Formazione Salute & Sicurezza RSPP/ASPP; Nuovo Accordo Stato – Regioni

DI COSA SI TRATTA

In data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo accordo che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.

Il nuovo accordo sostituisce integralmente quello del 26 gennaio 2006 ed interviene su alcuni elementi relativi la formazione dei diversi soggetti della sicurezza; entrato in vigore il 3 settembre 2016 offre un anno ai destinatari per rendere operative le modifiche.

L’Accordo individua non solo la durata, le caratteristiche dei docenti, i contenuti minimi dei percorsi formativi (moduli A, B e C) per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) e i relativi corsi di aggiornamento, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma anche apporta modifiche agli altri Accordi Stato Regione sulla formazione sulla sicurezza.

Pur essendo un documento per lo più riservato ai RSPP e ASPP, all’interno dello stesso sono anche indicate delle modifiche apportate all’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 per la formazione dei Lavoratori, che sono quindi di interesse per ogni azienda.

CHE COSA CAMBIA

Le novità introdotte dal Nuovo Accordo Stato Regioni sono molteplici, ecco le principali:

  1. Vengono stabiliti i requisiti delle piattaforme e-learning validi per qualsiasi formazione in materia di sicurezza;
  2. Viene definito il riconoscimento dell’esonero dalla partecipazione di corsi di formazione con contenuti analoghi.
  3. Sono integrate le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi di formazione per RSPP e ASPP (moduli A e B). Nell’ Allegato I è previsto un elenco completo, di 43 classi tra laurea magistrale, specialistica vecchio e nuovo ordinamento.
  4. Modifica l’iter formativo del RSPP e ASPP. Previsto un modulo B comune per molti settori e dei moduli B specialistici per altre aree: agricoltura e pesca, costruzioni, sanità, chimico e petrolchimico. Precedentemente erano previsti 9 moduli B per singolo macrosettore.

COME SI STRUTTURANO I NUOVI CORSI PER RSPP E ASPP

Il percorso formativo per ASPP/RSPP è strutturato in tre moduli: A, B e C.

Modulo A:

Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a 28 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.

Modulo B:

Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa. Questo modulo è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP.

L’articolazione del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore. Il suddetto Modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei Moduli di specializzazione.

La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali.

Modulo C:

Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. Ha una durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali e le ore minime complessive di aggiornamento sono fissate in base al ruolo. Sono previste 20 ore nel quadriennio per l’ASPP e 40 ore nel quadriennio per il RSPP.

 

Condividi questo articolo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email