Antiriciclaggio: le SOS e la garanzia di anonimato del segnalante

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei professionisti costituisce il fulcro della disciplina antiriciclaggio. Un elemento connesso alle SOS, che spesso viene trascurato, è la tutela del soggetto che effettua la segnalazione.

La tutela del segnalante prevista dalla normativa antiriciclaggio

Il previgente art. 45 del d.lgs. 231/2007 richiedeva all’UIF, alla Guardia di Finanza ed alla DIA, di adottare, anche sulla base di protocolli d’intesa e sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei soggetti segnalanti. Lo stesso veniva imposto agli Ordini professionali, che avrebbero dovuto adottare delle misure per garantire la riservatezza dell’identità dei professionisti segnalanti.

Nella Direttiva UE 2015/849, è stata richiamata la necessità che gli Stati membri garantiscano il professionista/segnalante da qualsiasi minaccia o atto ostile. La richiesta è stata recepita dal legislatore italiano che, sebbene con la riforma entrata in vigore il 4 luglio 2017 (D.lgs. 90/2017) non abbia modificato integralmente la disciplina, ha ribadito la necessità di garanzia dell’anonimato del segnalante.

Il nuovo art. 38 del d.lgs. 231/2007, infatti, dispone che i soggetti obbligati e gli Organismi di autoregolamentazione adottino tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza della persona che effettua la segnalazione. Inoltre, non solo la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette deve essere riservata, ma anche quello che avviene successivamente: lo scambio di informazioni attinenti alle operazioni sospette segnalate tra UIF, la Guardia di Finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli organismi di autoregolamentazione.

Si è dunque riaffermata la necessita dell’anonimato per scongiurare il pericolo che il professionista-segnalante possa subire delle ritorsioni a seguito di una segnalazione di operazione sospetta.

La tutela del professionista nei procedimenti giudiziari

Sebbene le autorità preposte debbano stabilire discrezionalmente i criteri con i quali assicurare l’anonimato del segnalante, lo scopo resta univoco: la tutela del professionista che effettua la SOS. Anche nel caso di procedimenti giudiziari, infatti, l’autorità giudiziaria deve adottare delle misure idonee a garantire l’anonimato del commercialista che ha effettuato la segnalazione.

In ogni caso, ed è questo un elemento di novità, il nominativo del professionista-segnalante non può essere inserito né nel fascicolo del Pubblico Ministero, né in quello del dibattimento, salvo un provvedimento motivato da parte dell’autorità, e comunque assicurando ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante.

Quindi, solo previo provvedimento motivato e, se indispensabile per l’accertamento dei reati per i quali si procede, l’autorità giudiziaria potrà rendere noto il nominativo del segnalante. Nondimeno, il nominativo non dovrà essere menzionato in caso di denuncia e neanche nel caso di sequestro di atti e documenti.

Come fare una segnalazione anonima

Uno degli strumenti attraverso i quali viene tutelato l’anonimato del professionista-segnalante è la trasmissione delle SOS in via esclusivamente telematica.

Quando il professionista, in sede di adeguata verifica della clientela, viene a conoscenza o sospetta o ha ragionevoli motivi di sospettare che il cliente compia o abbia compiuto operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o quando i fondi provengano da attività criminosa, deve, ancor prima di compiere l’operazione richiesta, effettuare la cosiddetta SOS.

Il sospetto non può essere generico, ma deve essere fondato su elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività professionale. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni la descrizione delle operazioni richieste dal cliente nonché i motivi del sospetto.

Le modalità attraverso le quali i commercialisti possono effettuare una segnalazione di operazione sospetta sono due:

  • tramite l’UIF
  • tramite gli Organismi di Autoregolamentazione.

Con riferimento all’inoltro tramite l’UIF, si rinvia a quanto già detto qui.

Riguardo invece alla segnalazione di operazione sospetta effettuata tramite il Consiglio Nazionale, occorre evidenziare il protocollo d’intesa stipulato tra UIF e CNDCEC sulle modalità tecniche di trasmissione telematica dei dati relativi alle SOS.

A partire dal 18 maggio 2017 il CNDCEC si è dotato del software AS-SOS, reperibile sulla home page del sito Commercialisti.it o tramite il portale Antiriciclaggiopro.it.

Il professionista dovrà:

  • accedere al portale
  • registrarsi
  • seguire la relativa procedura.

Si tratta di una procedura che intende tutelare l’anonimato del segnalante, ancora più che in passato. Una volta inserita la segnalazione, infatti, il software provvede a criptare i dati del professionista e della segnalazione. In questo modo il CNDEC potrà provvedere a caricare il file nella piattaforma dell’UIF priva del nominativo del segnalante.

L’UIF, a sua volta, invierà una ricevuta di accettazione o di rifiuto in formato pdf contenente il protocollo UIF e l’ID univoco della segnalazione. La ricevuta verrà poi inoltrata automaticamente ad una casella di posta elettronica predisposta dal CNDCEC, utilizzabile anche per eventuali richieste di integrazioni e/o seguiti. Si tratta di modalità che, è bene ricordare, devono essere conosciute da tutti i professionisti per poter adempiere all’obbligo di effettuare segnalazioni di operazioni sospette.

L’analisi delle SOS: il ruolo dell’UIF e della Guardia di Finanza

L’UIF, dopo aver ricevuto la segnalazione di operazione sospetta da parte del CNDEC, effettua una analisi economico-finanziaria per comprendere il contesto e l’origine della segnalazione. Al termine dell’analisi finanziaria, qualora venga accertata la sussistenza di un’operazione sospetta di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, può richiedere ulteriori integrazioni di informazioni.

Se l’UIF ritiene sussistenti ipotesi di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, inoltra la segnalazione per eventuali approfondimenti:

  • al Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di finanza
  • alla Direzione Investigativa Antimafia.

I poteri attribuiti alla Guardia di Finanza, nell’attività ispettiva antiriciclaggio e nell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, sono stati ampliati con il d.lgs. 90/2017. In particolare, la Guardia di Finanza ha il potere di:

  • effettuare ispezioni e controlli;
  • effettuare gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dall’UIF

Inoltre, ha la facoltà di accedere:

  • ai dati contenuti nell’anagrafe dei rapporti/operazioni istituita nell’anagrafe tributaria;
  • alle informazioni del titolare effettivo di persone giuridiche e trust contenuta nel Registro Centrale, istituito nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, infine, può effettuare indagini in materia di antiriciclaggio ricorrendo anche ai poteri già attribuiti ai fini fiscali, oltre che di quelli previsti ai fini valutari.

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