Sicurezza sul lavoro – Viabilità di macchine operatrici nelle Aziende

Introduzione
Sono numerosi gli infortuni da “mezzo di sollevamento e trasporto” (ad esempio con riferimento a carrelli elevatori, transpallets elettrici e manuali, macchine operatrici da cantiere quali benne/ruspe/pale gommate e cingolate etc.) che avvengono negli ambienti di lavoro.
Alcuni dati, non recenti ma significativi, indicano ad esempio che nel solo territorio dell’ASL di Monza e Brianza nel quinquennio 2003 – 2007 sono stati 496 gli infortuni totali accaduti (17 con esiti di invalidità permanente e 2 con esito mortale) con riferimento ai “mezzi di sollevamento e trasporto”.

Campagne di prevenzione
Proprio per questo motivo nel 2009 l’ Azienda Sanitaria Locale della provincia di Monza e Brianza ha elaborato un Piano Mirato di Prevenzione (PMP) denominato “Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda” per promuovere l’uso corretto di questa attrezzatura/macchina e una maggiore sicurezza nella viabilità all’interno delle Aziende.
Questo piano mirato ha previsto:

  • informazione alle Aziende sui requisiti minimi di legge e buone prassi su carrelli e viabilità, al fine di stimolare nelle Aziende l’auto-verifica delle proprie attrezzature e del sistema di circolazione interno;
  • compilazione da parte dell’Azienda di una scheda/questionario;
  • campagna di vigilanza mirata del Servizio PSAL.

In relazione al Piano Mirato di Prevenzione, sul sito dell’Asl sono stati pubblicati una serie di documenti utili per la prevenzione nelle aziende.
Ad esempio il pieghevole informativo “Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda. Requisiti essenziali per l’uso in sicurezza dei carrelli elevatori”, documento curato dai Tecnici della Prevenzione Sergio Bertinelli, Fernando Biffi, Marco Canesi, Roberta Panzeri, dal Medico del Lavoro Dr.ssa Angela Pirris e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. Roberto Cecchetti.
Il pieghevole informativo fornisce alle aziende che utilizzano carrelli elevatori per il trasporto di merci le indicazioni di base per un impiego sicuro di tali macchine, soffermandosi sulla sicurezza della viabilità aziendale, sui suggerimenti per le aziende, il piano della viabilità aziendale, le indicazioni da prevedere e i provvedimenti in caso d’inottemperanza delle regole fissate.
Il documento si sofferma anche sulla “formazione e idoneità alla mansione”, ma ricordiamo che è precedente all’emanazione dell’ Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012: il carrello elevatore semovente con conducente a bordo è tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Opuscolo informativo ASL Monza Brianza per uso Carrelli elevatori

Di seguito l’opuscolo informativo presente sul sito dell’ASL di Monza Brianza relativo al Piano Mirato di Prevenzione “Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda”:

La Regione Lombardia si è posta l’obiettivo di ridurre nel triennio gli infortuni complessivi del 15% e quelli mortali del 10%.
L’analisi dell’andamento infortunistico nel territorio di questa ASL indica che il carrello elevatore è una delle attrezzature di lavoro più coinvolte negli infortuni gravi.
Questo volantino vuole fornire alle aziende che utilizzano carrelli le indicazioni di base per un impiego sicuro di tali macchine.

Le 9 regole base:

