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I dirigenti: ruolo, responsabilità, formazione

Il dirigente è definito dal D.Lgs. n. 81/2008 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il dirigente risulta essere pertanto il primo collaboratore del datore di lavoro, nonché il “garante organizzativo” della sicurezza e della igiene del lavoro.

Deve essere in possesso di un elevato grado di professionalità che gli consenta autonomia nella condivisione di funzioni e responsabilità, ma non può sostituirsi al datore di lavoro.

Nonostante l’obbligo della salvaguardia della sicurezza appartenga a entrambe le figure – datore di lavoro e  dirigente – quest’ultimo non li può esercitare in piena autonomia, pur essendo dotato di poteri decisionali e di spesa. Ne consegue che il dirigente non può essere considerato responsabile dell’organizzazione lavorativa.

Rispetto al preposto, il quale ha l’obbligo di sorvegliare quotidianamente che siano rispettate sul campo le norme antinfortunistiche, il dirigente deve assicurare una sorveglianza di tipo generale.

E’ interessante notare che la definizione legale del ruolo dirigenziale non prevede alcun livello contrattuale predefinito: anche un quadro intermedio può quindi essere qualificato normativamente come dirigente ai fini dell’attuazione dei compiti organizzativi e di vigilanza previsti dal Testo Unico di sicurezza del lavoro.

Come specificato negli Accordi Stato Regioni, la formazione del dirigente sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed ha una durata minima di 16 ore. L’intero corso di formazione per dirigenti può essere svolto tramite lezioni frontali o in modalità e-learning, purché sia strutturato nei quattro moduli seguenti aventi i contenuti minimi previsti dall’Accordo Stato Regioni entrato in vigore il 26 gennaio 2012:

MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, il dirigente deve essere sottoposto a una prova di verifica obbligatoria finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formazione.

L’Accordo Stato Regioni prevede inoltre per il dirigente un corso di aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore riguardo ai propri compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Anche il corso di aggiornamento per dirigenti può essere trattato sia tramite lezione frontale, sia in modalità e-learning.

 

 

 

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