Cambiamenti nelle black list

dal Sole 24Ore del 24/10/2014

In attesa della creazione di un elenco di paesi collaborativi previsto un regime di identificazione transitorio. I paradisi fiscali individuati solo in base all’inadeguato scambio di informazioni. La legge di stabilità 2015 introduce una temporanea revisione delle norme sui costi con imprese “black list”. Secondo l’attuale disciplina, le imprese per poter dedurre i costi devono dimostrare che il fornitore nel paese a fiscalità privilegiata svolge effettivamente l’attività commerciale e che lo scambio corrisponde ad un vero interesse economico. Il DPR 917/86 che ha introdotto queste regole dice anche che gli stati ed i territori a fiscalità privilegiata devono essere quelli non inclusi fra i virtuosi, cioè dovrebbe esistere una white list. Quelli che sono esclusi, sono soggetti alla certificazione.

In assenza della white list si continua a fare riferimento alla black list prevista dal DM 23 gennaio 2002 (per paesi con tassazione inferiore a quella italiana o con un inadeguato scambio di informazioni) che si sovrappone con la black list del DM 21 novembre 2001 e con la presunzione di residenza delle persone fisiche – DM 4 maggio 1999.

La finanziaria 2008 aveva previsto l’abolizione di tutte le black list el”istituzione di un’unica white list alla quale far confluire tutti gli stati collaborativi, ma il provvedimento non è mai stato attuato. Il Ddl di stabilità prevede, in attesa che la white list venga creata, che i regimi fiscali privilegiati vengano individuati con un decreto dell’Economia solo con l’esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. L’obiettivo della disciplina, in effetti, è di neutralizzare i vantaggi fiscali derivanti dalla contabilizzazione dei costi esteri non giustificati.

Il decreto che individuerà questi paesi, non dovrebbe comprendere Paesi con un adeguato scambio di informazioni come Singapore (2° gruppo), Emirati Arabi (2° gruppo)i, Ecuador (3° gruppo), Filippine (1° gruppo) e Mauritius (3° gruppo).

1° gruppo – veri paradisi fiscali
2° gruppo – paesi nei quali alcune attività sono escluse dalla black list
3° gruppo – solo per alcune forme societarie e attività espressamente elencate

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