Commercialisti, POS e TASI: settimane di “passione”.

Una sorta di “Buio e Controbuio” o di via Crucis per i Commercialisti, è la TASI di questo anno già difficile a causa di tante scadenze e diverse incertezze legislative. L’adeguamento normativo delle tabelle spetta ai Comuni, ma il reperimento dei dati “certi” (alcuni Comuni italiani non hanno ancora deliberato in materia ed hanno rimandato la scadenza in autunno) da parte dei professionisti, si è rivelato alquanto arduo, al fine dei calcoli del dovuto nei tempi previsti: il 16 giugno per l’acconto ed il 16 dicembre per il saldo.

Da un paio di settimane, all’interno delle associazioni di categoria, sulle testate finanziarie e soprattutto sui Social Media, le proteste dei Commercialisti sono quotidiane e le argomentazioni hanno basi ferree, chiaramente espresse anche nel Comunicato Congiunto delle varie Associazioni, indirizzato al Presidente del Consiglio del quale pubblichiamo uno stralcio:

“..Prendiamo atto di questa proroga (anche se allo stato attuale proprio di proroga non può parlarsi, giacché una Nota, ancorché autorevole, del Ministero dell’Economia non può derogare ad una disposizione di Legge).
Ma quella proposta appare più una proroga concessa ai Comuni (che sono stati inadempienti e non hanno deliberato nei termini le aliquote TASI per l’anno 2014), piuttosto che il riconoscimento di una nuova e palese violazione di alcuni principi generali perpetrata a danno dei Contribuenti.
Prendiamo, infatti atto con rincrescimento che, ancora una volta, i diritti di chi lavora e dei Contribuenti sono stati messi in secondo piano rispetto alle esigenze di cassa dello Stato ed all’organizzazione interna dei Comuni.
Ciò appare tanto più palese leggendo proprio la Nota del Ministero dell’Economia. In essa, infatti, non è fissato alcun termine perentorio entro il quale i Comuni che non hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio 2014 dovranno adempiere, mentre i Contribuenti, che risiedono nei Comuni ove le delibere di
fissazione delle aliquote TASI sono state assunte entro il 23 maggio 2014, dovranno provvedere al pagamento entro il termine ordinario del 16 giugno 2014, con tutti i disagi e le incognite derivanti dal breve
tempo a disposizione.
E allora, viene da chiedersi: “Perché?”.. (..Documento completo a questo LINK).

TASI-elenco comuniIn questi giorni a ridosso della scadenza, la ricerca dei professionisti sulle documentazioni di riferimento pubblicate dai Comuni che hanno deliberato, è una delle attività più condivise nelle comunità di settore e soprattutto su Facebook, che oltre a riportare le tante voci di protesta, si sono rivelate anche preziose fonti di reciproco aiuto, come mostra la schermata di questa recente discussione, nel Gruppo I Commercialisti.

In altri gruppi simili, sempre su Facebook, diversi Commercialisti hanno peraltro testimoniato di aver riscontrato inesattezze nei dati divulgati dai Comuni. Ciò rivela quanto siano corrette le rimostranze della categoria, anche quelle di diverse settimane fa, in cui vari commercialisti (ed usando termini anche piuttosto coloriti), ipotizzavano che le difficoltà sarebbero state numerose per via delle lacune applicative della norma, che non tengono conto delle difficoltà dei Comuni, già alle prese con altri obblighi e di quelle degli studi professionali e dei Contribuenti, impossibilitati sino all’approssimarsi della scadenza, a conoscere l’entità del loro dovuto.

Quella sulla TASI è una “passione” seconda solo a quella relativa all’obbligo di pagamento del corrispettivo dei professionisti tramite POS, stabilito per legge (art. 15, comma 4, DL. N. 179/2012).
Un obbligo apparentemente “assouluto” che sarebbe dovuto entrare in vigore in giugno, fortemente contestato da tutte le categorie di professionisti e sul quale ha fatto chiarezza solo in questi giorni il Consiglio Nazionale Forense, stabilendo che “tale sistema di pagamento è obbligatorio solo su esplicita richiesta del cliente”, riuscendo così a calmierare le forti voci di “resistenza al POS” che da tutta Italia stavano rischiando di innescare proteste e scioperi ipotizzati in numerose comunità di discussione, non solo di commercialisti, ma anche di avvocati, architetti etc . Ecco uno stralcio della lettera del CNF:

pos“…A ben vedere, dunque, la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che, considerate le prassi in uso nei fori, per molti colleghi potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito”…. (Documento completo a questo LINK)

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