Come le informazioni antiriciclaggio vengono usate a fini fiscali

Uno degli elementi di novità, ma forse tra i più trascurati, introdotto dal d.lgs. 90/2017 è il principio disciplinato all’art. 9, comma 9, sui poteri di controllo attribuiti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia.

In particolare, la nuova disposizione implica, nell’ambito dei controlli antiriciclaggio, la possibilità di utilizzo a fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite durante l’accesso ispettivo della Guardia di Finanza presso gli Studi professionali. Qualora vengano riscontrate delle circostanze rilevanti sotto il profilo tributario, infatti, le informazioni antiriciclaggio diventano utili anche sotto il profilo fiscale.

Questo significa che l’attività di controllo da parte della Guardia di Finanza non si fermerà più alla mera verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio commercialisti, ma coinvolgerà direttamente anche la fase di accertamento tributario.

Vediamo, di seguito, l’importanza del dettato normativo e gli effetti sulle attività di uno Studio professionale.

Le raccomandazioni europee sull’utilizzabilità dei dati a fini fiscali

Il monitoraggio dei flussi finanziari costituisce uno dei più importanti strumenti sia a livello nazionale che internazionale, per la lotta al fenomeno del riciclaggio di denaro.

A ben vedere, quanto previsto dall’art. 9, comma 9, d.lgs. 231/2007, modificato dal d.lgs. 90/2017, è pienamente conforme a quanto dettato dagli Organismi e dagli standard internazionali. Si ricorda infatti che, sia le raccomandazioni del GAFI, sia la recepita direttiva (UE) 849/2015 affermano e impongono agli Stati membri dell’Unione Europea di evidenziare la contiguità tra gli aspetti di evasione fiscale ed il riciclaggio.

Alla luce di tali raccomandazioni, il legislatore italiano, osservando la frequente interferenza tra i fenomeni di evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, in un’ottica di economia procedimentale, ha consentito, attraverso la previsione dell’art. 9, comma 9, d.lgs. 231/2007, il collegamento diretto di elementi probatori da un ambito operativo all’altro.

Da tale contesto, dunque, discende la legittimazione dell’utilizzo dei dati acquisiti nell’ambito dei controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza anche in attività amministrative di natura fiscale. Le attività amministrative di natura fiscale, del resto, possono rivelarsi molto utili nell’accertamento di condotte delittuose produttive di proventi oggetto di possibile riciclaggio.

Merita di essere citato, inoltre, il recente intervento legislativo del Consiglio dei Ministri che ha disciplinato l’accesso da parte delle autorità fiscali delle informazioni e ai dati conservati in materia di antiriciclaggio. Ciò al fine di incrementare la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra gli Stati europei.

Alla luce di quanto richiesto a livello europeo per una maggiore cooperazione tra Stati, diventa quindi evidente l’importanza innovativa e l’impatto rilevante che la riforma ha ed avrà sulle attività quotidiane dei soggetti obbligati, anche e soprattutto per i professionisti.

Informazioni antiriciclaggio: cosa cambia rispetto al passato

Come osservato, l’art. 9, comma 9 d.lgs. 90/2017, incide in modo decisivo sulla prassi, in quanto modifica radicalmente la precedente disciplina.

Mentre il previgente art. 36, comma 6, d.lgs. 231/2007 prevedeva la possibilità di utilizzo fiscale esclusivamente per i soli dati oggetto di registrazione, ovvero annotati dai professionisti nei registri/archivi antiriciclaggio, oggi il legislatore, attraverso gli obblighi di conservazione, estende notevolmente il perimetro applicativo lasciando ampia discrezionalità al Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

Come osservato dalla Guarda di Finanza nella circolare n. 1/2018 e già in precedenza ribadito con la circolare n. 210577 del 7 luglio 2017, tali novità normative impatteranno sulla prassi ispettiva dei singoli Reparti. Ciò significa che, per acquisire i dati e le informazioni, la Guardia di Finanza può non impiegare quelle potestà proprie attribuitegli in materia tributaria (IVA, imposte indirette) ma, potrà utilizzare direttamente le informazioni acquisite nel corso:

  • delle ispezioni e dei controlli antiriciclaggio;
  • degli approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette.

