Il nuovo regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 ed il regolamento REACh relativi alla classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e miscele

PREMESSA E DEFINIZIONI

Dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo regolamento di classificazione ed etichettatura delle sostanze e miscele chimiche. Vediamo di che cosa si tratta e che cosa comporta per coloro che per diversi motivi si trovano ad operare con sostanze chimiche.

L’etichettatura e le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti chimici pericolosi per la salute e per l’ambiente sono i mezzi di informazione principale del pericolo e per saperle leggere bene occorre familiarizzare con le modalità che la comunità internazionale si è data per identificare e classificare le sostanze chimiche.

Tutte le sostanze chimiche sono identificabili, oltre che dal loro nome IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), anche dal numero CAS cioè un identificativo numerico che individua in maniera univoca un composto chimico; il Chemical Abstract Service (CAS), una divisione della American Chemical Society, assegna questi identificativi ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura.
Il numero CAS è costituito da tre sequenze di numeri separati da trattini e non hanno nessun significato chimico.
Le sostanze chimiche immesse sul mercato dell’Unione Europea prima del 18 settembre 1981 sono inoltre identificabili anche da un numero EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances), mentre quelle immesse dopo tale data sono caratterizzate da un numero ELINCS (European List of Notified Chemical Substances).

Quello che ci interessa ora è il Regolamento (UE) n.453/2010 che ha recato modifiche all’Allegato II art. 31 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACh) concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza dell’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP).

Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), è entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009, ed ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele; tale regolamento entrerà in vigore, come detto, a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo.
Il regolamento CLP consente l’applicazione all’interno della Comunità Europea del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, denominato GHS (Globally Harmonised System), sviluppato dall’ONU:
L’armonizzazione è intesa come adozione di elementi uguali per tutti, anche se non vengono trasposti nella totalità.
Pertanto, prodotti importati da Paesi non UE, pur avendo elementi di etichettatura comuni, potrebbero non essere del tutto conformi al CLP per quanto concerne la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele, dal momento che il grado di implementazione del GHS può variare da Paese a Paese.

COSA E’ CAMBIATO
La vecchia Direttiva 67/548/CEE, è stata sostituita dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, che introduce nuovi criteri di classificazione dei rischi e nuovi pittogrammi di pericolo, inseriti in una cornice romboidale rossa. Il termine per l’entrata in vigore di queste ultime è fissato per il 1º giugno 2015, mentre è possibile già dal 2010 affiancare le nuove etichette a quelle già esistenti, vediamo di seguito i principali cambiamenti apportati dal CLP:

1. Una soluzione composta di due o più sostanze non si chiama più preparato ma miscela.
2. Le sostanze, non sono più divise in categorie di pericolo (erano 15; es. infiammabili, nocivi) ma in classi di pericolo (28 nel CLP). Le classi di pericolo nel CLP vengono suddivise in categorie che specificano la gravità del pericolo. Queste differenze fanno si che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie indicazioni (frasi R e S) e le nuove (frasi H e P).
3. Le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma non sono più presenti nel CLP. Esse sono sostituite da un’avvertenza che può essere data con due parole “pericolo” o “attenzione”.
4. Vengono modificati i pittogrammi e i simboli di pericolo (tabella seguente).
5. Le frasi di rischio (frasi R) vengono sostituite con indicazioni di pericolo (Hazard statements). Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2=pericoli chimico-fisici, H3=pericoli per la salute, H4=pericoli per l’ambiente), i due numeri successivi corrispondono all’ordine sequenziale di definizione. L’unione europea si è riservata di inserire frasi supplementari che non avrebbero avuto eguale nel sistema GSH. Esse sono composte da EUH seguito da un numero a tre cifre.
6. Le frasi di prudenza (frasi S) vengono sostituite con consigli di prudenza (Precautionary statements). Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1=carattere generale, P2=prevenzione, P3=reazione, P4=conservazione, P5=smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all’ordine sequenziale di definizione.

REGOLAMENTI REACh/CLP E AMBIENTE

La ricerca si pone lo scopo di illustrare il regolamento CLP in relazione ai pericoli per l’ambiente; l’obiettivo è di:

determinare quali proprietà richiedono di classificare come pericolosa una sostanza o una miscela, affinché i pericoli che essa presenta possano essere adeguatamente identificati e resi noti. Tali proprietà devono comprendere i pericoli di natura fisica, i pericoli per la salute dell’uomo e i pericoli per l’ambiente, compresi i pericoli per lo strato di ozono
disciplinare le modalità attraverso le quali comunicare, mediante l’etichettatura del prodotto, tali pericoli.

La responsabilità dell’identificazione dei pericoli e dell’etichettatura e della decisione circa la loro classificazione incombe ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle di tali sostanze o miscele.
Le informazioni del pericolo devono essere indicate nell’etichetta del prodotto conformemente ai pittogrammi di pericolo, alle avvertenze, alle indicazioni di pericolo e ai consigli di prudenza che costituiscono le informazioni centrali del regolamento CLP.
In relazione alla protezione dell’ambiente, le sostanze e le miscele possono essere assoggettate alle seguenti classificazioni:

  • pericoloso per l’ambiente acquatico
  • pericoloso per lo strato di ozono

Per la classe di pericolo “pericoloso per l’ambiente acquatico” sono previste le seguenti differenziazioni:

  • pericolo acuto per l’ambiente acquatico
  • pericolo cronico (o a lungo termine) per l’ambiente acquatico

Gli elementi fondamentali considerati per la classificazione dei pericoli per l’ambiente acquatico sono la tossicità acuta, la tossicità cronica, la degradazione e la bioaccumulazione. L’individuazione del pericolo si basa sulla valutazione della tossicità della sostanza o della miscela per i seguenti organismi acquatici: alghe, crostacei e pesci. Per entrambi i pericoli per l’ambiente acquatico e per lo strato di ozono, il regolamento CLP stabilisce i criteri di classificazione di sostanze e miscele e gli elementi di comunicazione del pericolo mediante l’etichettatura.

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