1) Valutazione dei rischi mirata ai carichi reali da movimentare: tale valutazione deve essere un’analisi concreta e non formale. Essa deve anche comprendere la scelta delle migliori attrezzature di sollevamento e trasporto (accessori di presa compresi) in relazione agli effettivi materiali da movimentare; l’adeguamento dei luoghi di lavoro che devono essere resi idonei alla movimentazione sicura delle merci.
2) Corretto utilizzo del carrello e degli accessori di presa (forche o pinze): le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso del costruttore; gli accessori scelti devono essere adeguati al lavoro da svolgere (ad es. le forche non sono adatte per trasportare carichi agganciati sotto di esse); quando il carico non è su pallet deve essere movimentato con altri accessori (es. pinze); il carrello non è progettato per il sollevamento in quota delle persone sulle forche.
3) Formazione e idoneità alla mansione: il Datore di Lavoro deve individuare, in forma scritta, chi può utilizzare il carrello (designazione nominativa) art. 28 c. 2 lett. f, D.Lgs 81/08; per poter utilizzare i carrelli elevatori è necessario che gli operatori abbiano ricevuto un’adeguata formazione e superato un esame; i carrellisti devono essere visitati per l’idoneità specifica alla mansione dal Medico Competente compresi gli accertamenti per la verifica dell’assenza di dipendenza da alcool e stupefacenti.
4) Manutenzione programmata: il Datore di Lavoro deve provvedere affinché i collaboratori usino soltanto carrelli elevatori sicuri, regolarmente sottoposti a manutenzione programmata come indicato dal costruttore nel “manuale d’uso e manutenzione” del mezzo; per realizzare questo obiettivo il Datore di Lavoro può avvalersi della manutenzione interna se vi sono le competenze in azienda o deve stipulare un contratto di manutenzione periodica con ditta specializzata; l’attività di manutenzione deve essere documentata in un apposito registro in cui annotare gli interventi di ispezione del mezzo, manutenzione e riparazioni effettuate.
5) Sistemi di trattenuta del conducente a bordo del mezzo: gli infortuni più gravi e a volte con esito mortale con i carrelli avvengono principalmente per ribaltamento. I sistemi di trattenuta dell’operatore a bordo (cinture di sicurezza, cabine o barriere laterali) installate a seguito di un’analisi dell’utilizzo del carrello salvano la vita e sono obbligatori sui carrelli elevatori. I carrelli vecchi, non dotati di sistemi di trattenuta, devono essere adeguati. Non sempre la cintura di sicurezza è la scelta migliore perché facilmente elusa dagli utilizzatori del carrello, specie se l’organizzazione del lavoro prevede frequenti salite e discese dal mezzo; in questo caso sono preferibili altri sistemi di trattenuta (cabine chiuse, barriere, cancelletti).
6) Viabilità adeguata in azienda: va progettato e predisposto un “piano della viabilità aziendale”, che definisca le regole di circolazione in uso in Azienda, lo stato della pavimentazione, della segnaletica a terra, della cartellonistica e che indichi gli spazi riservati alle merci, ai carrelli e ai pedoni; occorre inoltre garantire sempre che le uscite di sicurezza siano tenute sgombre da intralci ed apribili; i relativi percorsi di esodo devono anch’essi essere liberi e accessibili; a questo scopo è consigliabile individuare, con apposita procedura formalizzata, un incaricato al controllo periodico frequente (es. un preposto/capo magazziniere).
7) Stoccaggio merci: le merci devono essere stoccate in luoghi definiti a tale scopo, individuati dai responsabili aziendali secondo l’organizzazione del ciclo lavorativo; le aree di stoccaggio devono essere evidenziate da apposita segnaletica (orizzontale, verticale). Sono da evitare stoccaggi fuori dalle aree non definite a tale scopo; per ottimizzare gli spazi è opportuno utilizzare scaffalature metalliche, evitando di impilare i bancali.
8) Zona carica batterie: quando si carica una batteria si producono per elettrolisi idrogeno e ossigeno. Unendosi con l’aria, l’idrogeno può creare, in certe condizioni di scarsa ventilazione, una miscela esplosiva. Al termine della fase di carica, e soprattutto nella fase di sovraccarica, la formazione di questi gas raggiunge il suo picco. È possibile evitare la formazione di miscele esplosive adottando opportune misure di ventilazione (effetto di diluizione). Nelle immediate vicinanze delle batterie tale effetto non è sempre garantito, pertanto è necessario evitare qualsiasi fonte di innesco (la distanza dalle apparecchiature elettriche deve essere almeno di 50 cm).
9) Fumi di scarico: i carrelli dotati di motore endotermico (a scoppio) emettono fumi nocivi per la salute e per questo motivo non possono essere utilizzati all’interno di luoghi di lavoro chiusi; anche se usati in ambiente esterno, il tubo di scarico dei gas deve essere posizionato ed orientato in modo da non recare disturbo all’operatore.

