DVR e Sicurezza – La discussione continua su Linkedin

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Se il dipendente viene trasferito o cambia mansione, qual’è la Formazione sulla Sicurezza adeguata da prevedere.

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DISCUSSIONE:
Se il lavoratore viene trasferito o cambia mansione, qual’è la Formazione sulla Sicurezza adeguata da prevedere.

Comments

  • Direttore presso Ottana Polimeri

    Non avendo alcun elemento di valutazione sulla mansione, posso fare un discorso di carattere generale. Dal punto di vista della Sicurezza, dovresti sempre rifarti al DVR, il quale, se correttamente predisposto ed aggiornato, dovrebbe riportare la valutazione di tutti i rischi connessi all’attività lavorativa: sia i rischi generici che quelli specifici per singola posizione di lavoro.

  • Docente in Social Media Marketing at Stelnet Srl – Consulente Digital Communication at Alavie Srl.

    Infatti Vittorio, grazie per il suo corretto commento. E’ esattamente quanto affermato nell’articolo col quale si vuole, in effetti, segnalare alle aziende ancora una volta l’importanza di un corretto dvr nelle varie situazioni.

  • Consulente Health and Safety – Sistemi di Gestione Itegrati Qualità, Ambiente, Sicurezza

    Concordo pienamente.
    Specifico che l’informazione e l’addestramento devono essere svolti PRIMA dell’inizio della nuova mansione. Come la visita di idoneità nel caso l’attività o le attività siano soggette a sorveglianza sanitaria.
    Questi 2 punti, specialmente il primo, sono totalmente disattesi nel caso di somministrazione di lavoro interinale per inserimenti di breve periodo, con conseguenze negative sia per l’infortunistica che per la qualità del lavoro svolto.
    Ritorniamo sempre alle solite, ovvero per l’amministrazione l’operaio deve produrre da subito, dal primo minuto, per sistemare gli indici di produttività.
    Peccato che ai suddetti indici, non tengano affiancati anche quelli sulla mancata qualità, vera causa di spereco e buco nero del margine.
    Ci sarebbe una immediata inversione di rotta verso la informazione/addestramento/formazione preventiva, a vantaggio dei processi, della qualità e della sicurezza. Due piccioni con una fava direbbe qualcino. VERO !!. Credetemi ancora oggi in alcune imprese da 150/200 dipendenti vedo commettere questi errori.

  • IT and HSE manager by Karl mayer Rotal Srl (Subsidiary of Karl Mayer Gmbh)

    Ulteriore conferma la comunicazione del: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 27 novembre 2013, n. 20791 – Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

    disponibile anche qui:
    https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10061:2013mlps20791&catid=6:prassi-amministrativa&Itemid=59

    quanto alle considerazioni di @Giuseppe Nordio sugli effetti della scarsa o mancata formazione ricordiamoci che oltre ai danni economici la NON formazione e’ un reato penale.

  •  
  • CONSULENZE GENERALI SICUREZZA, DOCENTE FORMATORE 81/08, R.S.P.P. ESTERNO E CONSULENZA IMMOBILIARI EDILI IMPIANTISTICHE.

    Concordo pienamente con Giuseppe Nordio, per quanto riguarda l’informazione e l’addestramento, ma le ditte a prescindere dal numero quando chiedono personale interinale da inserire in ditta, per legge chi dovrebbe addestrarle e informarle sono le stesse agenzie interinali, le quali purtroppo nessuno controlla, visto che fanno sempre solo firmare ai lavoratori interinali dei documenti e gli consegnano degli opuscoli, anche a stranieri che parlano poco Italiano, figuriamoci leggere. Tutto questo le ditte in caso d’infortunio chi e responsabile e solo l’agenzia interinale, in quanto risulta Lei come datore di lavoro, mentre la ditta deve solo dimostrare di aver provveduto a spedire all’agenzia interinale il proprio D.V.R. e i D.P.I. che usano, in questo modo sono sollevati da azioni penali.

