Sicurezza sul lavoro: la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria viene definita dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n° 81, relativo alla sicurezza sul lavoro,  è spesso sottovalutata o non abbastanza conosciuta, nonostante la sua importanza per la salute di chi opera in azienda.
Prevede un insieme di atti effettuati dal medico competente, che hanno principalmente lo scopo di monitorare e tutelare la salute fisica e mentale dei lavoratori, in correlazione ai fattori di rischio derivanti dall’ambiente e dalle modalità in cui si trovano ad operare.

Sorveglianza sanitaria: competenza ed obbligatorietà

La sorveglianza sanitaria è affidata al medico competente, vale a dire un professionista specializzato in medicina del lavoro, capace di calcolare e quasi prevedere gli effetti dannosi per la salute dei vari rischi presenti sui luoghi di lavoro, che è parte integrante del sistema prevenzionale delle aziende.
La sorveglianza sanitaria non è sempre obbligatoria. Esistono delle attività in cui i lavoratori sono esposti per un periodo insignificante a dei rischi specifici o che si svolgono in ambienti dove questi sono molto ridotti, se non addirittura quasi assenti.
La legge è molto chiara ed elenca nel Titolo I, Capo III, Sezione V, art.41 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche D.Lgs. 106/2009 tutti i casi in cui è obbligatorio svolgere la sorveglianza sanitaria.
Altresì ci sembra opportuno ricordare l’obbligatorietà in capo al lavoratore, il quale – conscio del fatto che la sorveglianza medica è uno strumento di tutela della propria salute – ha l’obbligo di collaborare con il medico competente fornendogli tutte le informazioni richieste sul proprio stato di salute e l’obbligo di presentarsi alle visite organizzate dal Datore di Lavoro.

Sorveglianza sanitaria: quando si svolge

Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente, tale attività inizia a coinvolgere sia l’azienda che il lavoratore dalle primissime fasi di collaborazione tra le parti stesse. Infatti le visite da effettuare seguono un ordine cronologico e procedurale che sintetizziamo come segue:

  • visite preventive: tali visite servono per stabilire le condizioni di salute del lavoratore e sapere se gli consentono di essere esposto ai rischi presenti nella sua mansione/ ambiente di lavoro. Va da sé che questa visita debba essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare;
  • visite preassuntive: sempre classificabili sotto a quelle preventive, non sono vietate dalla legge come spesso ritenuto, ma anzi, grazie alla alle modifiche apportate al D.Lgs. 81/2208 dal D.Lgs 106/2009, esiste la possibilità su richiesta del Datore di Lavoro o del Medico competente di effettuare tali visite;
  • visite periodiche: sono senza dubbio le visite più conosciute e sono mirate a confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione in quanto l’esposizione ai rischi a cui è esposto quest’ultimo non ha provocato l’insorgenza di malattia professionale. Il lavoratore ha il diritto di richiedere una visita medica quando ritiene di soffrire di possibili danni provocati dal lavoro, lasciando però al medico competente l’onere di decidere se la richiesta è fondata o no e in relazione ai rischi a cui effettivamente è esposto il lavoratore;
  • visita medica in caso di cambio di mansione, per riconoscere l’inidoneità del lavoratore;
  • visita al rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia o infortunio di almeno 60 giorni consecutivi;
  • visita alla cessazione del rapporto di lavoro prevista nel caso che il lavoratore sia stato esposto a particolari rischi.

Tutte le visite effettuate dal Medico competente si concludono con un giudizio di idoneità (con limitazioni o prescrizioni), inidoneità (parziale o completa, temporanea o permanente) alla mansione e tale giudizio deve essere consegnato in forma scritta sia al lavoratore che al datore di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore non condividesse il giudizio emesso dal Medico Competente, gli è riservata la possibilità di fare ricorso al servizio pubblico di medicina del lavoro (PISLL) della ALS entro trenta giorni.

Sicurezza sul lavoro: la cartella sanitaria

La cartella sanitaria riporta lo stato di salute passato e presente del lavoratore.

Il Medico competente ha l’obbligo di istituire una cartella per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e di custodire tali cartelle sotto la propria responsabilità; oltre allo stesso professionista, solo il lavoratore a cui è intestata può avervi accesso (è un diritto del lavoratore richiedere la Medico copia della propria cartella sanitaria), in quanto tali documenti contengono i dati sullo stato di salute (esempio: malattie, allergie, stati di stress o altro) che sono definiti dati sensibili dalla normativa vigente in materia di dati personali (Regolamento Europeo 2016/679 e successivo Dlgs 101/2018 – Codice Privacy) e come tali tutelati.

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