L’assunzione di alcool e droghe può causare gravi rischi e gravi danni per la salute e la sicurezza di chi lavora e dei terzi che possono essere coinvolti.
Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce che le visite mediche, relative all’assunzione di alcool e droghe devono essere:
– preventive
– periodiche
– in occasione di cambio mansione
– dopo assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute
Tali accertamenti possono essere effettuati nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme vigenti e solo per le mansioni indicate.
FONTE: Dlgs. 81/2008
ALCOL:
Lavorazioni per le quali è previsto il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche
1. Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
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Impiego di gas tossici
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conduzione di generatori di vapore;
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attività di fochino;
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fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
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vendita di fitosanitari;
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direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;
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manutenzione degli ascensori;
2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglian-za dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti;
3. sovrintendenza ai lavori previsti entro tubazioni, canalizzazioni, reci-pienti e simili;
4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medi-co specialista in anestesia e rianima-zione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medi-co comunque preposto ad attività diagnostico – terapeutica di tipo inva-sivo; infermiere; ostetrica; caposala e ferrista;
5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6. attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7. mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
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addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il posses-so della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
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personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;
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personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di came-ra e di mensa;
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personale navigante delle acque interne;
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personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
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conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
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personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, non-ché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
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responsabili dei fari;
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piloti d’aeromobile;
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controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
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personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
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collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
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addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
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addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10. lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiamma-bili, settore idrocarburi;
14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica:
Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
FONTE: ACCORDO STATO REGIONI 16/03/2006
DROGHE:
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri , nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica:
In caso di positività degli accertamenti di primo livello, si procederà come di seguito:
a. il lavoratore viene giudicato “temporaneamente inidoneo alla mansione”,
b. viene data formale comunicazione al lavoratore e contestualmente al datore di lavoro che provvederà, nel rispetto della dignità e della privacy della persona, a sospendere temporaneamente, in via cautelativa, il lavoratore dallo svolgimento della mansione a rischio.
c. Viene comunicata al lavoratore la possibilità di una revisione del risultato in base al quale è stato espresso il giudizio di non idoneità, che dovrà essere richiesta entro i 10 giorni dalla comunicazione dell’esito di cui sopra.
d. Il lavoratore viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l’effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello. L’invio è previsto in tutti i casi in cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario (di cui all’art. 5, comma 3 dell’Intesa C.U. 30 ottobre 2007).
Qualora gli accertamenti di secondo livello dimostrino la presenza di tossicodipendenza, al fine di poter attivare precocemente un percorso di riabilitazione e/o un’idonea terapia, dovrà essere garantita la possibilità al lavoratore di accedere a tale trattamento con la conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 124 del D.P.R. n. 309, 3 ottobre 1990 e successive modificazioni. Anche la presenza di stato di tossicodipendenza andrà comunicato per iscritto al medico competente.
FONTI:
Provvedimento – Conferenza Unificata Seduta del 30 ottobre 2007
Schema di intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza. Link >>
Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi – applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007