Valutazione e gestione del rischio da stress-lavoro correlato

lavoro non stopL’attuale quadro normativo di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, costituito dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ha specificamente individuato lo “stress lavoro-correlato” come uno dei rischi oggetto, sia di valutazione, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004, puntualmente richiamato dal decreto stesso, sia di una conseguente adeguata gestione dello stesso.

Inoltre, ha demandato alla Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro il compito di “elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato“, successivamente emanate il 17/11/2010 sotto forma di un “percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo” (Comunicato del Ministero del Lavoro in G.U. n.304 del 30/12/2010).

Nelle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva viene ribadito che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è “parte integrante della valutazione dei rischi” ed è effettuata dal Datore di Lavoro (obbligo non delegabile ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), in collaborazione con il RSPP ed il MC (art. 29, comma 1), previa consultazione del RLS/RLST (art. 29, comma 2); la data di decorrenza dell’obbligo, il 31 dicembre 2010, è da intendersi come “data di avvio delle attività di valutazione” la cui programmazione temporale e l’indicazione del termine “devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi” (DVR).

E’ da rilevare, inoltre, che le indicazioni della Commissione Consultiva non riportano il termine di validità della valutazione del rischio, rimandando così tacitamente alla previsione normativa dell’art. 29 c. 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”; si può ragionevolmente ritenere corretta una nuova valutazione trascorsi due anni dall’ultima effettuata.

dell’art. 29 c. 3: Il legislatore si è limitato a stabilire in quali casi è necessario aggiornare il documento di valutazione dei rischi e di conseguenza la valutazione del rischio stress ad eventi e mutazioni di una certa rilevanza:

  • modifica significativa del processo produttivo;
  • modifica organizzazione del lavoro che può avere apportato nei luoghi di lavoro ulteriori rischi rispetto a quelli già individuati, valutati ed eliminati o ridotti al minimo;
  • significativi infortuni sul lavoro eventualmente accaduti in azienda con lo scopo ovviamente di fare eliminare le cause e le carenze che possano avere portato all’accaduto;
  • dalla sorveglianza sanitaria alla quale è stato sottoposto il personale dipendente possa essere emersa la presenza di qualche altro rischio non valutato o da rivalutare più approfonditamente;
  • nuove assunzioni, mansioni e attività.

Fonte INAIL: D.Lgs. 81/2008

focusstresslavorocorrelato/quadronormativo.asp

focusstresslavorocorrelato/documenti/accordo_stress.pdf

focusstresslavorocorrelato/documenti/circolare_ministero.pdf

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