Antiriciclaggio – La dichiarazione sul Titolare Effettivo

*Articolo aggiornato il 29 marzo 2019*

Uno dei principali obblighi che attualmente gravano in capo ai professionisti in materia di antiriciclaggio è quello che impone l’individuazione e l’identificazione del titolare effettivo.
Questa particolare figura è stata introdotta dal D.Lgs. 231/2007, che ne ha previsto l’obbligo a partire dal 29/12/2007. L’importanza dell’identificazione e della verifica dell’identità del titolare effettivo è stata confermata ed innovata dal d.lgs. 90/2017, entrato in vigore il 04 luglio 2017, che ha modificato ed integrato il d.lgs.231/2007.

Che cos’è il titolare effettivo antiriciclaggio?

La non semplice definizione di titolare effettivo antiriciclaggio fornita dalla normativa ha fatto sì che sulla sua figura si sia sviluppata una nutrita letteratura di settore, sia per quanto riguarda chiarimenti istituzionali, sia relativamente a pareri autorevoli e provvedimenti di legge.

Per la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, per conto della quale è eseguita un’operazione, il beneficiario ultimo della prestazione professionale. Nel caso di entità giuridica è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, hanno la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Il cliente, invece, è il soggetto al quale il professionista rende una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico.

La figura del titolare effettivo antiriciclaggio, pertanto, può non coincidere con la figura del legale rappresentante o del titolare dell’azienda; allo stesso modo è possibile che il cliente a cui viene resa la prestazione professionale non sia anche il titolare effettivo.

L’art 20 del novellato d.lgs.231/2007 chiarisce che, la titolarità effettiva in caso di società di capitali è:

  • la proprietà diretta di una partecipazione + del 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  • la proprietà indiretta di una percentuale di partecipazioni + del 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Occorre osservare che secondo il dettato normativo non è possibile non individuare chi sia il titolare effettivo antiriciclaggio, altrimenti il professionista si deve astenere dalla prestazione professionale.
Alla luce di ciò, nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

  • del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Qualora l’applicazione dei criteri sopraindicati non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Va precisato inoltre che nell’ipotesi in in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

  • i fondatori, ove in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Un soggetto, pertanto, può essere titolare effettivo anche senza detenere la partecipazione del 25%+1 al capitale della società: la ratio della norma è proprio quella di individuare l’effettivo titolare in una società nonostante questa non sia un’informazione pubblicamente conoscibile consultando la visura camerale e le quote di partecipazione della società stessa (es. prestanomi).

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    La dichiarazione sul titolare effettivo

    Uno dei principali obblighi del cliente (o del legale rappresentante, in caso di società) è quello di fornire, prima dell’instaurazione del rapporto o contestualmente al conferimento dell’incarico, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza, ai fini dell’identificazione del titolare effettivo: si tratta di uno dei pilastri fondamentali dell’adeguata verifica della clientela.

    Il professionista può procedere alla identificazione e alla verifica del titolare effettivo antiriciclaggio attraverso l’adozione di misure proporzionate al rischio, – ivi comprese, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e di controllo del cliente.

    Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo, il professionista, in caso di dubbi, incertezze o incongruenze, per riscontrare la veridicità dei dati e delle informazioni, può:

    • consultare il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.
    • consultare altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonchè quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell’ambito del sistema previsto dall’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014.

    Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell’identità del titolare effettivo impone, al professionista, l’adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

    Una ulteriore precisazione è che il titolare effettivo deve essere tassativamente una persona fisica; in caso di partecipazione di controllo in mano ad una persona giuridica, occorre risalire lungo la catena del controllo fino alla persona fisica che in ultima istanza possiede o esercita il controllo diretto o indiretto.

    Il titolare effettivo antiriciclaggio è sempre obbligatorio?

    Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo antiriciclaggio il cliente o il legale rappresentante deve fornire per iscritto e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità – anche penale – una dichiarazione con la quale individua il titolare effettivo. È bene che la dichiarazione del cliente sul titolare effettivo venga sempre prodotta:

    • sia nel caso di società/ente, anche nei casi in cui il legale rappresentante debba indicare di essere di essere lui stesso il titolare effettivo;
    • sia nei casi di ditta individuale/professionista/persona fisica. Nel caso in cui la prestazione professionale venga richiesta da una persona fisica, di norma, il titolare effettivo è la persona fisica medesima, ma potrebbe esistere il caso limite in cui il titolare effettivo della ditta individuale sia un soggetto diverso dal titolare della ditta.

    I possibili esiti della dichiarazione possono portare il cliente/legale rappresentante della società a dichiarare:

    • di essere l’unico titolare effettivo dell’azienda;
    • di essere titolare effettivo dell’azienda unitamente ad uno o a più altri soggetti;
    • di non essere titolare effettivo dell’azienda, ma indica chi è o chi sono i titolari effettivi della stess.

    Appare dunque evidente che il titolare effettivo antiriciclaggio deve essere sempre identificato e che l’identità venga verificata dal professionista.

    Nel caso in cui il professionista sia nelle condizioni di non poter identificare il titolare effettivo dell’operazione, ho obbligo di astensione: se il professionista non riesce ad individuare il titolare effettivo, non sarà in grado di operare un’adeguata verifica sul cliente e, pertanto, sarà obbligato ad astenersi dall’instaurare il rapporto professionale oppure a terminare la prestazione se questa è già in essere. Dovrà inoltre valutare se effettuare una Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS).

     

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