Gli Ecoreati, il D.Lgs. 231/01 ed i Sistemi di Gestione ISO 14001:2004

Sistema di Gestione Ambientale secondo la Norma Uni En ISO 14001:2004 e Registrazione EMAS

L’applicazione di un Sistema di Gestione per l’Ambiente consente ad un’azienda di individuare, tenere sotto controllo e migliorare le proprie interazioni con l’ambiente, con l’obiettivo finale di ridurne l’impatto.

La norma internazionale di riferimento per i Sistemi di Gestione Ambientale è la UNI EN ISO 14001, la quale descrive i processi da attuare affinché il miglioramento delle prestazioni ambientali sia concreto e percepito da tutte le parti interessate, riducendo in questo modo la probabilità di incorrere in sanzioni da parte degli organismi di controllo e migliorando i rapporti con i clienti e con le comunità locali che vivono nei pressi del sito/impianto certificato.

Oltre alla Certificazione ISO 14001, esiste la registrazione EMAS. Si tratta di una attestazione, riconosciuta a livello europeo, dell’eccellenza nel gestire al meglio le interazioni con l’ambiente e un riconoscimento dell’impegno al miglioramento continuo. Condizione necessaria per avviare l’iter di registrazione EMAS è avere un sistema di gestione per l’ambiente conforme alla norma UNI EN ISO 14001 ed aver redatto la Dichiarazione Ambientale.

D.Lgs. 231/2001

I Sistemi di Gestione di cui abbiamo parlato e le relative norme internazionali, sono ad adesione volontaria. La loro applicazione, è discrezionale per le imprese. Con l’introduzione all’interno del D.Lgs. 231/2001 dei Reati Ambientali, si prospettano una serie di obblighi per le azienda. Il D.Lgs. 231/2001 ben si sposa con i Sistemi di Gestione, in questo caso ambientale ISO 14001 ed introduce il concetto della responsabilità amministrativa d´impresa: se le persone che lavorano per l´azienda commettono uno dei “reati presupposto” elencati nel decreto, l´azienda ne risponde con sanzioni che possono essere anche estremamente gravose.

E´ possibile mettersi al riparo da queste sanzioni attuando un “modello organizzativo” secondo le linee guida indicate dal decreto e il cui punto cardine è l´organismo di vigilanza che deve sorvegliare sull’applicazione del modello.

Legge 68/2015 Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente

Un’Azienda che adotta efficacemente un Sistema di Gestione Ambientale secondo la Norma ISO 14001 e/o un Modello Organizzativo secondo il D.Lgs. 231/2001 come sopra descritto, ha la possibilità di tutelarsi dai cosiddetti “Reati ambientali presupposto”.

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente – Ecoreati), entrata in vigore dal 29 maggio 2015, ha introdotto nel Codice Penale nuovi delitti contro l’ambiente.

La Corte di Cassazione, ha stilato le prime “linee guida” che esplicano e dirigono l’applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l’ambiente (Ecoreati).

Il documento mette in evidenza quelli che sono apparsi immediatamente come punti controversi delle nuove norme, ponendo all’attenzione generale alcune questioni di carattere strutturale che non possono essere trascurate; andiamole ad analizzare in sintesi:

  • Inquinamento ambientale (viene perseguito chiunque “abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”).

Secondo la Cassazione la definizione di tale reato presenta alcune criticità: dai concetti di “deterioramento e compromissione” all’elemento della misurabilità del danno, un requisito necessario della fattispecie, al fine di non cadere in una indeterminatezza discrezionale poco compatibile con il principio di tassatività.

  • Disastro ambientale (viene punito chi altera l’equilibrio di un ecosistema in maniera irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; offende la pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”).

Diverse problematiche anche per questo reato: con la nuova legge si transita infatti dal delitto a consumazione anticipata del vecchio “disastro innominato” a una vera fattispecie di evento, con tre presupposti alternativi ovvero la compromissione irreversibile di un ecosistema, un suo risanamento comunque troppo oneroso o lungo, oppure l’intensità dell’offesa alla popolazione.

  • Delitti colposi contro l’ambiente (è punito con pene ridotte da un terzo a due terzi chi commetta con colpa i reati di Disastro ambientale e Inquinamento ambientale).
  • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti (chiunque “abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”).
  • Impedimento del controllo (è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca reato più grave,chiunque impedisca, intralci o eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne comprometta gli esiti).
  • Omessa bonifica (chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”).

Insieme alla previsione di pesanti sanzioni per le circostanze di “ecoreato” che comportano le lesioni o le morti conseguenti alla condotta delittuosa di inquinamento ambientale, la Legge 68/2015 raccoglie disposizioni per lo sconto di pena previsto in caso di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi interessati da ecoreato.

Come sopra citato, tra gli aspetti non risolti dalla nuovo provvedimento in materia di ecoreati, emergono inoltre il ravvedimento operoso le aggravanti e la confisca per equivalente.

 

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