Criptovalute e Antiriciclaggio: i rischi e le procedure per i Professionisti

Negli ultimi mesi è aumentata l’attenzione verso le Criptovalute, tra cui Bitcoin é la più celebre, e i possibili rischi di riciclaggio di denaro. Questo, oltre alla crescita esponenziale dell’uso di valute virtuali come metodo di pagamento, è dovuto anche alla recente emanazione del Decreto del MEF che istituisce il Registro degli Operatori in criptovalute presso l’OAM (Organismo Agenti e Mediatori).

Le valute virtuali: la normativa antiriciclaggio

La definizione di valuta virtuale esiste da tempo nel nostro ordinamento e non è estranea alla normativa antiriciclaggio. Introdotta dal legislatore con il D.lgs n. 90/2017, si delinea come una rappresentazione digitale di valore, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento. Tra le caratteristiche tipiche, le criptovalute non hanno corso legale e non sono emesse da una Banca Centrale o da un’autorità pubblica.

Il Decreto legislativo ha inoltre introdotto la figura professionale dell’Exchange, a cui il successivo D.lgs n. 125/2019 ha affiancato quella del Wallet Provider. Il primo fornisce a terzi servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio alla conversione e alla conservazione di valuta virtuale. Il secondo, invece, mette a disposizione del cliente le chiavi crittografiche private, il cui possesso è essenziale per detenere, memorizzare e trasferire valuta virtuale.

Exchange e Wallet Provider sono pertanto assoggettati all’operatività della normativa antiriciclaggio e all’applicabilità delle eventuali sanzioni (rientrano nella più generica categoria degli operatori non finanziari).

Criptovalute e riciclaggio di denaro

L’impiego della valuta virtuale ha da subito fatto emergere alcune criticità evidenziate dalle principali Autorità di controllo Nazionali ed Internazionali.

Il rischio di utilizzo delle criptovalute per finalità di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo, e dovuto alle seguenti caratteristiche:

  • Anonimato
  • Assenza di un soggetto che vigili sulle transazioni eseguite
  • Assenza di una Autorità centrale emittente la moneta virtuale, capace di realizzare un controllo attivo sulla stessa
  • Le operazioni effettuate con valute virtuali possono avvenire fra soggetti che operano in Stati diversi, spesso anche in Paesi o territori a rischio, rendendo difficile individuare il foro competente e la giurisdizione applicabile in caso di eventuale controversia
  • molteplicità di criptovalute in circolazione

 
Occorre considerare, inoltre, che il rischio aumenta quando le transazioni vengono effettuate senza il coinvolgimento di soggetti terzi come exchanger o wallet provider, obbligati ad applicare gli adempimenti antiriciclaggio previsti dalla normativa attualmente in vigore.

Criptovalute: il monitoraggio dei Professionisti

Le operazioni in valute virtuali avvengono prevalentemente “on line” e “non in presenza” del cliente, rendendo complesso risalire all’identità dei soggetti che effettuano lo scambio di beni e servizi impiegando valuta virtuale. Non sempre, infatti, è possibile risalire all’identità degli operatori dall’indirizzo IP o dalla chiave crittografica.

I Professionisti dovranno quindi prestare particolare attenzione qualora i propri clienti acquistino valute virtuali o impieghino queste ultime come metodo di pagamento. Vale ricordare, a questo proposito, che le criptovalute possedute dal cliente dovranno essere riportate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

I Professionisti sono quindi chiamati a valutare scrupolosamente le operazioni di prelevamento e/o versamento di contante e le movimentazioni di carte di pagamento, connesse con operazioni di acquisto e/o vendita di valute virtuali. Sono sempre più frequenti i casi in cui il profitto del reato presupposto della condotta riciclatoria viene convertito in criptovaluta, proprio con la finalità di ostacolare l’origine delittuosa del denaro. Tali operatività devono essere esaminate in relazione al profilo soggettivo del cliente, al coinvolgimento di Paesi o territori a rischio e alle eventuali ulteriori informazioni disponibili.

Criptovalute e Segnalazioni di Operazioni Sospette

Il fatto che venga impiegata la valuta virtuale come metodo di pagamento (ad esempio per l’acquisto di quote societarie), può essere condizione sufficiente per attribuire un alto rischio al cliente e per applicare nei confronti del medesimo un’adeguata verifica rafforzata.

Qualora si ravvisino poi indici di anomalia, sarà necessario l’inoltro della segnalazione di operazione sospetta alle autorità competenti. Alcune casistiche ricorrenti nelle SOS riguardano soggetti legati a società fiduciarie e imprese di assicurazione, oppure soggetti attivi nel settore dei giochi, sia on line che presso luoghi fisici.

Il Registro degli Operatori delle criptovalute

Il Registro degli Operatori delle criptovalute è uno strumento di recente introduzione, finalizzato a limitare il rischio di riciclaggio attraverso la valuta virtuale. Istituito presso l’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), è stato introdotto con decreto del Ministero dell’Economia del 13 gennaio 2022 e diventerà operativo a partire dal 18 maggio 2022.

Gli operatori in criptovalute (Exchange e Wallet Provider) avranno l’obbligo di inviare i dati identificativi del cliente e i dati relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi.

La comunicazione all’Oam sarà “condizione essenziale” per l’esercizio legale dell’attività in Italia, in caso contrario l’operatore agirà abusivamente. La Guardia di Finanza potrà poi accedere ai dati identificativi e all’operatività dei clienti che acquistano e vendono valute virtuali.

Il Registro dovrebbe garantire la possibilità di conoscere l’identità dei soggetti che operano in criptovalute, contrastando l’anonimato e la difficile tracciabilità che restano i principali rischi di questo strumento.

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