In base a quanto stabilito dall’art. 19, D.Lgs. 231/2007, l’adempimento degli obblighi di identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo avviene “prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione”.
Il conferimento dell’incarico professionale costituisce quindi un momento di particolare rilevanza sia che avvenga verbalmente o in forma scritta. Quest’ultima, pur non essendo obbligatoria per legge, è consigliabile per permettere una più adeguata regolazione del rapporto contrattuale.
Adottando la forma scritta è infatti possibile precisare alcuni aspetti fondamentali del mandato, vale a dire:
- l’oggetto e la complessità dell’incarico e delle prestazioni richieste
- la data di stipula (che rileva al fine del termine per la registrazione che è di 30 giorni dall’accettazione dell’incarico, v. art. 36 D.Lgs. 231/2007), la decorrenza e la durata
- i compensi e i rimborsi spese
- l’adozione degli obblighi antiriciclaggio da parte del professionista e l’informativa al cliente riguardo il trattamento dei dati ai fini della privacy (D.Lgs. 196/2003)
- il nominativo del professionista di riferimento (in caso di studio con più professionisti)
Può poi essere utile inserire anche clausole aventi ad oggetto gli obblighi del professionista e del cliente nonché le condizioni di recesso e di mediazione/arbitrato in caso di controversia.
Allo stesso modo, qualora dovessero intervenire modifiche dell’incarico o prestazioni una tantum diverse da quelle previste nel mandato, è meglio procedere sempre a un’integrazione in forma scritta che andrà conservata, insieme al mandato, all’interno del fascicolo del cliente.