Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o RSPP) è una figura disciplinata nell’ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008. Fu introdotta in Italia per la prima volta dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, emanato in recepimento di diverse direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Il ruolo del R.S.P.P. e del servizio di prevenzione e protezione dalla stessa figura coordinato ha il compito di:
– individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa e sulla base della conoscenza dell’organizzazione aziendale
– elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure
– elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
– proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
– partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza
– fornire ai lavoratori le informazioni relative alle attrezzature di lavoro e ai dispositivi di protezione individuale
– fornire i dispositivi necessari in caso di attività in appalto o in subappalto
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può essere:
– interno all’azienda
– esterno all’azienda
– lo stesso datore di lavoro)
La Corte di Cassazione ritiene che il RSPP, anche se privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.
L’ART.30 DEL Testo Unico Sicurezza (D.lgs.81/2008) specifica che il modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli Enti per attività illecite derivanti da reati commessi da persone fisiche che operano in nome e per conto loro e in ogni caso nell’interesse degli enti), non può dirsi efficacemente attuato qualora non assicuri il funzionamento di un sistema aziendale per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tant’è che dall’Agosto 2007, la legge 3 agosto 2007 n.123 ha introdotto l’art.25 septies D.Lgs. 231/2001 riguardante i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, avvenuti in violazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tali reati introducono per la prima volta una responsabilità amministrativa dell’ente per reati colposi, in contrapposizione a quella derivante dalle altre fattispecie delittuose di natura dolosa richiamate dal decreto.
In relazione a tali reati il vantaggio e/o l’interesse dell’ente si configura per il solo fatto che i presidi e le misure previste dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non sono stati implementati determinando in tal modo un vantaggio economico indiretto per l’ente (ad esempio risparmio sulle spese per consulenti, messa a norma in sicurezza degli impianti e delle strutture).
La figura del RSPP può essere parte integrante dell’Organismo di Vigilanza di un’azienda, adottato ai sensi del d.lgs.231/2001, e/o può essere chiamato a coadiuvare il lavoro dello stesso.
Fonti:
D.Lgs. 81/2008