Antiriciclaggio per Mercanti d’Arte e Antiquari: normativa, obblighi e procedure

Con l’introduzione della IV e V Direttiva UE antiriciclaggio Mercanti d’Arte e Antiquari rientrano a pieno titolo tra gli operatori non finanziari destinatari della normativa. Il legislatore italiano, con il D.lgs 90/2017 e il D.lgs 125/2019 a recepimento delle Direttive europee, chiede alla categoria di applicare una serie di procedure per contrastare il riciclaggio di denaro attuato attraverso la compravendita di opere d’arte e oggetti antichi.

Dipinti, sculture e beni di vario tipo possono infatti essere utilizzati per ripulire capitali di provenienza illecita o per finanziare attività terroristiche. Mercanti d’arte e antiquari devono prestare particolare attenzione a questo fenomeno, che avviene con sempre maggior frequenza e spesso a loro insaputa.

Se la criminalità organizzata investe in opere note e di alto valore, come testimoniano i sequestri operati delle Forze dell’Ordine, esiste tuttavia un ampio ricorso all’arte e all’antiquariato come strumento per evadere il fisco o per reimmettere nell’economia legale capitali molto più ridotti.

Essere al corrente di questi illeciti, e contrastarli attraverso gli adempimenti previsti, mette al riparo la galleria da eventuali sanzioni e danni reputazionali in caso di ispezioni da parte della Guardia di Finanza.

IL RICICLAGGIO DI DENARO ATTRAVERSO OGGETTI D’ARTE E ANTICHITÀ

Le Autorità hanno individuato il mercato dell’arte e dell’antichità come uno dei contesti favorevoli al riciclaggio del denaro o all’investimento di capitali provenienti da attività illecite. Tra le diverse possibili, queste vengono ritenute le più frequenti:

  • occultare capitali di provenienza illecita trasferendoli in beni-rifugio non soggetti a svalutazione col passare del tempo;
  • utilizzare opere d’arte e oggetti antichi come mezzo di pagamento non tracciato;
  • convogliare le proprie economiche su un bene di valore in modo da occultare la propria capacità contributiva.

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER MERCANTI D’ARTE E ANTIQUARI

Nel D. lgs 90/2017, che attua la IV Direttiva UE 2015/849, vengono indicati tra i soggetti obbligati una serie di operatori non finanziari. Tra questi, quelli che esercitano il commercio di cose antiche, case d’asta e gallerie d’arte.

Con l’introduzione delle V Direttiva UE 843/2018, e il recepimento italiano con il D.lgs 125/2019 (a modifica del D.Lgs 231/2007), è stata ampliata e precisata più nel dettaglio la platea dei destinatari degli obblighi normativi. Sono stati inseriti tutti coloro che “esercitano attività di commercio di cose antiche e di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta”.

In particolare, la compravendita e l’intermediazione di beni di importanza archeologica, storica, artistica, culturale e religiosa è soggetta agli obblighi antiriciclaggio quando il valore dell’operazione, anche se frazionata o frutto di operazioni collegate, é pari o superiore a 10.000 euro.

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    GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER MERCANTI D’ARTE E ANTIQUARI

    La categoria è chiamata ad applicare la normativa adottando il cosiddetto approccio basato sul rischio, che prevede procedure oggettive di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Antiquari e Mercanti d’arte sono quindi chiamati a collaborare con le autorità, vigilando per quanto possibile sulla correttezza delle operazioni che rientrano nella soglia indicata dalla legge.

    Tutto questo si traduce nell’adozione di procedure di controllo oggettive, adeguate e documentate, da applicare su tutte quelle transazioni di compravendita di valore superiore a 10.000 euro, indipendentemente dalla tipologia di cliente che le richiede.

    A questo proposito, i principali obblighi antiriciclaggio sono:

    • adeguata verifica della clientela
    • adozione di procedure antiriciclaggio proporzionate al rischio
    • formazione del personale
    • conservazione dei documenti (fascicolo del cliente)

    ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

    L’adeguata verifica della clientela è uno dei fulcri su cui ruota la normativa antiriciclaggio. Come già detto, questa verifica va fatta solo per le operazioni soggette alla normativa, dunque di importo pari o superiore a 10.000 euro.

    La valutazione della clientela segue un approccio denominato Know Your Customer (KYC), volto a:

    • identificare il cliente e verificare la sua identità;
    • identificare il titolare effettivo e verificare la sua identità;
    • acquisire e valutare informazioni su scopo e natura dell’operazione professionale richiesta dal cliente;
    • valutare in modo oggettivo il rischio del cliente e dell’operazione richiesta.

    L’obbligo di adeguata verifica, applicato raccogliendo la documentazione che attesta l’identità del cliente e sottoponendo un apposito questionario di profilazione, porta alla valutazione oggettiva del rischio. A questo punto, occorre valutare se sussistono ragionevoli e motivati sospetti di essere in presenza di possibili operazioni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

    Sulla base di questi sospetti oggettivi, il mercante d’arte o l’antiquario dovrà scegliere se inviare o meno una Segnalazione di Operazione Sospetta alla Banca d’Italia attraverso l’UIF.

    A supporto di questa decisione, l’UIF ha fornito degli indicatori di anomalia che hanno il compito di ridurre i margini di incertezza e definire particolari comportamenti anomali a cui prestare attenzione.

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      PROCEDURE E FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

      Chi opera nel mercato dell’arte e degli oggetti antichi deve adottare procedure oggettive e codificate che gli consentano di poter gestire al meglio le richieste della normativa e di implementare un sistema antiriciclaggio che risponda in modo efficace al rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Le procedure operative devono essere proporzionate alla propria dimensione ed alla propria tipologia di attività e rischi a cui si è esposti, comprendendo la gestione pratica dei vari adempimenti.

      A questo obbligo, si aggiunge poi quello della formazione costante e aggiornata di tutto il personale coinvolto nelle possibili operazioni di compravendita. La conoscenza della normativa e degli adempimenti obbligatori, infatti, è da considerare come un presidio fondamentale per dare solidità e concretezza al sistema antiriciclaggio della galleria.

      CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI: IL FASCICOLO DEL CLIENTE

      La conservazione dei documenti può essere cartacea, informatica oppure mista. A prescindere dai sistemi adottati, deve però garantire il rispetto di tutti i criteri previsti della normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali (quali ad esempio integrità, tempestività di acquisizione, trasparenza, accessibilità, riservatezza).

      Il fascicolo del cliente, come previsto dalla normativa, costituisce la modalità di conservazione delle informazioni del cliente e della prestazione raccolte durante l’adeguata verifica. Ogni fascicolo va conservato per un periodo di almeno 10 anni.

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