Estate e controlli roventi della Gdf: le corrette procedure salvano dalle "scottature".

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La prima settimana di agosto vede intensificarsi le verifiche della Guardia di Finanza sul territorio. Il controllo degli scontrini emessi dagli esercenti è solo la punta dell’iceberg, ma ciò che non trapela in modo evidente dalle notizie di cronaca, è il meticoloso lavoro di indagine delle Fiamme Gialle sull’Antiriciclaggio, che allerta professionisti ed aziende circa la messa in regola della documentazione interna e la gestione dei dati relativi.

Sono le procedure, infatti, nel mirino delle eventuali contestazioni. La legge 231 detta le regole da seguire, ma la verifica – sull’Antiriciclaggio come su altre normative – è affidata a metodologie interne delle autorità preposte che, in sostanza, oltre al controllo della singola anomalìa, analizzano la totalità delle procedure adottate (oppure omesse) dal soggetto esaminato, professionista o impresa che sia.

Riepilogando brevemente alcuni punti della normativa Antiriciclaggio, è bene sapere come nascono i controlli della Guardia di Finanza su aziende e professionisti:

1) Sorteggio o verifica diretta.
La GdF stabilisce il numero di controlli sul territorio da effettuarsi in un determinato tempo. Il professionista da esaminare viene selezionato anche su base di sorteggio. Ma preferenzialmente, le autorità scelgono i soggetti sulla base di una black list, in cui sono inseriti i nominativi dei professionisti che, per via della loro clientela o di loro passati comportamenti a rischio, o ancora per le caratteristiche delle consulenze che svolgono, vengono controllati frequentemente.

2) Verifica a seguito di accertamenti sui clienti del professionista.
Molte verifiche presso gli studi avvengono a seguito dell’attività di verifica ordinaria sulle aziende. Qualora risulti qualche adempimento non rispettato o peggio vi sia un comportamento doloso, il controllo si estende anche ai professionisti che hanno assistito (o che in teoria possono aver assistito ) il soggetto o che avrebbero potuto accorgersi dell’operazione illecita.

3) Incoerenza tra segnalazioni attuate ed omesse.
In una operazione possono essere coinvolti diversi soggetti tenuti agli adempimenti Antiriciclaggio (commercialisti, avvocati, banche, notai, agenzie immobiliari,…).
Se anche solo uno di essi effettua una segnalazione di operazione sospetta, nei confronti dei soggetti che invece non l’hanno segnalata, si può ipotizzare l’omissione del rispetto della norma. Qui scatta il controllo atto a determinare se vi sia stata inadempienza, oppure la mancata segnalazione sia derivata da una diversa valutazione del grado di rischio dell’operazione stessa, attuata dai soggetti che non hanno effettuato la segnalazione.

I controlli: come tutelarsi.

Se i controlli delle Autorità sono roventi come il sole d’agosto, la protezione dalle scottature è solo una: la corretta esecuzione delle procedure. Un esempio pratico che si rifà alla voce 3 del precedente paragrafo:
Si pone un acquisto di un edificio, nel quale siamo uno studio di commercialisti consulente della società immobiliare venditrice. Un altro soggetto (un consulente dell’acquirente, un broker finanziario, un notaio..) effettua una SOS, segnalazione di operazione sospetta.
La GdF interviene per verificare i motivi per cui il nostro studio non ha ritenuto di segnalare la stessa operazione.

Avendo svolto in modo corretto tutte le procedure disposte per legge, possiamo, in un caso del genere, documentare che la mancata segnalazione scaturisce da una dettagliata valutazione di non rischio dell’operazione stessa. Il soggetto segnalante, invece, può aver valutato la stessa operazione in modo superficiale, omesso analisi e documenti probanti la buona esecuzione di tutte le attività riguardanti l’operazione stessa.
Tenere quindi un protocollo che preveda l’identificazione di ogni attività, permette una facile indagine sia interna che esterna, al fine di essere non soltanto in regola con la legge, ma anche in grado di garantire al nostro cliente la serena attuazione di tutte le sue attività.

FINE 1° PARTE

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