Antiriciclaggio contanti: facciamo chiarezza sui limiti previsti dalla normativa

Abbiamo già visto come, a partire dal 1° gennaio 2016, la Legge di Stabilità (L. n. 208/2015) consenta i trasferimenti di denaro contante – tra diversi soggetti, a qualsiasi titolo – fino alla soglia limite di 2.999,99 euro

Il decreto legislativo 90/2017 sull’Antiriciclaggio ha confermato il limite contanti antiriciclaggio, configurando un reato in caso di pagamenti di beni o servizi per cifre superiori a tale importo, punibile con una sanzione da tremila a cinquantamila euro.

Il reato si configura anche in caso di pagamenti diluiti in più “tranche” inferiori al limite: la violazione avviene infatti anche se questi “appaiono artificiosamente frazionati”, come esplicitato dal D.Lgs. 90/2017 (art. 49).

E’ tuttavia possibile effettuare pagamenti per cifre di pari importo o superiori a tremila euro per mezzo degli intermediari finanziari abilitati (banche, Poste Italiane).

RICHIEDI INFORMAZIONI

    Antiriciclaggio: addio ai libretti al portatore

    Altro caso è quello dei libretti al portatore, dei quali ricordiamo la messa al bando dal luglio 2017, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. L’articolo 49 della normativa, infatti, prevede che sia “ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018”.

    C’è quindi ancora qualche mese per mettersi in regola; pena sanzioni tra 250 e 500 euro. E, a proposito di sanzioni, ricordiamo che la normativa antiriciclaggio prevede un’ammenda dal 10 al 40% del saldo di eventuali conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia.

     

    Limite importo assegni: il pagamento e la clausola “non trasferibile”

    Rimane valida la soglia dei 2.999,99 euro. Inoltre, gli assegni di importo pari o superiore a mille euro devono obbligatoriamente indicare il beneficiario e la clausola “Non Trasferibile”, oltre ovviamente a data e luogo di emissione, importo e firma.

    Le cronache hanno recentemente riportato il caso del pensionato multato per non aver aggiunto all’assegno la clausola “Non Trasferibile”: nonostante oggi le banche mettano a disposizione dei propri clienti assegni con la dicitura di non trasferibilità già stampata – in ottemperanza al comma 4 dell’articolo 3 del D. Lgs. 90/2017 – sono tuttavia ancora validi i vecchi assegni senza la dicitura, che andrà a questo punto aggiunta di proprio pugno.

    Per importi inferiori ai mille euro, il cliente può tuttavia richiedere, per iscritto, alla propria banca assegni “in forma libera”, ovvero senza la dicitura “non trasferibile”. In questo caso, l’utilizzo di ogni assegno prevede il pagamento di un’imposta di bollo di 1,50 euro.

    ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, ha recentemente avviato una campagna di informazione per fornire a professionisti, commercianti, imprenditori – ma anche alle famiglie – le informazioni per una corretta gestione dei pagamenti con assegni, nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.

    Riportiamo quindi i dieci punti fondamentali a cui fare attenzione, così come indicati dall’ABI:

    • è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
    • gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;
    • le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
    • chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
    • per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
    • è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;
    • per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
    • in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
    • per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
    • per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.

     

    Antiriciclaggio contanti: che cosa fare in caso di violazione

    Ricordiamo che, in caso di violazione all’uso del contante, i soggetti obbligati (Art. 51 del D. Lgs. 90/2017) sono tenuti a comunicare eventuali infrazioni riscontrate entro 30 giorni alle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTdS) competenti, a prescindere dall’eventuale sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; ai fini della comunicazione, infatti, nessuna valutazione soggettiva dovrà essere posta in essere.

    Il professionista non è tenuto alla comunicazione relativa alle infrazioni sul denaro contante unicamente nel caso in cui oggetto dell’infrazione sia una SOS segnalata ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 90/2017.

    Di contro, qualora il soggetto obbligato non effettui la comunicazione relativa alla violazione dei limiti all’utilizzo del denaro contante, ai sensi dell’Art. 63 del D.Lgs. 90/2017, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.

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