La sicurezza nella viabilità di macchine operatrici in azienda

L’articolo 108 ed il correlato allegato XVIII p.to 1 del Dlgs 81/2008 danno indicazioni da seguire per la “viabilità nei cantieri temporanei e mobili”; l’allegato XIII p.to 7 e l’allegato IV p.to 1.4 del Dlgs 81/2008 danno indicazioni da seguire per le “vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi”.
Inoltre gli allegati V e VI del Dlgs 81/2008 e la Direttiva Macchine 2006/42/CE danno indicazioni su dette attrezzature/macchine di qualunque tipologia.
Tali norme/leggi indicano come affrontare le problematiche per garantire una viabilità sicura in cantiere e in azienda e ricorda che per viabilità aziendale si può intendere “tutto quanto (strutture, organizzazione, regole, mezzi ecc.) è connesso con gli spostamenti delle persone, dei mezzi di trasporto, delle materie prime e dei prodotti all’interno degli spazi aziendali, siano questi reparti chiusi o aree esterne”.
Per non considerare la viabilità generale solo come un problema complementare quindi “difficilmente gestibile per il suo carattere precario e dinamicamente variabile”, in base a diversi fattori contingenti quali le possibili interferenze causate da ditte esterne, la varietà di percorsi e stazionamenti dei mezzi di trasporto etc., bisogna “puntare ad un organizzazione che consideri importante anche il problema della viabilità come una possibile causa di gravi incidenti per investimento nelle aziende”.
Le regole auree su cui le norme/leggi/regolamenti di riferimento puntano sono volte ad affrontare in modo organico il problema della viabilità, ovvero:

  • semplificare e ridurre il più possibile i flussi dei prodotti, basandosi sul layout aziendale e limitare al massimo le operazioni di trasporto interno, anche utilizzando, dove possibile, dei sistemi automatici d’avanzamento dei prodotti, quali, ad esempio, i nastri trasportatori;
  • riunire in un unico blocco, se possibile, gli spogliatoi, i servizi igienici, i lavabo, le docce ed i locali di riposo: una razionale dislocazione dei servizi igienico-assistenziali permette di realizzare delle strutture complete, agevoli da gestire limitando così le necessità di transito dei pedoni all’esterno dei fabbricati;
  • qualora vi fossero due accessi stradali è buona regola optare per il senso unico nei piazzali esterni dedicando un accesso all’entrata e l’altro all’uscita; in questo modo si dimezza automaticamente il rischio di investimento da camion e carrelli elevatori;
  • dare la massima diffusione di quanto definito a tutti i lavoratori, fornitori e visitatori, relativamente a quali siano le regole di viabilità che vigono in azienda;
  • redigere in caso di reali ed importanti rischi causati dalla viabilità un “Piano della viabilità aziendale” scritto che definisca le regole di circolazione in uso nei reparti e nelle aree esterne dell’Azienda e che stabilisca le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’uso dei carrelli elevatori e di tutti gli altri mezzi di trasporto (transpallet, auto, camion, pale gommate, gru etc.)

Ricordiamo inoltre che per i conducenti dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo e per diverse altre attrezzature di lavoro, ad esempio trattori agricoli o forestali e macchine movimento terra, con l’entrata in vigore dell’ accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 è richiesta una specifica abilitazione.

Si conclude ricordando che nel caso d’inottemperanza del rispetto delle norme di circolazione vigenti all’interno dell’azienda, è importante prendere provvedimenti (richiami verbali e scritti, sospensioni temporanee o definitive ad accedere in azienda da parte di imprese esterne). Questi provvedimenti possono presi ad esempio in queste situazioni: velocità eccessiva dei carrelli e dei veicoli, condurre i carrelli senza la necessaria visibilità, mancato rispetto della segnaletica e delle precedenze, parcheggio selvaggio dei veicoli soprattutto se questo avviene in corrispondenza delle uscite d’emergenza, deposito caotico dei materiali al di fuori delle aree previste soprattutto quando questo costituisce intralcio alla viabilità e pericolo per i lavoratori in caso di caduta dei materiali stoccati in altezza sui posti di lavoro e di passaggio, transito dei pedoni e dei mezzi al di fuori delle zone previste e prescritte, condotta dei mezzi d’opera e di trasporto senza permessi/autorizzazioni/formazione specifica, trasporto di persone su veicoli non autorizzati.

