FORMAZIONE all’uso delle attrezzature: CARRELLI ELEVATORI.

L’utilizzo di un carrello elevatore, è spesso affidato ad una persona reputata “capace”. Sfortunatamente il semplice “saperlo fare” non basta.
La conoscenza della macchina nelle sue caratteristiche tecniche e nelle modalità di conduzione è un aspetto di fondamentale importanza per utilizzare al meglio l’attrezzatura ed evitare spiacevoli incidenti.

Il D.lgs. 81/08 dispone che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati all’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone. I lavoratori incaricati della riparazione, della trasformazione o della manutenzione, devono essere qualificati e formati in modo specifico”.

La formazione dei lavoratori incaricati all’uso delle attrezzature consiste nel mettere a loro disposizione ogni necessaria informazione, istruzione ed addestramento in rapporto alla sicurezza relativamente:
– alle condizioni di impiego delle attrezzature
– alle situazioni anormale prevedibili
– i rischi cui sono (anche potenzialmente) esposti durante l’uso
– le attrezzature presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se usate da altri addetti”
– i cambiamenti di tali attrezzature

Relativamente alla formazione per addetti ai carrelli elevatori e in generale alla formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro il 22/03/2013 è entrato in vigore l’accordo stato regioni pubblicato in G.U. il 22/03/2012 contenente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
I percorsi formativi sono finalizzati all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature.
Tale formazione specifica è aggiuntiva alla formazione obbligatoria per lavoratori, differenziata secondo la tipologia di rischio, prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e dell’accordo stato regioni del 21/12/11.

I percorsi formativi sono strutturati in moduli teorici e pratici con differenti contenuti e durate, nel dettaglio:
– moduli giuridici, con riferimento alla normativa generale, alle norme che regolamentano le attività svolte con l’attrezzatura oggetto del corso e le responsabilità dell’operatore;
– moduli tecnici, che trattano la teoria dell’uso delle attrezzature e le loro caratteristiche specifiche;
– moduli pratici, volti a far conoscere direttamente le caratteristiche delle attrezzature, le manovre e l’organizzazione dell’attività anche attraverso le esercitazioni.

Il corso di formazione per l’uso dei muletti ha una durata complessiva di 12 ore, di cui 8 teoriche e 4 pratiche con validità quinquennale ed è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature.
Il successivo corso di aggiornamento avrà una durata di sole 4 ore di cui 3 teoriche e 1 pratica.

L’accordo stato regioni prevede il riconoscimento della formazione pregressa a condizione che la stessa soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

Corso di formazione con durata NON inferiore a quella prevista dall’accordo e composto da moduli teorico pratico e verifica finale di apprendimento
Corso di formazione con durata inferiore a quella prevista dall’accordo composto da moduli teorico pratico e verifica finale di apprendimento – solo a condizione che vengano integrati con il modulo di aggiornamento della durata minima di 4 ore entro il 12/03/2015
Corso di formazione di qualsiasi durata non completati con verifica di apprendimento finale – solo a condizione che vengano integrati con il modulo di aggiornamento della durata minima di 4 ore entro il 12/03/2015 con successiva verifica di apprendimento finale.

Come sempre quando si parla di sicurezza la formazione è il primo strumento di tutela per i lavoratori, il datore di lavoro e l’azienda nel suo complesso. Infatti, in caso di incidente causato da (o a cui accidentalmente può incorrere, anche senza colpa) un lavoratore sprovvisto di specifica abilitazione all’uso, le conseguenze possono essere molto rilevanti includendo la responsabilità penale non solo per il lavoratore ma anche per il datore di lavoro e gli amministratori.
Un aspetto da non sottovalutare è la mancanza di copertura da parte delle compagnie assicurative in caso di danni causati per conduzione senza i requisiti di legge o, più semplicemente, per uso improprio.

Fonti:
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
Convegno AIFOS del 01/03/2013

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