  • Direttore presso Ottana Polimeri

    Non sono d’accordo con Diego Carlo Grancini. Il TU identifica chiaramente il DL come:
    “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
    secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la RESPOSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE STESSA O DELL’UNITA’ PRODUTTIVA IN QUANTO ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA”. La filosofia della attuale normativa tende a dare responsabilità alla figura che “de facto” può intervenire per eliminare il rischio/evitare l’infortunio, credo che difficilmente un tribunale accetti di considerare l’agenzia interinale quale DL, mentre tali responsabilità rimangono tutte a carico della Azienda (e della propria struttura organizzativa) che esercita poteri decisionali e di spesa anche in ambito Sicurezza.
    Anche nel caso si commissioni il lavoro a una ditta esterna, l’Azienda deve fornire gli elementi e vigilare affinchè i lavoratori siano a informati e formati dei rischi specifici di quell’ambiente di lavoro.

  • CONSULENZE GENERALI SICUREZZA, DOCENTE FORMATORE 81/08, R.S.P.P. ESTERNO E CONSULENZA IMMOBILIARI EDILI IMPIANTISTICHE.

    Buongiorno e giusto quello che hai scritto Vittorio Tupponi ma se L’Azienda dimostra di aver inoltrato il D.V.R. della stessa e il D.P.I. all’agenzia interinale e la stessa avendo visto i documenti fa firmare il dipendente assunto da loro che e stato formato ed informato, e comunica alla ditta e.trasmette i documenti. La stragrande maggioranza delle ditte archivia appunto tale dichiarazioni. Alla ditta rimane solo il compito di vigilanza, mentre la responsabilità rimane appunto del DL in questo caso l’Agenzia Interinale.

  • Consulente Health and Safety – Sistemi di Gestione Itegrati Qualità, Ambiente, Sicurezza

    Concordo con Vittorio Tupponi.
    La questione è se ci troviamo di fronte a duna somministrazione di lavoro o un sub appalto.
    In caso di somministrazione (caso delle agenzie interinali), il nuovo accordo stato regioni recita che il doatore di lavoro può richieder eil lavoratore con la formazione “Modulo Generale” espletato. LA formazione specifica chiaramente è a carico del Datore di Lavoro, come l’erogazione dei necesari DPI. In questo caso il lavoratore interinale risponde direttamente al datore di lavoro da cui prende anche le disposisizioni lavorative.
    Altro caso è quello invece quello dei lavoratori autonomi o il lavoro prestato da cooperativa. In questo caso il dtore di lavoro commissiona il lavoro specificando ex ante i requisiti. Sarà poi il professionista autonomamente o i lavoratori di cooperativa autonomamente a svolgere l’attività nel rispetto dell’art. 26 del D.Lgs 81/08. ATTENZIONE: il datore di lavoro appaltante in questi casi NON DEVE MAI DARE DISPOSIZIONI DIRETTE AI LAVORATORI altrimenti si ricade nel lavoro subordinato con tutte le conseguenze del caso (vertenza ed assunzione!) e poi si pianfge ….
    Questi lavoratori rispondono ai loro datori di lavoro sia per la formazione che per l’erogazione dei necessari DPI. Non dimentichiamoci che comunque il datore di lavoro appaltante ha sempre l’obbligo del controllo.
    BUON ANNO E BUON LAVORO !!

  • EHS Mgr

    Vittorio ha ragione ! la responsabilità della formazione Specifica rimane in carico esclusivo alla ditta “utilizzatrice” del lavoratore per le ragioni sopra riportate indifferentemente dell’invio o meno del DVR. Mi sento poi di dissentire in parte da quanto scrive Giuseppe poichè proprio l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 mantiene in carico al DL gli obblighi di coordinamento e di cooperazione al fine dell’attuazione delle misure di sicurezza; anche se il personale risulta dipendente di una Coopertiva. Indiffentemente o meno che che si sia “Ingerito” non nell’organizzazione ma nel far rispettare le norme di sicurezza (es uso dei DPI) tramite il referente della Cooperativa, proprio perche mantieneie in carico non il controllo ma il coordinamneto e la cooperazione.
    Saluti.

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