Lo Smart Working è realtà: le regole per lavorare agilmente

In molti paesi d’Europa se ne sperimentano i benefici da tempo; in Italia è sempre più diffuso e, come evidenziano i dati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, i “lavoratori agili” sono cresciuti del 40% nell’ultimo anno. Addirittura sono state istituite giornate e intere settimane celebrative del lavoro da casa.

 

Smart Working, che cosa prevede la legge

Finalmente, dal 13 giugno scorso, con l’entrata in vigore della legge 81/2017 sul lavoro autonomo – che definisce anche le “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” – nel nostro Paese lo Smart Working è regolamentato. Non che – come ci dicono i numeri – non esistesse questa possibilità: soprattutto nelle aziende medio-grandi la prassi era altamente avviata, magari in maniera un po’ arbitraria e “sulla fiducia” che i lavoratori dal canto loro si sono guadagnati nel corso di anni.

Con l’obiettivo di incrementare la competitività delle imprese, grazie allo stimolo della produttività individuale, nel rispetto del bilanciamento tra vita personale e famigliare e lavoro, la vera innovazione del lavoro agile sta senza dubbio nella nuova concezione dell’attività lavorativa per obiettivi e risultati, anziché per numero di ore lavorate e presenza fisica tra le mura aziendali.

Oggi, infatti, la legge prevede – sia per contratti a termine che per quelli a tempo indeterminato – la sigla di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore per lo svolgimento del lavoro “da remoto”; tale accordo può essere applicato con le clausole obbligatorie ed accessorie tipiche di tutti i contratti riferibili all’Art. 2094 del Codice Civile, nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. 66/2003 e dai singoli contratti per la durata della giornata e settimana lavorativa, senza l’obbligo di un orario fisso.
Sempre il legislatore dice che il contratto:

  • deve essere comunicato preventivamente in maniera telematica;
  • può essere a termine o avere carattere indeterminato, limiti giornalieri, settimanali o mensili concordati dalle due parti;
  • deve prevedere la possibilità di richiederne il recesso con un preavviso di 30 giorni.

Va da sé che chi svolge lavoro in modalità “smart” “ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

La flessibilità del lavoro prevede anche che il dipendente possa utilizzare strumenti e dispositivi tecnologici forniti dall’azienda – che in questo caso è responsabile del loro funzionamento e manutenzione – o personali.

 

Smart Working e sicurezza sul lavoro 

La regolamentazione del lavoro flessibile ha tra i punti chiave la sicurezza sul lavoro, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di continuare a garantire la salute e la sicurezza del dipendente, così come con il lavoro “tradizionale”, stipulando un’assicurazione previdenziale ed infortunistica in suo favore, sulla base dell’individuazione dei rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Allo stesso modo, oltre ad avere diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, chi lavora da remoto è assicurato anche per eventuali infortuni che dovessero avvenire durante il percorso dall’abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento dell’attività.

 

Smart Working e privacy: chi controlla?

La materia soprattutto in tema di privacy e controllo dei lavoratori è complessa, come abbiamo già evidenziato. La legge 81/2017 consente tuttavia allo stesso datore di lavoro di prevedere modalità di verifica del lavoro dei dipendenti che si avvalgono della possibilità del lavoro agile, di stabilire eventuali condotte da sanzionare e le relative sanzioni disciplinari.

La legge regolamenta poi incentivi e bonus sui risultati, che spettano al lavoratore in regime di flessibilità al pari di quello che svolge il lavoro in forma “tradizionale”.

 

Smart Working anche per l’Amministrazione Pubblica 

Insomma, una vera rivoluzione quella dello Smart Working: la sperimenteranno a partire dal prossimo 10 luglio anche i primi 200 dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, puntando ad efficacia ed efficienza: “Meno cultura della procedura e più cultura del risultato e dell’obiettivo”, ha evidenziato Marianna Madia, ministra della Semplificazione e Pubblica Amministrazione.

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