Obbligo di segnalazione di operazioni sospette: un caso pratico

L’obbligo delle segnalazioni di operazioni sospette costituisce il fulcro della disciplina antiriciclaggio. La SOS, ex art. 35 d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, è obbligatoria quando i professionisti sanno, sospettano, o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Approfondiamo e analizziamo un caso pratico.

 

Il sospetto si fonda su una compiuta valutazione da parte del professionista delle informazioni raccolte in sede di adeguata verifica della clientela, del grado di rischio del cliente, nonché di quei dati di cui viene a conoscenza in virtù dell’attività professionale prestata e su eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali eseguite.

L’“obbligo” di valutare il rischio di realizzazione da parte del cliente di operazioni “anomale”, non è solamente una valutazione lasciata alla libertà del professionista, ma presuppone la conoscenza da parte del segnalante degli indicatori di anomalia e degli schemi comportamentali adottati per la realizzazione di attività illecite. Come richiesto dalla normativa antiriciclaggio con il d.lgs.90/2017, lo Studio professionale deve istituire delle procedure interne, deve conoscere gli indici di anomalia e le modalità con le quali effettuare le SOS.

 

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Operazioni sospette e gli indici di anomalia

Le Sos devono contenere tutte le informazioni che consentano all’UIF di effettuare gli opportuni approfondimenti e valutare la effettiva natura “anomala” dell’operazione compiuta dal cliente.

L’anomalia dell’operazione può essere desunta dal professionista anche dai cosiddetti indicatori di anomalia. Questi ultimi consistono in una elencazione, elaborata dall’UIF a carattere esemplificativo, di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere “anomali” e potenzialmente collegati a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il chiaro intento del legislatore è ridurre i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive o a comportamenti discrezionali da parte dei soggetti obbligati. Nello stesso tempo, inoltre, vuole garantire il corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

Tuttò ciò è possibile soltanto se il Professionista nel proprio Studio ha istituito una procedura che gli consenta di dimostrare di conoscere gli indicatori di anomalia (per una corretta valutazione del rischio del cliente), e che gli consenta di provare la conoscenza delle modalità di segnalazione di operazioni sospette.

Per comprendere quali possono essere i comportamenti anomali che potrebbero dar luogo ad una segnalazione di operazione sospetta, é utile esaminare uno dei casi recentemente pubblicati dall’UIF.

Segnalazione operazioni sospette: un caso pratico

Le casistiche, pubblicate dall’UIF, riflettono nella loro complessità e significatività economica, le minacce e le condotte potenzialmente illecite che rischiano di inquinare il sistema economico. Le stesse traggono spunto, e non deve apparire strano, proprio dalle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

Il caso che esamineremo prende il via da una SOS effettuata da alcuni professionisti e riguarda un’ipotesi di riciclaggio dei proventi di frode fiscale perpetrata mediante operazioni riguardanti crediti IVA inesistenti.

Accadeva, infatti, che la società Alfa, a socio unico, effettuasse operazioni di disposizione di crediti IVA nei confronti dell’Erario in relazione al periodo d’imposta precedente. Nel dettaglio, la società Alfa in parte, cedeva, a titolo oneroso, i propri crediti Iva ad altra società ed in parte utilizzava gli stessi crediti Iva per la sottoscrizione di aumenti di capitale di altre tre società. I professionisti insospettiti dall’atteggiamento del cliente, il quale non forniva chiarimenti utili per stabilire la congruità dei crediti IVA, avanzavano il sospetto di un utilizzo fraudolento dei crediti ed effettuavano una segnalazione di operazione sospetta.

Dai primi approfondimenti dell’UIF emergeva che i crediti IVA oggetto delle segnalazioni apparivano sproporzionati rispetto ai volumi di attività della società, peraltro priva di dipendenti e con un fatturato modesto. Ciò induceva ad ipotizzare un utilizzo fraudolento di crediti di imposta fittizi.

Da quanto sopra si intuisce come il professionista, nell’esercizio della prestazione professionale, possa, in ragione del comportamento tenuto dal cliente, dubitare della correttezza e liceità dello stesso. Ciò è possibile solo se nel proprio Studio professionale, il soggetto obbligato abbia instaurato delle procedure chiare e definite che dimostrino da un lato, la conoscenza degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali e, dall’altro, le modalità di effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta.

Per completezza, si rileva che anche una banca effettuava una segnalazione di operazione sospetta. L’oggetto della segnalazione riguardava la richiesta del socio unico della società Alfa di predisporre un bonifico estero verso uno Stato Europeo. Contestualmente il socio unico do Alfa richiedeva all’istituto finanziario di eseguire una serie di bonifici a favore di parenti e congiunti, giustificati dalla necessità di corrispondere stipendi. La provvista per le sopraddette operazioni proveniva dall’accredito di un bonifico disposto a favore di una delle tre società e recante la causale crediti IVA, giustificato mediante esibizione di un contratto preliminare relativo alla cessione a titolo oneroso di un credito IVA di ingente ammontare tra le due società.

Anche tramite il contributo attivo degli intermediari finanziari, l’UIF é quindi riuscito ad accertare che era stato messo in atto un articolato sistema di frode fiscale e riciclaggio basato sulla creazione di crediti IVA inesistenti, destinati ad essere ceduti a titolo oneroso ovvero ad essere impiegati per ottenere indebiti rimborsi dall’Erario.

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    Uif segnalazioni operazioni sospette: in conclusione

    Il caso analizzato mostra come il professionista, nell’espletamento della propria prestazione professionale, può ben comprendere il comportamento anomalo e sospetto del cliente.

    Tuttavia, può farlo, soltanto se è in possesso:

    • di un buon livello di conoscenza della normativa antiriciclaggio;
    • di una formazione adeguata sull’applicazione pratica della normativa;
    • di adeguate procedure interne di Studio.

    L’efficacia della segnalazione di operazione sospetta si basa proprio sulle effettive competenze del Professionista nel riconoscerla e poi segnalarla all’ UIF., e nella dimostrazione di aver seguito un iter logico-procedurale.

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