Alcool, droghe e Sicurezza sul Lavoro.

L’assunzione di alcool e droghe può causare gravi rischi e gravi danni per la salute e la sicurezza di chi lavora e dei terzi che possono essere coinvolti.

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce che le visite mediche, relative all’assunzione di alcool e droghe devono essere:

– preventive

– periodiche

– in occasione di cambio mansione

– dopo assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute

Tali accertamenti possono essere effettuati nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme vigenti e solo per le mansioni indicate.

FONTE: Dlgs. 81/2008

ALCOL:

Lavorazioni per le quali è previsto il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche

1. Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

  1. Impiego di gas tossici

  2. conduzione di generatori di vapore;

  3. attività di fochino;

  4. fabbricazione e uso di fuochi artificiali;

  5. vendita di fitosanitari;

  6. direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;

  7. manutenzione degli ascensori;

2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglian-za dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti;

3. sovrintendenza ai lavori previsti entro tubazioni, canalizzazioni, reci-pienti e simili;

4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medi-co specialista in anestesia e rianima-zione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medi-co comunque preposto ad attività diagnostico – terapeutica di tipo inva-sivo; infermiere; ostetrica; caposala e ferrista;

5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6. attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7. mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

  1. addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il posses-so della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

  2. personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;

  3. personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di came-ra e di mensa;

  4. personale navigante delle acque interne;

  5. personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

  6. conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

  7. personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, non-ché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

  8. responsabili dei fari;

  9. piloti d’aeromobile;

  10. controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

  11. personale certificato dal Registro aeronautico italiano;

  12. collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

  13. addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

  14. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;

9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10. lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiamma-bili, settore idrocarburi;

14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica:

Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

FONTE: ACCORDO STATO REGIONI 16/03/2006

DROGHE:

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);

b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);

c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto

a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;

e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri , nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano;

l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica:

In caso di positività degli accertamenti di primo livello, si procederà come di seguito:

a. il lavoratore viene giudicato “temporaneamente inidoneo alla mansione”,

b. viene data formale comunicazione al lavoratore e contestualmente al datore di lavoro che provvederà, nel rispetto della dignità e della privacy della persona, a sospendere temporaneamente, in via cautelativa, il lavoratore dallo svolgimento della mansione a rischio.

c. Viene comunicata al lavoratore la possibilità di una revisione del risultato in base al quale è stato espresso il giudizio di non idoneità, che dovrà essere richiesta entro i 10 giorni dalla comunicazione dell’esito di cui sopra.

d. Il lavoratore viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l’effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello. L’invio è previsto in tutti i casi in cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario (di cui all’art. 5, comma 3 dell’Intesa C.U. 30 ottobre 2007).

Qualora gli accertamenti di secondo livello dimostrino la presenza di tossicodipendenza, al fine di poter attivare precocemente un percorso di riabilitazione e/o un’idonea terapia, dovrà essere garantita la possibilità al lavoratore di accedere a tale trattamento con la conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 124 del D.P.R. n. 309, 3 ottobre 1990 e successive modificazioni. Anche la presenza di stato di tossicodipendenza andrà comunicato per iscritto al medico competente. 

FONTI:

Provvedimento – Conferenza Unificata Seduta del 30 ottobre 2007

Schema di intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza. Link >>

Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi – applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007

(G.U. n. 266 del 15 novembre 2007)

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