Limite pagamento contanti e lotta all’evasione fiscale: ecco che cosa prevede la nuova Legge di Bilancio 2020

L’art. 1 co. 898 della legge 28.12.2015 (legge di stabilità del 2016), in vigore dal 01/01/2016 ha innalzato la soglia relativa al trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) a 3.000,00 euro.

Il D.L. 26/10/19 n. 124 (cd Decreto Fiscale), diventato Legge con la pubblicazione in G.U. della legge di conversione del 19 dicembre 2019, n. 157, ha abbassato ulteriormente i limiti all’utilizzo del contante per singola transazione, con le seguenti tempistiche:

  • fino al 30/06/2020 era in vigore il limite a Euro 3.000,00;
  • dall’01/07/2020 il limite é sceso a Euro 2.000,00;
  • dall’01/01/2022 il limite scenderà ulteriormente a Euro 1.000,00.

Vediamo fino a quanto è sceso il limite dei pagamenti in contanti e con quali tempistiche avverrà il cambiamento.

Il nuovo limite per i pagamenti in contanti dal 1°luglio 2020

Il provvedimento più discusso è quello dell’abbassamento del limite dei pagamenti in contanti, tornato ai livelli precedenti al governo Renzi. Il precedente limite di €3.000,00 é sceso a €2.000,00 dal 1° luglio 2020.
Ciò implica che i pagamenti in contanti a enti, aziende o persone fisiche fino a €1.999,99 saranno permessi – dietro richiesta di rilascio di ricevuta. Le transazioni di valore superiore a €1.999,99 dovranno invece essere effettuate con modalità di pagamento tracciabili come assegni, carte di credito, bancomat, eccetera.
Questo limite avrà validità fino al 31 dicembre 2021, quando il tetto dei pagamenti in contante scenderà a €1.000,00 a partire dal 1°gennaio 2022.

Non si ravvisa, invece, la violazione, qualora il trasferimento di contante, considerato nel suo complesso, consegua alla somma di una pluralità di operazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate, nei limiti della soglia consentita, oppure nel caso in cui una pluralità di distinti pagamenti, ciascuno effettuato sempre nei limiti di legge, sia dovuta alla natura dell’operazione stessa (es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (es. pagamento rateale). Tuttavia le Autorità competenti sono tenute a valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi atti a configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere la normativa.

 

RICHIEDI INFORMAZIONI

Sanzioni previste per il superamento del limite ai pagamenti in contante

Il D.Lgs 90/2017 aveva già stabilito delle sanzioni per i contraenti e per gli esercenti di pagamenti superiori al limite, ovvero sia per chi paga, che per chi riceve denaro.
Per i destinatari della normativa antiriciclaggio che non segnalano l’infrazione ai sensi del disposto di cui all’art. 51, c. 1. Del d.lgs. 231/2007 e ss.mm, qualunque sia la cifra del pagamento, la sanzione va da €3.000,00 a €15.000,00.
Per chi trasferisce denaro in violazione dei predetti divieti, le sanzioni amministrative variano a seconda della somma del pagamento e della gravità dell’infrazione commessa:

  • Da €3.000,00 a €50.000,00 per i pagamenti compresi tra €2.000,00 e €250.000,00
  • Da €15.000,00 a €250.000,00 per i pagamenti superiori ai €250.000,00.

Le sanzioni si applicheranno in forma analoga con i nuovi limiti futuri.

Pagamenti in contante: facciamo chiarezza

Donazioni di denaro

Nei limiti del pagamento in contante sono incluse anche le donazioni e i prestiti effettuati tra parenti e non.

Pagamento Stipendi

Resta il divieto di effettuare pagamenti in contanti di valore superiore al limite stabilito. Restano escluse le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e i pagamenti effettuati ai collaboratori domestici e alla Pubblica Amministrazione.

Prelievi e Versamenti

L’interpretazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze in uno dei propri chiarimenti è che non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti (il cui importo sia pari o superiore a 2.000,00 euro), dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

Pagamenti per stranieri extra-UE e residenti UE

Alzato fino a €15.000,00 il precedente limite di €10.000,00. Questo limite è valido per tutti i cittadini residenti al di fuori dei confini italiani, sia europei che extra-UE, e si applica ad una specifica serie di esercizi commerciali.

Questi sono:

  • Commercianti al minuto autorizzati in spazi aperti al pubblico, in spacci interni, tramite apparecchi di distribuzione automatica, a domicilio, per corrispondenza o in forma ambulante
  • Prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande svolte da esercizi pubblici, all’interno di mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica
  • Attività di organizzazione di escursioni, visite e giri turistici, organizzate da agenzie di viaggi o turismo
  • Prestazioni di trasporto di persone, veicoli e bagagli a seguito
  • Prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese all’interno di locali aperti al pubblico, in forma ambulante o a domicilio
  • Operazioni esentate dall’IVA ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 633/1972, tra cui la prestazione di servizi connessi alla concessione, negoziazione e gestione di crediti, operazioni di assicurazione relative a valute e strumenti finanziari
  • Prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie
  • Prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione o elettronici resi a committenti esterni all’esercizio d’impresa, arte o professione.
  • Per beneficiare della deroga, il commerciante dovrà inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.

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    Pagamento Fattura

    Dal 1° Luglio 2020

    • Nel caso di fattura per la vendita di un bene è possibile accettare il versamento in contanti a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei €2.000,00, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
    • È possibile il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a €2.000,00 mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno di importo inferiore al limite di legge. Ciò in quanto non si configura un’ipotesi di cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione. In altri termini, il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a €2.000,00 non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione, purché sia effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se di importo pari o superiore a €1.000,00, della clausola di non trasferibilità.
      Nell’ipotesi suddetta, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante, ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

    Limiti nei pagamenti in contanti: conclusioni

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