Il Piano della viabilità aziendale

Come sopra indicato, di seguito alcune informazioni che il piano della viabilità deve prevedere:

  • lo stato della pavimentazione e della sua manutenzione: questa deve essere tale da evitare buche o avvallamenti pericolosi per la stabilità del mezzo e del carico; la pavimentazione va tenuta costantemente pulita da scarti di lavorazione al fine di rendere sicuro il transito di persone e mezzi;
  • la segnaletica e cartellonistica: adottare una chiara segnaletica che permetta di interpretare chiaramente la viabilità aziendale, la disposizione dei luoghi e degli spazi e l’organizzazione complessiva della circolazione interna; dovrà inoltre informare e far rilevare la presenza di pericoli generici e particolari connessi alla viabilità, prevedere ove fattibile la separazione delle corsie di marcia, evidenziare i luoghi di stoccaggio delle merci, di passaggio dei carrelli e dei pedoni; utilizzare la tradizionale segnaletica verticale per evidenziare le condizioni di pericolo, indicazione, prescrizione; evidenziare gli attraversamenti pedonali, gli STOP, eventuali pericoli particolari e ostacoli etc.;
  • spazi riservati alle merci: devono essere stoccate in aree allo scopo dedicate, in modo da lasciare sempre sgombri i pavimenti ed i passaggi per la normale circolazione dei pedoni e dei mezzi di trasporto sulle rispettive vie di circolazione;
  • prevedere delle corsie riservate ai carrelli ed ai pedoni dove è tecnicamente possibile, al fine di evitare il più possibile le interferenze ed i relativi rischi di investimento; a questo proposito si rammenta la necessità di tracciare i relativi attraversamenti, coerenti e funzionali alle reali necessità di spostamento delle persone in azienda;
  • prevedere delle uscite dai luoghi distinte e protette, dove questo è tecnicamente possibile, per carrelli e pedoni;
  • le misure di prudenza necessarie: velocità ridotte dei mezzi, uso di specchi nei punti critici e negli incroci tra le corsie e presso le uscite, etc. per tutte le altre aree dove, la distinzione tra pedoni e mezzi, non è tecnicamente realizzabile;
  • protezione delle aree di sosta e ristoro (distributori di bevande, etc.) con barriere idonee;
  • considerare l’ubicazione delle uscite di sicurezza e le procedure in uso per garantire sempre che le uscite di sicurezza siano tenute sgombre da intralci ed apribili; i relativi percorsi di esodo devono anch’essi essere liberi e accessibili;
  • valutare le misure organizzative per la possibile presenza, sui luoghi di transito e di manovra, di terze persone (autisti, fornitori, clienti, ecc.) che devono essere anch’esse tutelate;
  • garantire l’informazione ai lavoratori del contenuto del “piano di circolazione interna Aziendale” il quale deve essere condiviso e divulgato ai lavoratori interessati;
  • prevedere delle procedure di controllo aziendali per la vigilanza sul rispetto concreto delle miisure di sicurezza elaborate nel piano della viabilità. A questo scopo è consigliabile individuare, con apposita procedura formalizzata, un incaricato al controllo periodico frequente (es. un preposto/capo magazziniere).

Bibliografia:

  • Allegato V e VI del Dlgs 81/2008.
  • Documento tecnico di approfondimento “Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda – Requisiti essenziali per l’uso in sicurezza dei carrelli elevatori (ASL Monza e Brianza settembre 2009)”.
  • Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) ”Linee guida adeguamento dei carrelli elevatori in riferimento al rischio di perdita accidentale di stabilità”(2002).
  • Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) ”Linee guida per il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e delle relative attrezzature” (2006);
  • Ente Bilaterale Artigianato e Industria Friuli Venezia Giulia, Comitato Paritetico Regionale Artigianato FVg e Ente Bilaterale Emilia Romagna “Giuda alla Sicurezza della Viabilità delle Imprese” (2002).
  • AUSL città di Bologna Servizio Informativo Rappresentanti Sicurezza “Sicuramente Stabili – Obblighi, responsabilità e diritti del conducente di carrelli elevatori”(2003).

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