È stata pubblicata il 30 ottobre 2013 la circolare n.1 per l’applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti …” (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 – (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013).
SISTRI: acronimo di “sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” è il nuovo sistema telematico di monitoraggio della gestione dei rifiuti.
Obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:
– “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
– “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
– in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”.
– “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
– “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;
Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell’articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall’articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013, “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.
L’obbligo di adesione si adempie mediante l’iscrizione al SISTRI e l’utilizzazione delle relative procedure.
La prima fase è iniziata il 1° ottobre 2013, e riguarda:
a) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
b) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;
d) i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.
La seconda fase inizia il 3 marzo 2014, e riguarda: i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania
La terza fase inizia il 30 giugno 2014, e riguarda: per le operazioni concernenti i rifiuti urbani pericolosi è prevista una fase di sperimentazione, disciplinata da un decreto interministeriale. Detta sperimentazione prenderà avvio dal 30 giugno 2014.
Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013 (periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI), gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).
Nel contempo, l’articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha parzialmente riformulato alcune delle disposizioni (articoli 190 e 193) riguardanti gli adempimenti cartacei ai fini della tracciabilità. Tale nuova formulazione sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai soggetti che non aderiscono al SISTRI, vale a dire una volta cessato il periodo di moratoria (comportante, come esposto, l’ultrattività delle disposizioni nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010 e la moratoria delle sanzioni SISTRI).
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Comma 4 (Secondo periodo) – Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
FONTE SISTRI