Tale domanda i lavoratori, e spesso i loro datori di lavoro, raramente se la sono posta. Per loro sussiste una necessità che deve essere risolta in modo rapido, senza l’intenzione di spendere cifre importanti per l’acquisto di una piattaforma di lavoro elevabile, utilizzando possibilmente quello che hanno già in casa (Carrello elevatore o gru per esempio) e dunque, come soluzione, perché non acquistare una semplice attrezzatura per il sollevamento delle persone?
Dietro a questo ragionamento, purtroppo, si cela però la possibilità di incappare in importanti sanzioni o, peggio ancora, di avere creato dei presupposti che possano portare all’avverarsi di infortuni più o meno gravi.
Bisogna ricordare, che come concetto base, il D.Lgs. n. 81/2008 proibisce che una macchina possa essere utilizzata per una funzione per la quale non è stata progettata; di conseguenza, il carrello elevatore – il quale è innegabile che non sia progettato per tale scopo – rientrerebbe in pieno in questo.
Ma, andando oltre, si scopre che questo divieto non è così rigido; infatti, se qualcuno volesse sollevare delle persone, ad esempio con un carrello elevatore ed un cestello, lo potrebbe fare “a titolo eccezionale”. Tale eccezionalità è limitata ai casi previsti dal parere della commissione consultiva permanente (allegato VI, Punto 3.1.4.) e alla condizione che in quei casi vengano anche prese adeguate misure di sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica.
D.Lgs. 81/2008 allegato VI, Punto 3.1.4.: “ … omissis … a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo; … omissis …”.
Le misure di sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica citata precedentemente, nello specifico, significa che il sollevamento delle persone, sia esso per carrelli elevatori o gru, potrà essere eseguito:
- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.
In questi casi specifici, ovvero sollevamento di persone con attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento, oltre a quanto appena elencato, si rende inoltre necessario fornire ai lavoratori specifiche procedure di sicurezza sviluppate valutando attentamente:
– i rischi collegati alla specifica attività, sia del lavoro che deve essere svolto sia ambientali
– i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare,
– i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi,
– le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati,
– le modalità per la sorveglianza ed il controllo.
Infine, è necessario ricordare che molti cestelli oggi in commercio vengono presentati ai potenziali clienti come sistema più semplice, economico e sicuro per il raggiungimento degli obbiettivi, riportando anche la marcatura CE.
A tal fine, vi invitiamo a prendere visione della Circ. 7 novembre 2006, n. prot. AOO/0003633/06 dell’ISPESL, la quale si riporta che tale marcatura non deve essere riportata.
Tutte le attrezzature non assemblate in maniera solidale con la macchina utilizzata per il loro sollevamento, allo scopo di sollevare persone, sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della direttiva n.2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010) non configurandosi:
1) come “attrezzature intercambiabili”
in quanto non modificano la destinazione d’uso della macchina, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) della Direttiva macchine n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010, articolo 2, comma 2, lettera b));
2) come “accessori di sollevamento”
essendo parte integrante del carico ai sensi dell’art. 2 – comma 2 – lettera d) della Direttiva macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010 – art. 2 – comma 2 – lettera d)).
Di conseguenza, queste tipologie di attrezzature per il sollevamento di persone non possono recare la marcatura CE.