«Stretta» della Cassazione sulla punibilità del riciclaggio. In Parlamento si discute l’auto-ripulitura.

dal Sole 24 ore del 23/10/2014

Mentre il Parlamento sta lavorando sul secondo step del reato di autoriciclaggio, la Corte di Cassazione ritorna sui limiti della fattispecie di riciclaggio, tracciando un perimetro molto ampio del reato. La sentenza 43881/14 della Corte d’appello di Milano depositata il 22.10.2014 definisce la condotta minima sufficiente a determinare l’incriminazione, ribadendo che anche il semplice trasferimento del denaro di provenienza illecita da un conto corrente ad un altro integra gli estremi del riciclaggio. Anche perché per questo reato è sufficiente, tra l’altro, il solo dolo eventuale.

Il caso, riguardava la distrazione di 3,6 milioni da una bancarotta, ricevuti dall’indagato e trasferiti poi da lui stesso nell’aumento del capitale sociale di un’altra società. La corte aveva individuato come reato presupposto la bancarotta-origine della distrazione patrimoniale, mentre l’appello aveva poi riqualificato il delitto presupposto in appropriazione indebita.

Si tratta di una interpretazione molto ampia del delitto di riciclaggio, che non ritiene necessario «che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata». Nel caso specifico, lo svuotamento delle casse della società decotta e il semplice trasferimento in conti correnti intestati a soggetti del tutto estranei «ha costituito indubbiamente un ostacolo alla “tracciabilità” del denaro». Quanto al dolo del riciclatore, basta l’assenza di qualsiasi titolo giuridico per la percezione dell’ingente somma (3,6 milioni) per dimostrare «comportamenti sintomatici della consapevolezza della provenienza illecita di denaro e del conseguente dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione»

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