< Parte 1: Perché scatta l’indagine.
< Parte 3: L’accesso allo studio.
In questa parte ci occupiamo nel dettaglio delle attività di verifica Antiriciclaggio da parte della Gdf verso i professionisti.
LE FASI DELLA VERIFICA:
In generale, la verifica si articola secondo uno schema strutturato in fasi:
1. attività propedeutiche di studio e analisi da svolgersi prima che inizi l’accesso.
2. accesso presso le sedi dei soggetti vigilati.
3. accertamenti di merito, finalizzati a verificare il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 in materia di:
– istituzione del Registro della Clientela o dell’Archivio Unico Informatico (AUI);
– adeguata verifica della clientela ed individuazione del titolare effettivo;
– registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni;
– segnalazione delle operazioni sospette;
– comunicazione delle infrazioni per l’uso del contante al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– doveri di informazione del collegio sindacale e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione.
Particolare attenzione è mostrata nell’esame delle registrazioni effettuate sul Registro della Clientela o sull’AUI, effettuando anche riscontri rispetto alla documentazione eventualmente acquisita preliminarmente all’intervento o nel corso dell’accesso. Nel dettaglio, l’unità operativa della GdF procede ad accertare che le registrazioni:
– siano state effettuate tempestivamente;
– contengano tutte le informazioni richieste dalla legge;
– siano state regolarmente effettuate, anche con riferimento alle operazioni frazionate.
4. ispezione documentale, tesa ad appurare l’esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio o degli altri obblighi assegnati al soggetto vigilato dalla disciplina di settore. In sede di ispezione documentale particolare attenzione è rivolta per:
– rinvenire documenti attestanti trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore d’importo pari o superiore a 1.000 euro;
– acquisire ogni altra documentazione, anche extracontabile, utile ai fini dell’attività di controllo.
5. rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;
6. trasmissione degli atti alle autorità competenti per l’eventuale irrogazione delle sanzioni.