Segnalazione di Operazioni Sospette: non è una “denuncia”, ma deve essere vagliata

*Articolo aggiornato il 23 maggio 2022*

L’obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette é il fulcro della normativa antiriciclaggio. Le SOS sono lo strumento per la collaborazione attiva di una platea di soggetti individuati dal legislatore, tra cui gli intermediari finanziari ma anche altri operatori che devono valutare la coerenza tra il profilo economico e gli effettivi comportamenti della clientela. Tra questi, un ruolo primario lo rivestono i Professionisti, come i Commercialisti, i Consulenti del Lavoro, gli Avvocati e i Notai.

Che cos’è e quando fare una segnalazione di operazioni sospette?

La segnalazione di operazione sospetta è una comunicazione che deve essere effettuata dal Professionista alla UIF quando:

  • sa, ne ha certezza
  • sospetta
  • ha ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte dei propri clienti.

 

Il sospetto deve essere desunto sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito dello svolgimento della propria attività professionale, considerando le caratteristiche, l’entità, la natura dell’operazione analizzata o qualsiasi altra circostanza conosciuta e in relazione alle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal cliente cui è riferita.

Il Professionista deve valutare se inoltrare una segnalazione di operazione sospetta:

  1. nel caso in cui abbia sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte dei propri clienti;
  2. nel caso in cui, a seguito della valutazione del rischio sul cliente e sulla prestazione, fosse emerso un alto rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo;
  3. qualora si riscontri l’impossibilità oggettiva della verifica dell’identità del cliente;
  4. in presenza di uno o più indicatori di anomalia (emanati e periodicamente aggiornati su proposta della UIF (Unità di Informazione Finanziaria) al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette);
  5. in caso di ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti in vigore.

 

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    Obblighi di segnalazione: cosa fare?

    In caso di operazione sospetta il Professionista deve:

    • a. inviare tempestivamente e senza ritardo una segnalazione di operazione sospetta alla UIF in via telematica attraverso il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia.Per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, o le società tra Professionisti iscritte, l’invio telematico della SOS può essere effettuato tramite il portale web creato dall’ODCEC: antiriciclaggiopro.it.

      La segnalazione deve essere inviata, ove possibile, prima di eseguire l’operazione e in ogni caso appena il Professionista viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

    • b. astenersi dal compiere l’operazione fino alla effettuazione della segnalazione; il divieto non si applica nel caso l’astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o qualora l’astensione possa costituire motivo di ostacolo alle indagini.

    Segnalazione di operazioni sospette: la procedura

    Le modalità con le quali è possibile effettuare la segnalazione di operazioni sospette sono, alternativamente:

    A. direttamente alla UIF: tramite il portale della Banca d’Italia, sezione dedicata alla UIF, sul quale il segnalante deve preventivamente registrarsi.
    B. direttamente al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Il CNDCEC provvede senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante, mantenendo segretezza su tale nominativo.
    Il contenuto della segnalazione deve essere articolato principalmente in quattro sezioni:

    • i dati identificativi (codice) della segnalazione;
    • gli elementi informativi (su operazioni, soggetti, rapporti e legami intercorrenti tra gli stessi);
    • gli elementi descrittivi sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
    • eventuali documenti allegati.

     

    Il segnalante ha la facoltà di integrare le informazioni contenute nella segnalazione allegando documenti, come ad esempio estratti conto, copie di titoli di credito, corrispondenza con il cliente. Naturalmente, solo nei casi in cui il segnalante ravvisi una significativa utilità per una migliore interpretazione del contenuto della segnalazione.

    Il Professionista non é tenuto a dare comunicazione dell’avvenuta SOS al soggetto segnalato. Non costituisce violazione del divieto di comunicazione il tentativo di dissuadere il cliente dal porre in atto un’attività illegale.

    I dati 2022 del rapporto annuale di Banca d’Italia

    Secondo i dati pubblicati dalla UIF nel 2022, le segnalazioni di operazione sospette inoltrate alla Banca d’Italia da tutti i destinatari nell’anno 2021 sono state complessivamente 139.534. Un dato in aumento rispetto all’ammontare delle SOS ricevute negli anni 2020 e 2019, rispettivamente 113.187 e 105.789.

