stato introdotto nel novero dei reati 231 la “CORRUZIONE TRA PRIVATI”(introdotto all’art. 25-ter – reati societari). Tale introduzione ha rappresentato una svolta sull’argomento spostando l’attenzione dalle controparti pubbliche alla totalità delle controparti, siano esse pubbliche o private.

2635 Corruzione tra privati*

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

2.Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3.Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4.Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5.Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

* Rileva ai fini 231 esclusivamente il comma 3.

Nello specifico con la legge anticorruzione è stata inserita una nuova responsabilità per gli enti, caratterizzata dalle seguenti specifiche.

La condotta rilevante consiste nel dare o promettere denaro o altra utilità a uno dei seguenti soggetti:

  • amministratori;

  • direttori generali;

  • sindaci;

  • liquidatori di società o enti;

  • dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;

  • soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti che precedono.

Il reato si articola in tre fasi: (i) la dazione o la promessa di denaro o utilità senza corrispettivo o ad un prezzo antieconomico per il cedente, (ii) il compimento o l’omissione di atti in violazione degli obblighi d’ufficio o di fedeltà da parte del soggetto che riceve il denaro o accetta la promessa e (iii) il conseguente danno alla società del soggetto corrotto. Il danno patrimoniale alla società del corrotto a seguito della corruzione è elemento costitutivo del reato. Ciò comporta che, a differenza delle ipotesi di corruzione nell’ambito della pubblica amministrazione, in ambito privato non si punisce l’atto corruttivo in sé con anticipazione della soglia di tutela al mero accordo, ma solo la corruzione che abbia causato un danno all’ente di appartenenza del corrotto.

Si rilevano alcuni punti su cui la norma ha voluto porre particolare attenzione:

  • la rilevanza di condotte non solo in violazione degli obblighi del proprio ufficio ma anche degli obblighi di fedeltà;

  • il procedimento d’ufficio in caso di distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi;

Da ricordare inoltre che:

  • rileva ai fini 231 esclusivamente il comma 3, che sanziona chi dà o promette denaro o altra utilità (corruttore) ad amministratori, direttori, sindaci, o dipendenti dell’impresa (corrotti);

  • la lettera della norma porta pertanto alla conclusione che solo le imprese corruttrici siano sanzionabili mentre nessuna responsabilità penale possa sorgere a fini 231 per le imprese corrotte;

  • l’art. 2635 c.c. incrimina esclusivamente le condotte corruttive che avvengano nell’ambito delle società, circoscrivendo dunque l’ambito operativo del delitto in esame e lasciando fuori dall’ambito di tutela penale le condotte corruttive commesse nell’ambito di imprese individuali, consorzi e associazioni.

Ipotesi di condotta delittuosa

Svariate sono le ipotesi in cui potrebbe manifestarsi una condotta delittuosa relativa al reato di corruzione tra privati; si riportano alcuni esempi:

  • il responsabile vendite corrompe il responsabile acquisti della Società cliente per far si che questa acquisti i prodotti proposti oppure che questa acquisti i prodotti proposti benché ci siano sul mercato fornitori più competitivi;

  • il responsabile ricerca e sviluppo corrompe il personale della Società concorrente al fine di acquisire informazioni riservate su un nuovo prodotto;

  • il responsabile acquisti corrompe il fornitore per ottenere uno sconto (oltre il limite previsto) sulla fornitura di beni/servizi;

  • il responsabile qualità corrompe il consulente per ottenere una certificazione per cui la Società non ha i requisiti.

Ambiti di commissione del reato

I processi all’interno dei quali potrebbe manifestarsi il rischio reato sono, in via generale:

  • gestione dei clienti e dei rapporti con la concorrenza

  • approvvigionamenti di beni e servizi e consulenze e gestione dei rapporti con i fornitori;

 Possono essere ritenuti prevalentemente strumentali alla commissione del reato i processi di:

  • acquisti di servizi e consulenze;

  • gestione del personale;

  • gestione donazioni e sponsorizzazioni, omaggi e liberalità

  • gestione della liquidità.

Conclusioni:

corruzRispetto a quanto già previsto nei Modelli Organizzativi in essere per la corruzione di Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, l’introduzione della Corruzione tra privati nel catalogo dei reati presupposto rappresenta una vera e propria rivoluzione che rende necessaria una revisione dei Modelli Organizzativi in essere e alimenta la necessità di adozione degli stessi nei casi in cui la Società non ne abbia ancora implementato uno.

Le aziende che intendono aggiornare il proprio modello si devono attivare per l’integrazione del risk assessment e per l’integrazione / redazione di procedure con controlli ad hoc per la prevenzione della fattispecie di reato sopra citata.

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