dal Sole 24 ore del 10/10/2014
Il trasferimento di somme successivamente destinate ad uso personale costituirà autoriciclaggio. È questo uno degli effetti degli emendamenti approvati ieri che potrebbero comportare quasi in modo automatico che chi commette un reato tributario risponderà anche di autoriciclaggio.
Il nuovo art. 648 ter 1 del Codice penale sanziona in modo particolarmente grave chiunque abbia commesso un delitto non colposo provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività finanziarie così da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro o delle altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato.
In presenza di reati tributari la possibilità di commettere il nuovo delitto è particolarmente elevata, tanto che in molte ipotesi, con la semplice condotta illecita integrante il reato tributario, si potrebbe consumare anche l’autoriciclaggio.
L’adesione al rientro impedirà la contestazione dell’autoriciclaggio anche in caso di frode fiscale. La nuova norma introdotta cerca di favorire il più possibile il rientro dei capitali e lascia quasi impunita persino la falsa fatturazione. Rimane però il problema della doppia pesante sanzione penale, quella del delitto fiscale e dell’autoriciclaggio, per chi commette un reato tributario.