    Inoltre la UIF ha analizzato per la prima volta le segnalazioni di operazione sospette derivanti da contesti collegati alla pandemia da Covid-19. La pandemia ha avuto riflessi anche sulle tematiche collegate ai reati finanziari e reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Infatti, come è stato illustrato nel Quaderno dell’antiriciclaggio – Analisi e studi N. 18 – Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19– la UIF ha analizzato per la prima volta il fenomeno delle SOS sotto una lente di ingrandimento diversa: sono state valutate 2.197 segnalazioni nel corso del 2020 legate all’emergenza epidemiologica e 5.365 nel 2021.

    Complessivamente le SOS relative all’emergenza epidemiologica hanno rappresentato il 3,0% delle SOS analizzate nel biennio, raggiungendo quota  5,0% entro la fine del 2021, con un incremento del 144,2%, a fronte di un aumento del 21,9% di tutte le SOS pervenute.

    Con due comunicazioni del 16 aprile 2020 e dell’11 febbraio 2021 la UIF ha richiamato l’attenzione dei soggetti obbligati sui nuovi fattori di rischio connessi alla pandemia, in particolare sulla possibile infiltrazione della criminalità organizzata nei confronti delle sovvenzioni erogate dallo Stato per far fronte al blocco economico dovuto ai vari lockdown. Nei comunicati, infatti, veniva evidenziato come i provvedimenti legislativi di emergenza fossero stati presi di mira per un utilizzo illecito, tra cui, ad esempio, l’uso illegittimo di detrazioni fiscali riconosciute dallo Stato e dall’eventuale natura fittizia dei relativi crediti fiscali.

    Nel corso del 2021 i Professionisti, tra cui Dottori Commercialisti, Avvocati e Notai, hanno inviato un totale di 15.682 segnalazioni di operazioni sospette.

    L’incremento di SOS, in termini assoluti, riguardano operazioni e/o attività svolte in Lombardia, Veneto, Lazio, Piemonte, Toscana e Trentino Alto Adige. Un calo, invece, è stato rilevato in Campania. A livello provinciale, Milano, Prato, Roma, Trieste e Imperia si sono classificate tra le prime cinque per numero di segnalazioni di operazioni sospette relative alla popolazione.

    Crisi Russia-Ucraina: segnalazione dei soggetti sanzionati

    A seguito del conflitto tra Russia e Ucraina, l’Unione Europea ha attivato un pacchetto di misure sanzionatorie nei confronti di soggetti russi collegati al governo russo e che ne appoggiano le scelte belliche. Le misure prevedono il congelamento dei beni di tali soggetti.

    L’applicazione di queste misure sanzionatorie possono avere ripercussioni anche sulla conoscenza della propria clientela da parte dei Professionisti. Si ritiene ancora più importante una verifica sui Titolari Effettivi che gestiscono e/o governano le attività economiche.

    Il Professionista deve porre maggiore attenzione all’adeguata verifica della propria clientela: nel caso di presenza di soggetti di cittadinanza russa indicati nella lista emanata dall’Unione Europea, al fine di applicare le sanzioni di congelamento beni, è opportuno procedere con una analisi globale del cliente alla luce delle prestazioni erogate.

    La segnalazione di operazioni sospette non è una denuncia

    Come reso noto da Banca d’Italia, la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. Va dunque effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.
    Con la segnalazione il Professionista non ha l’obbligo di riferire reati, ma solamente di evidenziare comportamenti anomali o sospetti del cliente, che andranno successivamente al vaglio delle Autorità.

    La SOS ha, infatti, lo scopo di portare a conoscenza della UIF le operazioni non trasparenti, nell’ambito della collaborazione attiva in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
    Una volta ricevuta la segnalazione, effettuata la prima valutazione di attendibilità ed instaurato il processo di approfondimento finanziario di competenza, la UIF valuta se:

    • archiviare le segnalazioni che ritiene infondate (mantenendone evidenza per 10 anni)
    • oppure trasmettere gli esiti agli organismi investigativi competenti: Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

     

    La segnalazione di operazioni sospette non costituisce violazione degli obblighi di segretezza professionale. Se effettuata per le finalità previste e in buona fede, la segnalazione non comporta responsabilità di alcun tipo per il Professionista.

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