Chi sono i Preposti e come devono essere formati

Fra le figure aziendali, previste dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni, compare la figura del Preposto. Visto il ruolo chiave nell’applicazione delle direttive in materia di sicurezza e le responsabilità che gli sono poste in capo, è necessario non sottovalutare l’importanza di questa figura.
Il Preposto si colloca in posizione intermedia nella struttura gerarchica aziendale, con compiti di vigilanza sul corretto svolgimento delle mansioni di competenza dei lavoratori e sulla corretta adozione delle misure di prevenzione degli infortuni previste e predisposte.

Il preposto può essere “nominato” oppure “di fatto”:

  • Nominato significa che il lavoratore ha sottoscritto una lettera di nomina, con tanto di data, oggetto, elenco dei compiti e rispettive responsabilità ed ha accettato il tutto ponendovi la propria firma.
  • Di fatto, oppure de facto, significa che non esiste una nomina scritta, bensì si evince il ruolo del lavoratore e le rispettive responsabilità dal art. 299. In questo caso, la struttura organizzativa dell’azienda potrebbe prevedere che, per determinate aree, il preposto di una determinata area, si cambi durante la giornata di lavoro (si pensi ad esempio ad una azienda che opera su turni).

La Corte di Cassazione afferma che la sovrintendenza spetta al preposto come «compito non esclusivo ma sussidiario, spettando anzitutto al datore di lavoro e ai dirigenti, salvo che il datore di lavoro abbia conferito apposita delega a persona tecnicamente all’altezza.»

Come specificato negli Accordi Stato Regioni entrati in vigore il 26 gennaio 2012, La formazione del preposto è comune a quella generale prevista per i lavoratori, integrata da una formazione particolare in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima prevista per il modulo specifico per preposti è di 8 ore.

La normativa prevede un programma di contenuti base che devono essere previsti in ogni programma di formazione:

  • Soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
  • Relazioni tra soggetti interni ed esterni;
  • Definizione e Individuazione dei rischi;
  • Incidenti e infortuni mancati;
  • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione;
  • Valutazione dei rischi in riferimento al suo ruolo;
  • Individuazione misure tecniche organizzative e procedurali;
  • Modalità dell’esercizio della funzione di controllo;

La normativa prevede che i primi cinque macro-argomenti possano essere trattati tramite la modalità e-learning; per i restati argomenti risulta essere necessaria la trattazione tramite lezione frontale.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, il preposto deve essere sottoposto ad una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formazione.

L’Accordo Stato Regioni prevede inoltre per il preposto un corso aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore – comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori – riguardo ai particolari compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale corso di aggiornamento può essere trattato sia tramite lezione frontale, sia in modalità e-learning.

Gli aspetti di formazione, permettono al preposto di conoscere le proprie responsabilità ed i comportamenti più idonei da tenere e far tenere ai colleghi di cui è responsabile. Una formazione quanto mai importante soprattutto in considerazione della possibilità che un lavoratore risulti “di fatto” il preposto e che quindi abbia in capo delle responsabilità che potrebbe non essere in grado di gestire senza un adeguata preparazione.

Condividi questo articolo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email