Cosa fare se il cliente compie operazioni “rischiose” senza il professionista?

Tra i principi generali posti alla base del decreto antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007 vi è l’assunto che i professionisti devono collaborare attivamente per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; devono farlo adempiendo agli obblighi antiriciclaggio avendo riguardo alle informazioni che acquisiscono nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale.

Questo vuol dire che ciascun professionista è tenuto a monitorare la rischiosità del proprio cliente solo nell’ambito della propria attività ed entro il “confine” del mandato conferitogli dal cliente stesso: al di fuori di questa operatività, nessuna opera di analisi gli è dovuta.

Nell’ambito del proprio mandato, il professionista deve valutare il rischio e segnalare eventuali anomalie riscontrate, avendo cura di monitorare il comportamento del cliente con attenzione e ponendo in essere un appropriato controllo costante: l’obiettivo dello screening è contribuire in maniera efficace ed efficiente alla collaborazione attiva, per identificare potenziali rischi e al fine di contrastarli.

Che cosa succede se il professionista “scopre” che il proprio cliente ha posto in essere operazioni potenzialmente rischiose, anomale, complesse o pericolose dal punto di vista dell’antiriciclaggio, per le quali non si è avvalso della consulenza del professionista stesso?

Ad esempio, il dott. Razzi – commercialista che tiene la contabilità e redige il bilancio per una Srl che si occupa di ristrutturazioni edilizie – può venire a conoscenza del fatto che la società abbia acquistato una grossa discoteca, facendo ricorso ad una complessa operazione di project financing supportato dalla consulenza di un altro professionista.

È abbastanza comune, peraltro, che lo stesso cliente si avvalga in maniera abituale di più professionisti: per esempio, lo stesso soggetto è legale rappresentante di più società aventi sede in città diverse e queste sono seguite da altrettanti commercialisti; un altro esempio: la stessa società viene seguita da vari professionisti per materie specifiche (es. un esperto in materia fiscale, un esperto in operazioni societarie complesse, vari membri del collegio sindacale); oppure – ancora – lo stesso cliente è seguito da più professionisti per ragioni specifiche come la privacy (es. personalità molto in vista, personaggi politici o del mondo dello spettacolo).

Come deve comportarsi, dunque, il dott. Razzi? La risposta presuppone sempre un margine di valutazione in capo al professionista.

  • L’approccio basato sul rischio. Se a seguito delle nuove informazioni acquisite, il dott. Razzi ritiene che il rischio di riciclaggio relativo al cliente sia più elevato rispetto alla valutazione precedentemente fatta, deve provvedere a ripetere la valutazione, “deteriorando” il livello di rischio del cliente e attribuendogli un rating più alto: la conoscenza di notizie ulteriori sul cliente consente al professionista di effettuare una migliore valutazione del rischio, cioè di profilare meglio il soggetto e di attivare strumenti atti a contrastare eventuali criticità.

L’approccio basato sul rischio si fonda, infatti, sulla necessità di “personalizzare” le modalità di adempimento degli obblighi nei confronti del cliente: la portata delle misure adottate deve essere adeguata all’entità del rischio, graduando il livello di guardia in relazione alla pericolosità che gli indici di rischio permettono di determinare.

Nel caso descritto, pertanto, il dott. Razzi redige una nuova valutazione del rischio associato al cliente, e la conserva all’interno del fascicolo della clientela per 10 anni, affiancandola ad una relazione antiriciclaggio all’interno della quale vengono illustrate le motivazioni che hanno portato alla nuova valutazione.

Il peggioramento del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo può anche comportare il passaggio dall’applicazione dall’adeguata verifica secondo modalità ordinarie ad una adeguata verifica rafforzata, come all’art. 28 del D. Lgs. 231/2007: in tal caso il dott. Razzi deve applicare gli obblighi in modo più rigoroso e vigile. In particolare:

‐ per l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità, può essere opportuno non fermarsi alle informazioni fornite dal cliente, ma procedere a controlli più approfonditi e a riscontri documentali (ad es. consultare pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque);

‐ deve vagliare attentamente le informazioni fornite dal cliente sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale, ponendole in relazione con gli esiti dell’analisi del profilo di rischio del cliente;

‐ deve effettuare il controllo costante nel corso della prestazione professionale ad intervalli di tempo più ravvicinati e in modo più approfondito.

  • L’astensione e la SOS. Se a seguito delle nuove informazioni di cui dispone, il dott. Razzi nutre un vero e proprio sospetto di riciclaggio sul proprio cliente, deve astenersi dal proseguire l’incarico secondo l’art. 23 del D. Lgs. 231/2007 e deve valutare di effettuare una SOS (Segnalazione di Operazioni Sospette) ai sensi dell’art. 41. Pur non essendo investito di oneri di tipo investigativo, infatti, ciascun professionista è tenuto a inoltrare una sos quando ha sospetti di riciclaggio/finanziamento al terrorismo a seguito di informazioni acquisite o notizie di cui è a conoscenza anche al di fuori dell’operatività per le prestazioni svolte nei confronti del cliente.

Fermo restando che il professionista non è investito di obblighi di indagine, è importante considerare che può comunque essere contattato delle Autorità per rispondere a richieste di chiarimenti sul cliente ed è tenuto a fornire le informazioni di cui è in possesso in ragione dell’attività svolta (es. controlli sui bilanci, contabilità, utilizzi di contante, corretti versamenti di tasse, altro).

Non si deve dimenticare, inoltre, che questa è proprio una delle principali fonti di attivazione dell’attività d’iniziativa per una verifica antiriciclaggio da parte dell’Autorità (di cui abbiamo parlato in un articolo su questo blog): la Circolare della Guardia di Finanza n. 83607 del 2012 spiega che la verifica allo studio può scaturire anche a seguito di indagini condotte dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria nei confronti di un cliente dello studio onde acquisire informazioni ai fini investigativi.

 

L’esperienza e competenza dei nostri consulenti sulla normativa Antiriciclaggio maturate gestendo l’antiriciclaggio per oltre 2.000 studi professionali, fanno di Alavie la società di consulenza ideale per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio. Contattaci un nostro consulente sarà a tua disposizione.

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