231/01 Evoluzione del reato di corruzione – Dal pubblico al privato

Fin dal principio il reato di corruzione è stato un cardine del Decreto Legislativo 231 del 2001 al punto di poter affermare che la responsabilità amministrativa degli enti sia stata introdotta nell’ordinamento giuridico Italiano proprio per far fronte al reato di Corruzione; il decreto, come sappiamo, si è arricchito nel corso degli anni con numerose e differenti fattispecie di reato presupposto.
La prima emanazione del Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001 al Capo I – Sezione III – art. 24 e 25 richiamava tra gli articoli del codice penale per i quali era prevista la responsabilità amministrativa degli enti le seguenti classi di reato: “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” e “Concussione e corruzione”. In prima battuta gli articoli del Codice Penale per i quali è stata prevista la suddetta responsabilità amministrativa riguardano reati esclusivamente commessi nei confronti (o che vedono il coinvolgimento) di pubbliche amministrazioni o incaricati di pubblico servizio, e per più di dieci anni è stato così.

Come ben sappiamo e come i fatti di cronaca ci informano frequentemente, la corruzione di pubbliche amministrazioni o incaricati di pubblico servizio non è l’unica tipologia di corruzione che crea problemi nel nostro paese; pertanto il legislatore, ben consapevole della piaga, nel novembre 2012 ha introdotto tra i reati presupposto del Decreto Legislativo 231 del 2001 la “Corruzione tra privati”, ampliando a 360 gradi la rosa dei soggetti o controparti che, al ricevimento di denaro o altra utilità, possono procurare un vantaggio per l’ente.
Come sappiamo, il principio cardine del Decreto presuppone che la responsabilità amministrativa dell’ente si ravvisi nel momento in cui l’ente stesso tragga un vantaggio dalla commissione del reato da parte di un suo soggetto apicale o sottoposto; pertanto l’atto del corrompere, ovvero la dazione di denaro o altra utilità ad una controparte pubblica o privata, deve avere come “introito” un qualsivoglia vantaggio per l’ente.
Sebbene nel pensare comune quando si parla di corruzione la prima cosa a cui si pensa è il pagamento in denaro a una controparte per l’ottenimento di uno o più “favori”, le modalità per corrompere sono molteplici, come sono molteplici i “favori” che si possono ottenere.

Nell’ambito della realizzazione di un Modello Organizzativo 231 che possa tutelare l’ente/azienda dalla responsabilità amministrativa e quindi, possa impedire o rendere molto difficile la commissione dei reati presupposto da parte di soggetti apicali o sottoposti, vengono analizzate tutte le attività aziendali e individuate quelle nel cui svolgimento delle quali può essere associato il rischio di commissione di uno o più reati.
Con particolare riferimento al reato di corruzione (di pubblica amministrazione, incaricato di pubblico servizio o soggetto privato) è necessario fare una distinzione tra le attività a rischio diretto e le attività strumentali alla commissione del reato. L’atto del corrompere avviene mediante la “promessa o dazione di denaro o altra utilità”; un esempio che aiuta la comprensione del concetto di “attività strumentale” richiede la risposta alla seguente domanda: “nel caso in cui un soggetto voglia corrompere la controparte mediante la dazione di denaro, come si procura la somma necessaria”?

La tipica “attività strumentale” è la creazione di fondi neri o disponibilità da utilizzare a scopi corruttivi, mediante l’autorizzazione di fatture per prestazioni di servizi o consulenze inesistenti o con ammontare diverso da quello dovuto; altro esempio di attività strumentale è la selezione di un fornitore vicino ad un funzionario pubblico o ad un soggetto privato al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società; e molte altre ve ne sono ancora.
Altresì il “vantaggio” per l’ente non è necessariamente un vantaggio di tipo economico; numerosi sono gli esempi che si possono fare: tra i più comuni c’è la corruzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per l’ottenimento di autorizzazioni o certificazioni oppure per aggiudicarsi gare pubbliche; la corruzione di soggetti privati di altre aziende può realizzarsi per l’ottenimento di informazioni su prodotti della concorrenza che portano un vantaggio economico e commerciale all’ente corruttore; e così via.

Nell’ultimo periodo particolare attenzione è stata posta dal governo italiano e dalla comunità europea sul reato di corruzione; il Legislatore ha correttamente da tempo pensato alla problematica introducendo nel Decreto Legislativo 231/2001 il reato e ampliando nel tempo i soggetti coinvolti. Purtroppo, ciò risolve il problema solo in parte, rendendo più difficile la commissione del reato mediante apposite attività di controllo; tali controlli non escludono, però, totalmente la commissione del reato in quanto anche dal punto di vista “231” è necessaria la volontà dei soggetti eventualmente coinvolti nell’operare con diligenza e onestà.

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