Modelli semplificati per la sicurezza cantieri. In Gazzetta Ufficiale pubblicati i piani della sicurezza Pos, Psc, Pss, Fascicolo opera.

E’ stato pubblicato il 12 settembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n.212 il Decreto interministeriale del 9 settembre 2014 “Modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (Pos), del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (Psc) e del Fascicolo dell’Opera (Fo) nonché del Piano di Sicurezza Sostitutivo (Pss)”.

Il Decreto, richiamando in primo luogo l’articolo 104-bis del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 del “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e l’articolo 131, comma 2-bis del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individua finalmente e riporta in allegato i modelli semplificati utili alla redazione dei documenti citati.

I Datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, i coordinatori della sicurezza, gli appaltatori e i concessionari possono quindi utilizzare tali modelli, ferma restando l’integrale applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/80 e del D.lgs. 163 del 2006.

Entro 24 mesi i Ministeri Lavoro, Salute e Infrastrutture provvederanno al monitoraggio dell’applicazione dei modelli e ad un’eventuale revisione.

Ricordiamo, a questo proposito che è proprio con il Decreto Legge 69/Legge n. 98 del 2013 che è stato introdotto il nuovo articolo 104-bis del D.lgs. n. 81/2008 e la previsione del decreto di individuazione dei modelli semplificati “fermi restando i relativi obblighi”, cioè ricordando che comunque tali modelli dovranno rappresentare una valutazione di tutti i rischi lavorativi, nessuno escluso, includendo le necessarie misure di prevenzione e protezione.
Di seguito pubblichiamo il testo del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro della Salute. Un testo che è costituito da cinque brevi articoli e da 44 pagine di modelli:

  • Articolo 1: Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici possono predisporre il POS utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato I al presente decreto.
  • Articolo 2: Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il PSC utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato II al presente decreto.
  • Articolo 3: Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, l’appaltatore o il concessionario possono predisporre il PSS utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato III al presente decreto.
  • Articolo 4: Ferma restando l’integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il fascicolo dell’opera utilizzando il modello semplificato di cui all’allegato IV al presente decreto.
  • Articolo 5: Entro 24 mesi dall’ entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, provvede al monitoraggio della applicazione dei modelli di cui al presente decreto rielaborandone eventualmente i contenuti. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In relazione ai modelli allegati, si segnala che:

L’allegato I – Modello semplificato per la redazione del POS indica che “la redazione del POS dove essere improntata su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere”.

L’allegato II – Modello semplificato per la redazione del PSC indica al punto 2.1.1 che il PSC è “specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell’art.15 del d.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP”.

L’allegato III – Modello semplificato per la redazione del PSS integrato dei contenuti del POS – indica al punto 3.1.1 che il PSS “è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC con l’esclusione dei costi della sicurezza, ed è integrato  con gli elementi del POS”.

Sino all’approvazione dei modelli di cui sopra, la redazione e compilazione dei modelli attuali, che comunque rimangono giustamente in vigore, è sempre risultata una criticità riscontrata da coloro che devono redigerli (committente, imprese esecutrici e relative imprese subappaltate, lavoratori autonomi etc.) sia da coloro che devono verificarne la redazione / compilazione e l’applicabilità (committente, direttore lavori, coordinatore della sicurezza etc.) sia dalle autorità che effettuano le verifiche (ASL, ISPESL, Direz. Territoriale del Lavoro etc.) a causa della mole di dati richiesti per la compilazione; per dare un esempio il POS semplificato attuale parte da 7 pagine contro un POS attuale standard che solitamente prevede almeno una 30ina di pagine.

Condividi questo articolo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email