DDL Antiterrorismo ed intercettazioni: il Garante non concorda.

L’8 Aprile 2014, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha invalidato direttiva Europea del 2006 sulla Data Retention (“archiviazione dei dati”) – direttiva 2006/24/EC che emenda la direttiva 2005/58/EC. L’Italia ha recepito la Direttiva Europea con il Decreto Legislativo n. 109 del 30 Maggio 2008.

La Corte di Giustizia, fra le altre note, ha così motivato la decisione: “…si ritiene che, richiedendo la conservazione di quei dati e consentendo alle autorità nazionali competenti di potervi accedere, la direttiva interferisce in modo particolarmente serio con i diritti fondamentali del rispetto della vita privata e di protezione dei dati personali..”.

Ad oggi, con gli emendamenti al DDl Antiterrorismo approvati il 19 marzo, benché ci siano passi avanti nella lotta ai siti ed ai canali di comunicazione dei terroristi, che potranno più facilmente essere individuati ed oscurati, si rimettono però in discussione anche i termini delle intercettazioni e del trattamento dei dati, apportando modifiche chiaramente lesive dei diritti dell’utente, fra le quali il termine di due anni per la conservazione dei dati di traffico telematico, che è ora di un anno. Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, ha recentemente palesato, in proposito, una seria preoccupazione.

Questa, la sua dichiarazione:

Viene meno l’equilibrio tra privacy e sicurezza. Suscitano seria preoccupazione alcuni emendamenti al decreto-legge antiterrorismo approvati in Commissione, che alterano il necessario equilibrio tra privacy e sicurezza. In particolare, l’emendamento che porta a 2 anni il termine di conservazione dei dati di traffico telematico e delle chiamate senza risposta (ora di un anno e, rispettivamente, di un mese) va nel senso esattamente opposto a quello indicato dalla Corte di giustizia l’8 aprile scorso.

La sentenza ha, infatti, annullato la direttiva sulla data retention in ragione della natura indiscriminata della misura (applicabile a ciascun cittadino, senza distinzione tra i vari reati e le varie tipologie di comunicazioni “tracciate”).

In quella sede, la Corte ha ribadito la centralità del principio di stretta proporzionalità tra privacy e sicurezza; proporzionalità che esige un’adeguata differenziazione in base al tipo di reato, alle esigenze investigative, al tipo di dato e di mezzo di comunicazione utilizzato. Queste, dunque – come abbiamo già sottolineato in sede di audizione, in Commissione, sul decreto- le indicazioni ineludibili per riformare la disciplina interna attuativa di quella direttiva; non quelle, di segno opposto, proposte all’Aula dalla Commissione.

Perplessità suscita anche l’emendamento che ammette le intercettazioni preventive (disposte dall’autorità di pubblica sicurezza nei confronti di meri sospettati), per i reati genericamente commessi on-line o comunque con strumenti informatici. Anche in tal caso l’equilibrio tra protezione dati ed esigenze investigative sembra sbilanciato verso queste ultime, che probabilmente non vengono neppure realmente garantite da strumenti investigativi privi della necessaria selettività”.

Diverse, fra le testate più tecniche che hanno riportato e commentato la notizia, utilizzano l’espressione “trojan di Stato“, per significare l’intrusione e l’abuso, da parte delle Autorità, dell’utilizzo di un diritto sicuramente valido, come quello di contrastare il terrorismo attraverso l’intelligence, ma che deve comunque rispettare tutte le norme vigenti, comprese quelle che tutelano la privacy dei cittadini.

Fonti:

La Corte di Giustizia demolisce l’emendamento UE

L’ingloriosa fine della direttiva Data retention

Italia: contro il terrorismo, contro l’Europa

Dichiarazione del Garante Privacy

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