Il Reato di Autoriciclaggio, di che cosa si tratta?

Sono passati alcuni mesi dall’approvazione da parte del Senato della proposta di legge sul rientro dei capitali, la c.d. Voluntary Disclosure e del collegato reato di autoriciclaggio. Quello che appare chiaro è che quando si parla di riciclaggio sono più i punti di domanda che le risposte certe e prima di trattare le implicazioni della normativa antiriciclaggio sulla Voluntary Disclosure, si rende necessario riflettere sul “nuovo” reato di autoriciclaggio.

Sinteticamente il riciclaggio può essere definito come l’insieme di operazioni, condotte da uno o più soggetti, volte a occultare la provenienza illecita di capitali al fine di reimmetterli nel sistema economico.
Tipicamente, le operazioni di riciclaggio vengono condotte da un soggetto differente da colui che ha commesso il reato originario. Ma che cosa accade quando questo non avviene?

Per il sistema penale italiano, un soggetto non può essere punito più volte per lo stesso reato; quindi, ad esempio, un ladro potrà essere punito solo per il furto commesso e non per l’occultamento dei frutti del suo reato.

I REATI TRIBUTARI

Il reato tributario fu introdotto con la L. 516/82 che prevedeva tra le fattispecie di reato la mancata annotazione o fatturazione dei ricavi da parte del contribuente. La nuova normativa penale tributaria, introdotta dal D.Lgs 74/2000, estende a tutti quei reati commessi con l’atto della dichiarazione.
In questi casi, l’arricchimento origina dal mancato pagamento di quanto dovuto allo stato attraverso dichiarazioni o produzioni documentali false.
L’omissione di dichiarazioni può originarsi da un lato dalla volontà del soggetto di perseguire un risparmio d’imposta, ma dall’altro lato la ragione potrebbe essere derivante dalla volontà di occultare dei proventi di provenienza illecita (come nel caso di tangenti).

IL REATO DI AUTORICICLAGGIO

Il legislatore, per dare seguito alle sollecitazioni comunitarie in materia di corruzione e con l’obiettivo dichiarato di sanzionare l’inquinamento delle attività economiche, ha introdotto il reato di autoriciclaggio.
La via scelta è forse la più articolala in quanto anziché operare sulla clausola di riserva del 648 bis, che prevede la punibilità di “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”, “fuori dei casi di concorso nel reato”, ha preferito operare creando l’art. 648 ter che regola espressamente l’autoriciclaggio.
Si nota la particolare severità nel caso in cui il reato nuoccia alla libera concorrenza, alla trasparenza e all’andamento dei mercati, con pene previste fino a 12 anni di reclusione e 100.000 €.

Con questa introduzione quindi si supera il principio secondo cui un soggetto non può essere punito due volte per lo stesso reato, costituendo di fatto una nuova fattispecie a se’ stante rispetto al reato presupposto.

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