Antiriciclaggio – IV Direttiva: lavori in corso.

4DIRETTIVA

La proposta di quarta direttiva antiriciclaggio è stata predisposta lo scorso febbraio dalla Commissione europea, dando vita ad una fase di consultazione di tutte le delegazioni dei paesi UE.
Questa IV direttiva nasce da una duplice esigenza: da un lato , quella di recepire le nuove raccomandazioni adottate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel febbraio 2012, dall’altro quella di adattare le disposizioni vigenti al quadro europeo in costante evoluzione. Così le disposizioni contenute nella cosiddetta III direttiva antiriciclaggio (giunta in Italia con il D.Lgs 231/2007), sono state rivedute in un’ottica di rafforzamento del sistema antiriciclaggio, potenziando una molteplicità di aspetti.

In Italia l’arrivo della IV direttiva sarà prevista per i primi mesi del 2014 e porterà in dote una serie di novità “pratiche” nelle misure antiriciclaggio adottate oggi dai professionisti italiani.

Logica di proporzionalità: si cercherà di utilizzare una maggiore logica di proporzionalità rispetto alle dimensioni dello studio. Più uno studio sarà strutturato e complesso, più dovrà dimostrare di essere organizzato nei vari processi collegati all’antiriciclaggio, dovrà dotarsi di procedure e strumenti organizzativi ad hoc, dovrà applicare un controllo dinamico rispetto alla clientela ed alla valutazione del rischio. Gli studi più complessi dovranno inoltre dotarsi di software che aiutino il professionista nella standardizzazione dei vari processi legati alla gestione ed al controllo dei clienti e della valutazione del rischio.
In sintesi più uno studio sarà strutturato più “aumenteranno gli obblighi”, se alcune funzioni saranno delegate a dipendenti dovranno essere scritte ed approvate e dovranno essere scelti dei modelli organizzativi per standardizzare i vari processi.

Persone Politicamente Esposte: Ponendo rimedio ad un’evidente carenza dell’attuale disciplina, la proposta di direttiva estende le disposizioni in materia di persone politicamente esposte (PEP) anche ai cittadini residenti in ciascuno degli Stati membri. Viene quindi previsto che gli obblighi rafforzati di adeguata verifica si applicano anche nei confronti di coloro che svolgono o hanno svolto funzioni politiche all’interno del Paese o in organizzazioni internazionali. Saranno emanati particolari chiarimenti per definire quale categorie rientreranno nelle P.E.P.

Adeguata verifica /Titolare effettivo: ci sarà una spinta per permettere l’emersione dei dati dei titolari effettivi. Ad oggi interpretazioni divergenti degli stati membri dell’UE portano spesso ad una incertezza ed a difficoltà applicative nell’individuazione del titolare effettivo. Nelle nuove indicazioni che saranno fornite con la IV direttiva si prevede che per effettuare l’adeguata verifica delle persone giuridiche ed enti, laddove non sia possibile individuare la persona fisica che detenga le quote di partecipazione di controllo o la persona che esercita il controllo con altri mezzi, occorre identificare una persona fisica che occupi la posizione di senior managing official (direttore generale). Nell’impossibilità di individuare il titolare effettivo utilizzando i primi due criteri suggeriti, solo allora si utilizzerà la terza previsione identificando il direttore generale. Tale chiarimento sarà molto utile per risalire al titolare effettivo nelle società che abbiano partecipazioni di altre società straniere o nelle cooperative. Sempre riguardo alla prospettiva di facilitare l’identificazione del titolare effettivo, gli stati UE dovranno assicurare che le società con sede nel loro territorio detengano adeguate, accurate ed aggiornate informazioni sul loro titolare effettivo e che queste informazioni siano accessibili facilmente ai destinatari della normativa.

Conservazione dei dati: Probabilmente la IV direttiva porterà una modifica temporale nell’obbligo di conservazione dei dati dei clienti portandolo dagli attuali 10 anni a 5 anni. (è una modifica probabile ma non certa).

Avvocati: Anche la prestazione di “Consulenza Tributaria” fornita dagli avvocati sarà inclusa negli obblighi antiriciclaggio.

Da sottolineare sul tema la Circolare 35 del CNDCEC che analizza ed anticipa le principali voci della direttiva e le sue ricadute sui professionisti. In particolare sulla valutazione del rischio, citiamo: ” La IV Direttiva si concentra, pertanto, proprio sulla valutazione del rischio e richiede che gli Stati membri provvedano affinché gli enti obbligati dispongano di vere e proprie procedure per la gestione efficace del rischio di riciclaggio, commisurate alla natura e alle dimensioni dell’ente obbligato”. La Circolare quindi approfondisce i temi più importanti del provvedimento:
Valutazione del Rischio.
Obblighi semplificati e rafforzati.
Identificazione dei titolari effettivi.
Reati Fiscali e Sanzioni.

LINK AL TESTO COMPLETO.

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