Parte 1: Perché scatta l’indagine >
Nell’ambito dei controlli ai professionisti da parte della Guardia di Finanza, l’accesso ai loro studi è così disciplinato:
L’ACCESSO:
La Circolare della GdF in merito precisa che le operazioni di accesso devono avvenire nel rispetto della normativa fiscale sugli accessi nelle sedi dei contribuenti ai fini Iva, ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, evidenziando che, nel caso di locali destinati all’esercizio professionale, ai fini della validità stessa delle operazioni di verifica, l’accesso presso lo studio può essere eseguito dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (ovvero dai militari del reparto territoriale, debitamente delegati) alla presenza del professionista titolare dello studio ovvero di un suo delegato.
Qualora ciò non sia possibile, i militari dovranno in ogni caso contattare il titolare chiedendo allo stesso di rilasciare formale delega, anche tramite fax o posta elettronica, a un suo collaboratore che lo sostituirà durante le operazioni di verifica e fino al ritorno in sede.
In caso di locali utilizzati sia come abitazione che per uso professionale, l’accesso può avvenire previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dietro ordine, riportato nel foglio di servizio, del Comandante del Reparto.
OGGETTO DELL’ANALISI:
E’ la conoscenza della struttura organizzativa del professionista, con attenzione all’esistenza di altri uffici o sedi operative, che inizialmente si articola in queste attività:
- l’individuazione di ruoli, compiti e responsabilità eventualmente affidate con delega dal professionista all’interno della struttura, a fini antiriciclaggio;
- l’identificazione del personale formalmente incaricato dal professionista all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione e di conservazione;
- l’esistenza di eventuale manualistica interna, nonché l’adozione da parte professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato.
STRUMENTI:
Nel merito, l’attività svolta potrà riguardare:
- la ricerca ed acquisizione di registri, documenti e scritture contabili attinenti alle operazioni oggetto di controllo, compreso quelli la cui tenuta è prevista a fini antiriciclaggio;
- l’ispezione documentale, per appurare l’esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio.
Al fine invece di selezionare un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali da esaminare nel corso della verifica, i verificatori potrebbero inoltre richiedere:
- l’elenco anagrafico dei clienti e la data di conferimento dell’incarico professionale;
- la metodologia con la quale si è eseguita la fase di adeguata verifica;
- un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di importi;
- i fascicoli dei clienti.
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