Il reato di autoriciclaggio

Articolo 231 – Autoriciclaggio e D. Lgs. 231/2001
Cos’è l’autoriciclaggio?

L’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l’evasione fiscale, la corruzione e l’appropriazione di beni sociali.
Facciamo un esempio pratico: poniamo il caso che Caio realizzi un’estorsione e che i proventi derivanti da quest’attività illecita siano immessi nell’economia legale direttamente dallo stesso Caio. Attualmente, egli sarebbe sì punito per il reato di estorsione, ma non per quello di riciclaggio.
L’autoriciclaggio, quindi, o è il reato commesso dall’autore del reato principale, che poi, da solo, usa i proventi per investirli o immetterli in attività economiche o finanziarie oppure, può essere anche il reato del “prestatore di servizi di riciclaggio” che partecipa anche al reato presupposto; quest’ultima ipotesi appare diffusa in fenomeni di appropriazione di beni sociali, evasione fiscale, creazione di fondi neri e corruzione.
Pertanto, la lacuna legislativa (che consiste nella “non” punibilità del reato di autoriciclaggio), favorisce in primis, la criminalità organizzata permettendo alle organizzazioni criminali di potenziare le loro attività utilizzando delle risorse economiche guadagnate illecitamente, nonché va a scapito di chi opera legalmente nel circuito economico-finanziario, realizzando, pertanto, una vera e propria concorrenza sleale “autorizzata”.

Perché l’autoriciclaggio non è punito?

Partendo dal presupposto del nostro codice secondo cui “nessuno può essere punito due volte per lo stesso reato” il legislatore ha creato una grave lacuna nel nostro ordinamento considerando il reato di autoriciclaggio la conseguenza normale di un reato base la cui punizione arriverebbe nel momento in cui è scaturito il guadagno illecito e non anche successivamente quando i proventi di tale guadagno sono reimpiegati nell’economia.

L’autoriciclaggio e il Decreto Legislativo 231/2001

Recenti analisi sulle fattispecie di reato contemplate dai Decreti 231/2007 e 231/2001 hanno portato alla conclusione che, ai fini dei suddetti decreti, l’introduzione dell’autoriciclaggio non comporterebbe problematiche per molti degli operatori, ad oggi, chiamati ad applicare entrambi i decreti; infatti, risulta già richiesto a tutti gli intermediari di individuare e segnalare le anomalie connesse alle condotte di autoriciclaggio mediante l’applicazione dei presidi di controllo adottati all’interno dei Modelli Organizzativi per contrastare i reati di riciclaggio e reimpiego di capitali.

Infine, anche gli enti non obbligati dal D. Lgs. 231/2007 non rileverebbero particolari difficoltà nell’aggiornamento dei propri Modelli Organizzativi e delle procedure organizzative interne a seguito dell’introduzione dell’autoriciclaggio nel novero dei reati presupposti dal D. Lgs. 231/2001; questo perché le procedure adottate dagli enti per l’abbattimento del rischio di incorrere in “responsabilità amministrativa” per la commissione dei reati ex artt. 648 bis e 648 ter c.p. possono risultare efficaci anche per il contrasto del reato che ancora non c’è.

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