Operazioni Sospette: come identificarle?

In base all’Art. 41 del D.Lgs. 231/2007 i soggetti destinatari della normativa Antiriciclaggio sono tenuti ad inviare alla UIF Unità di Informazione Finanziaria della Banca D’Italia una segnalazione di operazione sospetta quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Il sospetto, prosegue l’Art. 41, “è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico”.

Il professionista è quindi tenuto, senza eseguire specifiche attività di indagine, ad effettuare una valutazione del cliente, finalizzata a valutare se il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano provenire dalle condotte di cui alla definizione di riciclaggio prevista dal D. Lgs. 231/2007.

Come identificare un’operazione come sospetta?

Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF, sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori, modelli e schemi di anomalia.

Gli indicatori di anomalia configurano un elenco esemplificativo di comportamenti o operazioni identificabili come “anomale” e, quindi, sospette: tali indici non corrispondono ad un elenco tassativo di tutte le fattispecie inquadrabili come operazioni sospette ma possono costituire una valida linea guida utilizzabile dal professionista nella valutazione del cliente e delle operazioni.

I modelli e gli schemi di anomalia riscontrati e proposti dalla UIF esemplificano, invece, prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi che potrebbero condurre ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il vostro cliente:

  • Vi fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo la propria identità e quella dell’eventuale titolare effettivo o riguardo lo scopo e la natura della prestazione richiesta?
  • Si mostra riluttante a fornire informazioni?
  • Mostra inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica?
  • Vi richiede prestazioni professionali aventi scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con la sua attività?
  • Fa ricorso al contante per importi rilevanti per effettuare pagamenti per la prestazione ricevuta?

Questi sono solo alcuni esempi di comportamenti critici che devono orientare il professionista verso una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a sua disposizione.

Unica deroga all’obbligo di segnalazione di operazione sospetta per i professionisti è contenuta nell’Art. 12 comma 2 del D. Lgs. 231/2007 per le informazioni ricevute da un loro cliente o per le informazioni che ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

La segnalazione di operazione sospetta deve essere effettuata senza ritardo, non appena il professionista venga a conoscenza degli elementi di sospetto, anche prima dell’inizio della prestazione professionale laddove ne ricorrano i presupposti.
Il professionista che abbia il sospetto che sia in corso o che siano state compiute operazioni di riciclaggio, ha inoltre l’obbligo di astenersi dal compiere la prestazione professionale, a meno che tale astensione non sia di ostacolo alle indagini o non sia possibile tenuto conto della normale operatività.

Come effettuare una segnalazione di operazione sospetta?

La segnalazione si articola in quattro principali sezioni informative:

  • dati informativi della segnalazione
  • elementi informativi sulle operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi
  • elementi descrittivi sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto
  • eventuali documenti allegati

Una volta ricevuta la segnalazione la UIF, effettuata la prima valutazione di attendibilità ed instaurato il processo di approfondimento finanziario di competenza, valuta se archiviare le segnalazioni che ritiene infondate (mantenendone evidenza per 10 anni) oppure trasmettere gli esiti agli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza).

 

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