Come cambia l’antiriciclaggio: l’adeguata verifica e l’approccio basato sul rischio

La consapevolezza da parte del legislatore europeo che il fenomeno del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo è sempre più diffuso, e che muta al mutare dei mezzi tecnologici a disposizione dei criminali, lo ha spinto verso soluzioni che permettessero al sistema europeo e dei singoli Stati un contrasto sempre più efficace e preventivo.

Tra gli strumenti introdotti con la IV direttiva, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 90/2017, spicca il cosiddetto “approccio basato sul rischio”. Già nei considerando (22-23) della Direttiva Ue si legge:

Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso…(). Di conseguenza, dovrebbe essere adottato un approccio olistico basato sul rischio. Tale approccio basato sul rischio non costituisce un’opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e per i soggetti obbligati: implica processi decisionali basati sull’evidenza fattuale, al fine di individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sull’Unione e su coloro che vi operano. Sostenere l’approccio basato sul rischio è una necessità per gli Stati membri e per l’Unione per individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui sono esposti”.

Anche nella relazione illustrativa al d.lgs. 90/2017, il legislatore italiano ha evidenziato l’importanza di un approccio basato sul rischio, ribadendo che tale approccio non è una scelta “metodologica” rimessa alla discrezionalità dei soggetti obbligati, bensì lo strumento per consentire l’adozione di procedure idonee a ridurre il rischio di riciclaggio.

Dunque, tra le principali novità introdotte nella normativa emergono:

  • la cosiddetta “Autovalutazione” del rischio di Studio;
  • il rafforzamento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela.

L’approccio basato sul rischio deve quindi accompagnare il professionista nella concreta gestione degli adempimenti antiriciclaggio.

Autovalutazione del rischio di studio

Nei giorni scorsi si è svolto il Forum Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, che ha dedicato ampio spazio alle novità introdotte in materia di antiriciclaggio.

L’incontro ha offerto molti spunti di riflessione sulle novità operative che interesseranno i Professionisti e gli Studi Professionali al momento della pubblicazione delle regole tecniche da parte del CNDCEC.

In questa sede è emerso che gli Studi dovranno dotarsi di una procedura documentata, nella quale sia contenuta la formalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio. Un documento, insomma, in cui tener conto delle dimensioni, delle procedure e del tipo di attività svolta dallo Studio.

In tema di antiriciclaggio, gli Studi Professionali, a differenza del passato, devono preoccuparsi di:

  • autovalutare il rischio cui sono esposti
  • adottare delle procedure, documentabili, che permettano di ricostruire e dimostrare le scelte operate

Si tratta della cosiddetta autovalutazione del rischio di studio, concetto già noto nel mondo degli intermediari finanziari, ma una novità per il mondo dei professionisti.

Un’autoanalisi che ciascuno Studio dovrà compiere, stimando la possibilità di essere coinvolto in operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e la capacità poi di adempiere alla normativa.

L’autovalutazione del rischio, però, non va confusa con l’adempimento che lo Studio effettua per il cliente.

Il professionista viene chiamato a identificare i rischi potenziali e attuali, tenendo conto di una serie di criteri connessi alla valutazione del rischio cliente. Da qui ne consegue un ulteriore ragionamento: tanto maggiore è il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui lo Studio professionale è esposto, tanto più deve adottare dei presidi ed una organizzazione interna che consentano di abbassare questo rischio. Un sistema di autovalutazione  in continua evoluzione, che si autoalimenta e che dovrà essere aggiornato periodicamente.

E’ bene evidenziare che l’intero processo deve essere sempre verificabile, consentendo il riscontro della veridicità dei dati, ed essere ripetibile nel tempo. Ogni analisi effettuata dal professionista deve essere sempre accompagnata da una motivazione e da riscontri oggettivi. Lo studio professionale é dunque chiamato a tenere sotto controllo il proprio rischio di riciclaggio, seguendo un approccio dinamico, procedurale e “olistico”.

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Quando scatta l’obbligo di adeguata verifica?

Per poter determinare il rischio di Studio, il professionista deve adottare presidi di adeguata verifica proporzionati all’entità dei rischi che gli consentano di dimostrare alle autorità competenti che le procedure adottate siano adeguate al rischio rilevato.

Il professionista, pertanto, deve effettuare un “approfondimento”. Non è più sufficiente che il professionista identifichi il cliente, il titolare effettivo e si limiti a conoscere lo scopo e la natura della prestazione (sia essa continuativa o occasionale), ma occorre che lo stesso effettui un passaggio ulteriore che gli permetta di dimostrare di aver verificato la veridicità delle informazioni di cui dispone.

Si assiste quindi ad un rafforzamento dell’obbligo di adeguata verifica, rendendo necessaria una procedura di “risk intelligence”, da un lato volta a documentare le informazioni in possesso del professionista, dall’ altro di dimostrare di aver adottato adeguati presidi e controlli per mitigare il rischio di riciclaggio.

Leggi anche →Adeguata Verifica Clientela: ecco quando è obbligatoria e come è possibile farla

Come associare un certo livello di rischio al cliente

Oltre a quanto detto sopra, la procedura di “risk intelligence” non può prescindere dall’associare un determinato livello di rischio al cliente.

Dalla valutazione e dal monitoraggio del rischio clienti si determinerà poi l’autovalutazione del rischio di Studio. Per valutare tale livello di rischio, il Professionista dovrà dotarsi di strumenti adeguati a reperire le informazioni richieste dai criteri generali riferiti a:

  • cliente
  • operazione
  • rapporto continuativo
  • prestazione professionale

Nel proporzionare le misure di adeguata verifica del cliente, gli Studi devono infatti verificare e tener conto dei seguenti criteri:

  1. Identità e natura giuridica
  2. l’attività prevalente svolta
  3. il comportamento tenuto al momento dell’operazione
  4. l’area geografica di residenza o sede del cliente

Con riferimento all’operazione o alla prestazione professionale, i criteri generali per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono:

  1. la tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
  2. la modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
  3. l’ammontare dell’operazione;
  4. la frequenza ed il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
  5. la ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all’attività svolta dal cliente e all’entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
  6. l’area geografica di destinazione del prodotto e dell’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Dal risultato di tale valutazione, rischio cliente e prestazione, il professionista adotta un’adeguata verifica diversa a seconda dei casi.

Ad esempio:

  • in caso di rischio basso, si potrà effettuare un’adeguata verifica ordinaria e un controllo costante più diradato nel tempo.
  • In caso di rischio medio e/o alto, invece, il controllo deve essere costante e prevedere l’applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata.

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    Tieni sotto controllo il tuo rischio di Studio

    In conclusione, occorre ribadire che per poter correttamente adempiere all’obbligo di adeguata verifica e per garantire conformità allo Studio, il professionista non deve solo limitarsi alla valutazione del rischio, ma deve farlo adottando delle procedure oggettive e coerenti, che siano ripetili nel tempo e dimostrabili. Deve, cioè, dotarsi di un sistema di “risk intelligence” certo e procedurale.

    Ne consegue che l’adeguata verifica della clientela non può più essere intesa come un mero adempimento, ma si tratta di è un’operazione che si basa su un nuovo e diverso approccio, molto più esteso, al contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. La più grande responsabilità del Professionista, oggi, è tenere sotto controllo il proprio rischio di Studio.

    *Aggiornamento: il 23 gennaio 2019 il CNDCEC ha pubblicato ufficialmente le Regole Tecniche che approfondiscono la gestione del rischio negli Studi.*

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