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    Informazioni fiscali: che cosa significa per i professionisti

    Con riferimento alle ispezioni e ai controlli antiriciclaggio presso gli Studi professionali, occorre precisare che il trasferimento delle informazioni acquisite dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza in sede di controlli antiriciclaggio avverrà solo a seguito della conclusione di tutte quelle attività volte a verificare il corretto adempimento agli obblighi antiriciclaggio, prescritti dal d.lgs. 231/2007, così come modificato dal d.lgs. 90/2017.

    Con riferimento invece agli approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette, è necessario osservare come il trasferimento dei dati acquisiti dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza in sede antiriciclaggio dovrà essere realizzato:

    • nel rispetto del divieto di comunicazione da parte del professionista al cliente dell’avvenuta segnalazione di operazione sospetta;
    • al completamento delle procedure di approfondimento investigativo, da parte della Guardia di Finanza, riguardanti segnalazioni di operazioni sospette fatte pervenire all’UIF;
    • al divieto di inserimento negli atti della Guardia di Finanza dei dati identificativi del professionista che ha fatto la segnalazione.Da quanto sopra sembra emergere come la stessa Guardia di Finanza, nel rispetto della nuova disciplina, incentivi i propri Reparti ad aumentare i controlli antiriciclaggio.

    Come cambiano i controlli negli studi da parte della Guardia di Finanza

    Appare opportuno interrogarsi su quali siano i dati e le informazioni che, in caso di ispezione presso uno Studio Professionale, possano essere conosciuti ed acquisiti dalla Guardia di Finanza.

    A tal proposito, il concetto di “utilizzabilità immediata ai fini fiscali” dettato nell’art. 9, comma 9 d.lgs. 231/2007 sembra riferirsi:

    • ai dati identificativi del cliente e del titolare effettivo di un rapporto continuativo (ciò potrebbe far emergere casi, ad esempio di “interposizione fittizia”);
    • alle informazioni relative allo scopo e alla natura di un rapporto continuativo e/o prestazione professionale, acquisite nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela (tali dati potrebbero offrire la possibilità di svelare operazioni elusive);
    • alle operazioni di natura immobiliare/societaria, i quali non potrebbero trpovare giustificazione nei redditi ufficiali presenti in anagrafe Tributaria;
    • ai trasferimenti di natura finanziaria nei “Paradisi Fiscali” (operazioni sintomatiche di attività o della detenzione all’estero di beni, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale);
    • alle operazioni in contanti che possono far emergere operazioni “in nero”.

    Si pensi, ad esempio, ad un accesso del Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza presso uno Studio di un Commercialista. La verifica, mirata al controllo del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, potrebbe anche far emergere la difformità tra i dati denunciati dal professionista in sede di dichiarazioni fiscali e quelli verificati dagli accertatori sulla base della documentazione fiscale.

    Oppure, ad esempio, si pensi alle informazioni che il Professionista ha acquisito nel corso dell’adeguata verifica sullo scopo e la natura della prestazione richiesta dal cliente. Lo stesso potrebbe aver richiesto, con mandato professionale, al Commercialista di effettuare una consulenza per la ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. In sede di controllo della Guardia di finanza potrebbe emergere che l’operazione richiesta dal cliente al professionista fosse mirata al risparmio fiscale, con la possibilità che l’operazione venga qualificata come elusiva.

    Antiriciclaggio e fisco: l’importanza del controllo costante

    E’ dunque evidente l’utilità dei dati e delle informazioni raccolte dal professionista in sede di adeguata verifica ai fini fiscali. Tale utilità è possibile riscontrarla anche negli aggiornamenti, ovvero il monitoraggio periodico delle operazioni concluse e delle variazioni che hanno interessato il cliente e a cui il professionista è obbligato. Come è noto, i professionisti sono tenuti al controllo costante del cliente durante tutta la durata del rapporto e alla conservazione di tutte le informazioni acquisite.

    Ne discende pertanto che, se l’obiettivo sia a livello nazionale che a livello internazionale è garantire la piena tracciabilità delle tipologie di operazioni finalizzate a contrastare i tentativi di immissione nel sistema finanziario di fondi provenienti da attività criminali, ovvero destinate a finanziare il terrorismo, è opportuno che i professionisti e i propri Studi professionali si adeguino il prima possibile.

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