Autoriciclaggio e Voluntary Disclosure

Abbiamo trattato in un nostro precedente articolo il nuovo reato di autoriciclaggio; vogliamo ora approfondire l’argomento della Voluntary Disclosure di cui si sente un gran parlare ma per la quale, durante convegni e incontri si evidenzia sempre la necessità di chiarimenti.

Voluntary Disclosure, che cos’è?
La Voluntary Disclosure è il provvedimento che regola le modalità per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti illecitamente all’estero, ovvero per la regolarizzazione delle omissioni concernenti il quadro RW, compiute sino al 30 settembre 2014.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i chiarimenti (con la circolare 10/E del 13 marzo 2015) destinati all’amplia platea di contribuenti che hanno nascosto capitali all’estero e sono interessati a rimettersi in regola attraverso la procedura straordinaria di collaborazione volontaria ( Voluntary Disclosure) prevista dalla legge sul rientro dei capitali, che introduce il reato di autoriciclaggio (legge 186/2014).
C’è tempo fino al 30 settembre 2015 per rimediare alle irregolarità o alle omissioni ovvero le violazioni e le infedeltà su redditi e addizionali, sostituti d’imposta, Irap, contributi previdenziali, Iva e ritenute, commesse fino al 30 settembre 2014.
La “Voluntary Disclosure” consente agli italiani che detengono attività finanziarie o patrimoniali all’estero non dichiarate al Fisco, di sanare la loro posizione, anche penale, pagando le relative imposte e le sanzioni in misura ridotta.

Chi è coinvolto e che cosa fare per aderire?
I contribuenti potranno conferire alla fiduciaria italiana un incarico, anche senza intestazione, dopo aver utilizzato la voluntary disclosure, per mantenere le attività all’estero; sarà, infatti, la fiduciaria italiana ad effettuare il calcolo delle imposte dovute ed a provvedere al loro versamento all’amministrazione finanziaria italiana.
Oltre alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici e alle associazioni equiparate, fiscalmente residenti in Italia, che abbiano violato gli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, possono aderire alla voluntary disclosure anche coloro che, pur non essendo residenti (la circolare cita esplicitamente i casi di artisti e sportivi stranieri), abbiano comunque, di fatto, fissato il proprio domicilio o la residenza in Italia per la maggior parte del periodo di imposta.
Possono partecipare, inoltre, anche i cosiddetti “estero residenti fittizi”, ossia gli italiani che pur risultando stabilmente fuori confine (sono iscritti all’Aire) in realtà hanno mantenuto il domicilio in Italia o continuato a dimorare nel Paese, i “residenti nei paradisi fiscali” (individuati nella black list delle persone fisiche), i “soggetti esterovestiti”, i trust e trust esterovestiti.
Accanto alla regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero, è stata prevista anche una sorta di “voluntary nazionale” a cui possono accedere tutti i contribuenti (e anche le società di capitali) per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, Irap e Iva, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse sempre fino al 30 settembre 2014.
I professionisti del fisco più preparati, adesso sono gli stessi che combattono in prima fila con clienti più o meno riottosi per convincerli a regolarizzarsi, ovvero sono i primi ad aver realizzato che questa è l’ultima via d’uscita prima di precipitare all’inferno fiscale.

La procedura di adesione a questo procedimento di collaborazione volontaria è molto complesso e prevede l’avvio tramite un Dottore Commercialista od un Avvocato, il quale dovrà documentare e circostanziare le modalità con cui sono state generate e gestite nel tempo tutte le disponibilità illecitamente detenute all’estero, producendo i dettagli utili per la ricostruzione dei redditi in termini di ammontare, qualificazione giuridica e sottesa tassazione.
Il contribuente deve presentare istanza all’UCIFI entro 30 settembre 2015, indicando tutti gli investimenti e le attività finanziarie costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, movimentazioni, dismissioni, prelievi e utilizzi a qualunque titolo di tali fondi.
Quindi l’Agenzia delle entrate determina in maniera analitica tutte le imposte dovute (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e contributi previdenziali), maggiorate degli interessi.
La voluntary deve riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non sono scaduti i termini ordinari per l’accertamento. Viene escluso il raddoppio dei termini ex dl n. 78/2009 per i capitali detenuti in paesi black list (il raddoppio opera invece in presenza di reato).
La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di indagine amministrativa o penale relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa (inclusi i questionari).

Le sanzioni
Nei confronti del contribuente che si avvale della voluntary è esclusa la punibilità per i reati: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omessa versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA; è esclusa anche l’applicazione delle sanzioni penali su riciclaggio e autoriciclaggio.
Le sanzioni previste per le violazioni sul quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo edittale. L’adesione all’accertamento comporta un ulteriore abbattimento a un terzo del minimo, ovvero la sanzione sul monitoraggio fiscale sarà pari allo 0,5% annuo dell’importo non dichiarato se i capitali sono detenuti in paesi collaborativi e all’1% annuo nei paesi black list. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura, la misura minima della sanzioni per le violazioni in materia di imposte è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto. Possibile anche in questo caso l’abbattimento fino a 1/6 del minimo dovuto all’adesione.
Il contribuente deve versare le somme richieste dal fisco entro un termine variabile tra i 15 e i 60 giorni, a seconda del tipo di atto notificato dall’Agenzia. Esclusa la facoltà di compensare il quantum dovuto con eventuali crediti fiscali. Possibilità di versare in unica soluzione o in tre rate mensili.
Agenzia delle Entrate avrà 30 giorni di tempo per comunicare all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l’utilizzo dell’informazione ai fini dell’esclusione della punibilità per i delitti coperti della sanatoria.
Per i patrimoni fino a 2 milioni di euro, il contribuente può chiedere il calcolo delle imposte a forfait, applicando l’aliquota del 27% su un rendimento presunto del 5% annuo.

Scenari futuri
Tuttavia, l’aspetto ancora poco evidente, che invece è di focale importanza, è cosa ne sarà dei capitali detenuti all’estero se non regolarizzati entro il 30 settembre 2015.
In questa situazione, di fatto, i capitali esteri non regolarizzati diventeranno a breve virtualmente “intoccabili”, trasformandosi in risorse “dormienti”, di cui si potrà disporre con difficoltà ed a prezzo di importanti rischi.
La Voluntary Disclosure rappresenta quindi l’ultima possibilità per regolarizzare ed usufruire liberamente dei propri capitali detenuti all’estero, pur pagando le imposte dovute in misura piena, ma limitando sanzioni e responsabilità penali.

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Il reato di Autoriciclaggio.

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