La normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, almeno nella sua versione rinnovata, risale al 2008.
Capita spesso però che all’atto dell’apertura di una nuova società, gli obblighi in tal senso non sono sempre chiari.
Ci siamo quindi messi nei panni di un imprenditore od artigiano per analizzare i passaggi fondamentali che deve compiere per aprire la sua nuova attività rispettando le norme in fatto di sicurezza sul lavoro.
Sicurezza sul lavoro: adempimenti iniziali
In Italia, l’apertura di una nuova azienda, prevede un certo numero di procedure burocratiche che variano in base alle caratteristiche possedute dalla nascitura attività.
Non volendoci sostituire alla fondamentale figura del commercialista, riassumiamo i principali passi da compiere:
- comunicazione di inizio attività (tramite SCIA), presentata al Comune in cui avrà sede l’attività;
- attribuzione partita IVA, effettuata attraverso una richiesta all’Agenzia delle Entrate della circoscrizione in cui si trova il proprio domicilio fiscale;
- iscrizione all’INAIL: gli artigiani sono tenuti ad assicurare se stessi e gli eventuali dipendenti contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa presentando all’INAIL la denuncia nello stesso giorno dell’inizio attività
- iscrizione all’Albo Artigiani: è costitutiva dell’impresa artigiana;
- iscrizione all’INPS: l’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane dell’impresa individuale o della società, deliberata da parte della Commissione Provinciale per l’Artigianato, comporta l’iscrizione automatica nell’INPS e il versamento dei contributi previdenziali.
Consulenza sicurezza sul lavoro: approfondiamo gli adempimenti in materia
La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è rivolta alla tutela dei lavoratori.
Il lavoratore è quella figura che presta la sua opera, intellettuale o manuale, presso l’azienda, a qualsiasi titolo (gratuito od oneroso) e con qualsiasi inquadramento (dipendente, collaboratore, socio, ecc.)
Sulla base di quanto premesso, tutte le attività aventi almeno un lavoratore sono tenute agli adempimenti minimi previsti dal D.Lgs. 81/08 e successivo Decreto Correttivo 106/09, di seguito dettagliati:
- Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (per le nuove attività entro 90 giorni dall’apertura)
- In alternativa al punto 1 è possibile effettuare la autocertificazione di avvenuta presa visione dei rischi presenti in azienda (da effettuarsi immediatamente all’apertura dell’attività) secondo i parametri di Legge (prevista fino a 10 lavoratori, come dal art. 29 comma 5 del Dlgs 81/2008)
- Nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (R.S.P.P.) che può essere lo stesso Datore di Lavoro, con conseguente obbligo di seguire un corso di formazione di 16/32/48 ore oppure un RSPP interno non Datore di lavoro. La nomina del RSPP può essere effettuata anche nei confronti di un soggetto esterno (vedi Dlgs 81/2008 ed Accordo Stato Regione del 21/11/2011)
- Nominare uno o più addetti al primo soccorso e gestione emergenze e uno o più addetti antincendio ed evacuazione per ogni ambiente di lavoro dell’Attività. Tali addetti dovranno conseguire attestati dopo aver seguito gli appositi corsi. Nel caso di Aziende con meno di 5 dipendenti il Datore di Lavoro che non ha assunto l’incarico di R.S.P.P. può essere l’addetto antincendio e l’addetto al primo soccorso, seguendo gli appositi corsi
- I lavoratori dovranno eleggere il proprio Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza con verbale di assemblea e conseguente verbale di elezione o, in caso di mancata elezione, redigere apposito verbale.
Nel caso non vi sia stata l’elezione del RLS. l’Azienda avrà assegnato il RLST cioè il Rappresentante Territoriale fornito dall’INAIL o da Enti Paritetici. Nel caso il RLS sia stato eletto tra i lavoratori la persona designata dovrà seguire un corso di 32 ore - Il Datore di lavoro dovrà effettuare (o far effettuare da altre strutture individuate come idonee dallo stesso) la Formazione ed Informazione dei dipendenti sulla natura generale dei rischi presenti in azienda, sui rischi specifici a cui il lavoratore è esposto in quella particolare Azienda e sulle misure di prevenzione adottate
- Nomina del Medico Competente: nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente (o se il singolo lavoratore lo richieda e il medico competente lo ritenga pertinente)
- Adottare idonei Presidi di sicurezza ed in particolaremezzi estinguenti idonei e cassette di primo soccorso per ogni unità lavorativa e provvedere alla manutenzione puntuale di questi. Importante è inoltre dotarsi di adeguata cartellonistica di sicurezza per individuare i luoghi dove sono presenti gli estintori, le cassette di primo soccorso, le vie di fuga, le uscite di sicurezza etc..
- Provvedere ove necessario alla consegna dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) con firma dell’apposito verbale di consegna
- Mettere a norma l’ambiente di lavoro con le verifiche periodiche dell’impianto elettrico, della messa a terra, mediante l’utilizzo di attrezzature ergonomiche, adeguata illuminazione, etc..
- Fare le eventuali analisi strumentali ove previsto ovvero in presenza di rumore, vibrazioni, emissioni in atmosfera etc. oltre i valori limite consentiti
- Sono da considerarsi a tutti gli effetti lavoratori: lavoratori con contratto di lavoro subordinato, lavoratori con contratto atipico (a progetto, coordinati e continuativi che prestano attività nei luoghi forniti dal committente, lavoratori distaccati, somministrati etc.), lavoratori a domicilio se svolgono attività in forma esclusiva per un solo datore di lavoro, lavoratori a tempo parziale, lavoratori stagionali, operai a tempo determinato nel comparto agricolo
- Non sono da considerarsi lavoratori ma sono destinatari delle misure di tutela della salute e sicurezza: i collaboratori familiari, i tirocinanti, lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto di conservazione del posto, gli allievi di istituti superiori o università, lavoratori che forniscono prestazioni occasionali, lavoratori a domicilio se non svolgono attività in forma esclusiva per un solo datore di lavoro, i volontari, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i lavoratori a progetto che non svolgono attività nei luoghi di lavoro del committente, i lavoratori in prova. Essendo però tali lavoratori destinatari delle tutele di sicurezza il Datore di lavoro deve provvedere agli adempimenti minimi previsti dal D.Lgs 81/08 e 106/09
Come si nota, in molti casi sono necessarie delle valutazioni per adempiere in modo efficace alle disposizioni normative e soprattutto per rispondere efficacemente alle necessità specifiche delle differenti tipologie di aziende.
Quando si parla di Salute e Sicurezza sul lavoro, lo scopo che deve essere perseguito da ogni azienda è quello di proteggere tutti i lavoratori da possibili danni fisici e psicologici sia di breve che di lungo termine.
Recenti studi sugli ambienti lavorativi, dimostrano come i risultati delle risorse umane siano connesse ad un ambiente sano e sicuro.